Con uno schema di Decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2023, si introduce una modifica all’art. 11 D.lgs. 27 luglio 2000 n. 212 (cd. “Statuto del contribuente”), che disciplina l’istituto dell’interpello all’Amministrazione finanziaria.

Se lo schema di Decreto legislativo così approvato in via preliminare troverà conferma, verrà quindi introdotto un contributo, che permetterà di ottenere risorse da destinare al finanziamento della formazione professionale e della specializzazione del personale dell’Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali.

La misura e le modalità di versamento del contributo dovranno essere fissate da un successivo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze; in ogni caso, i costi varieranno a seconda della tipologia del contribuente, del suo volume di fatturato o di ricavi e della complessità e rilevanza del quesito sottoposto.

Evidente la finalità deflattiva della misura, che circoscrive la proponibilità dell’interpello ad una serie più definita di fattispecie.

D’altro lato la nuova norma, qualora approvata in via definitiva, fisserà dei tempi più certi per la risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, che di regola dovrà rispondere al quesito sottoposto dal contribuente in un termine di 90 giorni. Si tratta di un termine soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto di ogni anno) e suscettibile di sospensione fino a 60 giorni, qualora l’Amministrazione finanziaria, per rispondere, debba acquisire il parere preventivo di un’altra Pubblica Amministrazione. Tuttavia, qualora quest’ultimo non venga reso nel predetto termine di 60 giorni, l’Amministrazione finanziaria sarà comunque obbligata a fornire risposta all’interpello del contribuente.