Cass. civ., sez. V, ord., 20 maggio 2026 n. 15293


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente

Dott. BILLI Stefania – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere Rel.

Dott. BRUNO Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9885/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ………..;                                                                                                                                     – ricorrente –

contro

Comune di Chiavari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ………..;                                                          – controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 849/2024 depositata il 07/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza n. 849/2024, depositata il 7/11/2024, la Corte di Giustizia di secondo grado della Liguria rigettava l’appello proposto da A.A. avverso la sentenza n. 152/2024, con cui la CGT di I grado di Genova aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso del contribuente avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Chiavari il 27/1/2023, notificata il 2/3/2023 ed i presupposti avvisi di accertamento n. (Omissis), relativi all’IMU rispettivamente dovuta per gli anni di imposta 2015, 2016 e 2017, dei quali ultimi il contribuente aveva presentato in data 20/3/2021 richiesta di annullamento, disattesa dal Comune in quanto atti emessi conformemente all’art. 1, comma 741, lett. B della L. 160/2019.

Gli avvisi di accertamento e la successiva ingiunzione erano stati impugnati con ricorso notificato in data 28/4/2023, in quanto basati sull’applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, non essendo l’imposta dovuta siccome relativa ad un immobile costituente abitazione principale del contribuente, atteso che, in forza della sentenza della Corte Cost. n. 209/2022, non rilevava che la moglie dello A.A. fosse residente in altra unità abitativa. Il giudice d’appello confermava l’inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata antecedentemente alla sentenza della Consulta, la quale, alla luce della conforme giurisprudenza di legittimità, costituzionale e del Consiglio di Stato, aveva effetto retroattivo, salvo il limite delle situazioni giuridiche “consolidate” in conseguenza di eventi a ciò riconosciuti idonei dall’ordinamento, tra cui l’atto amministrativo non più impugnabile.

  1. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso per cassazione lo A.A..
  2. Il Comune di Chiavari resisteva con controricorso.
  3. Veniva quindi depositata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
  4. Avverso tale proposta il ricorrente proponeva istanza di decisione; la trattazione veniva fissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c. 
  5. Entrambe le parti depositavano inoltre memoria illustrativa.

Motivi della decisione

  1. Con l’unico motivo, si deduce, “in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022”, per avere la Corte di giustizia di II grado ritenuto inammissibile il ricorso sull’asserito erroneo presupposto che il rapporto tributario fosse esaurito. Secondo la ricorrente il giudice di prime cure non si era avveduto che il Comune aveva notificato l’ingiunzione di pagamento impugnata, con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica, avrebbe proceduto all’esecuzione forzata, sicché il rapporto non poteva ritenersi esaurito, tale essendo solo quello non necessitante di alcun ulteriore atto, successivo all’inadempimento, che non sia meramente esecutivo. Nel caso di specie, invece, non si era ancora formato alcun titolo esecutivo e l’ordinanza-ingiunzione era stata emessa per ottenere somme non dovute, siccome pretese sulla base di una legge dichiarata incostituzionale con sentenza n. 209/2022, efficace erga omnes ed ostativa, dopo la sua pubblicazione, all’applicazione della norma dichiarata illegittima. Nella fattispecie concreta l’ingiunzione di pagamento e gli avvisi di accertamento erano stati emessi sull’assunto che l’immobile in Chiavari oggetto di tassazione non potesse costituire abitazione principale dello A.A., che vi dimorava da oltre 20 anni, in quanto la moglie era residente in altro immobile in Chiavari, mentre per la sopracitata sentenza della Consulta – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre:” per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” – è irrilevante, ai fini della qualifica dell’abitazione come principale, che il coniuge di colui che vi dimori abitualmente, a propria volta, dimori o risieda abitualmente nello stesso o in altro immobile. Il giudice del merito avrebbe, pertanto, dovuto ritenere la suddetta abitazione e la relativa pertinenza esenti dall’IMU, in applicazione della sopra citata pronuncia della Consulta, non essendosi il rapporto con la P.A. esaurito proprio in ragione dell’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione, priva perciò di efficacia di titolo esecutivo.
  2. Il motivo è infondato, in ragione delle condivisibili argomentazioni già svolte nella proposta di definizione anticipata, che applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, senza che il ricorrente abbia offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa, sicché va inoltre disattesa la richiesta di fissazione della pubblica udienza.

Va infatti ribadito che l’ingiunzione fiscale è volta a rendere edotto il debitore della pretesa fiscale e a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata (riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni), cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. Essa non sostituisce l’avviso di accertamento ma lo segue; non costituisce un nuovo atto impositivo ma un mero atto liquidatorio (Cass., n. 13132/17; 10896/19). L’ingiunzione, al pari della cartella, può essere impugnata solo per vizi propri e non anche per vizi attinenti al prodromico avviso di accertamento ritualmente notificato, che determina l’an ed il quantum della pretesa fiscale (Cass., n. 31172/22; Cass., n. 22108/2024: Cass., n. 32860/2025). Nel caso di specie il contribuente non ha censurato vizi propri dell’ingiunzione, avendo dedotto la asserita sussistenza del diritto all’esenzione IMU, che avrebbe invece dovuto far valere in sede di tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento, con conseguente consolidamento della pretesa impositiva prima della pronuncia della Corte Costituzionale e inammissibilità dell’originario ricorso (v., tra le tante, Cass., n. 22108/2024). Non è, pertanto, argomentabile l’applicabilità della suddetta sentenza della Consulta, la quale, nel caso di specie va esclusa per il limite della retroattività della pronuncia in presenza di situazioni giuridiche consolidate, quali quelle conseguenti a sentenze passate in giudicato, all’atto amministrativo non più impugnabile, alla prescrizione e alla decadenza (Cass. n. 7057/1997, 4766/99). 

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

  1. Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 Euro per compensi professionali, ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 2.500 euro, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna il ricorrente al versamento della somma di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2026.


COMMENTO REDAZIONALE– L’ingiunzione fiscale è volta a rendere edotto il debitore della pretesa fiscale e a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. 

Essa segue l’avviso di accertamento e non si sostituisce ad esso: pertanto, non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un mero atto liquidatorio, impugnabile (analogamente alla cartella di pagamento) unicamente per vizi propri e non anche per vizi attinenti al prodromico avviso di accertamento ritualmente notificato, che determina l’an ed il quantum della pretesa fiscale. Nel caso di specie, il contribuente non aveva censurato vizi propri dell’ingiunzione, bensì aveva dedotto l’asserita sussistenza di un diritto all’esenzione IMU.

Tale doglianza risulta inammissibile per tardività, in quanto la stessa doveva essere proposta in sede di tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento ritualmente notificati.

La mancata tempestiva impugnazione di questi ultimi determina infatti il consolidamento della pretesa fiscale, che non può più essere messa in discussione mediante l’impugnazione della successiva ingiunzione fiscale.