Cass. civ., sez. V, ord., 06 marzo 2026 n. 5098
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa BALSAMO Milena – Presidente
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere
Dott.ssa DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere
Dott. BRUNO Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 26168-2022 R.G. proposto da:
S.H. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato G. P., che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente-
contro
M.T. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato G. G. giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente –
riunito al ricorso n. RG. 5221-2023 proposto da:
S.H. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato G.P., che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente-
contro
M.T. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato D. A. giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente –
avverso le sentenze n. 1848/2022 e n. 2694/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositate il 3.6.2022 ed l’8/9/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/2/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
Svolgimento del processo
S.H. Srl propone ricorso, iscritto al nr. R.G.26168/2022, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1848/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2747/2021 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012, notificato da M.T. Spa per conto del Comune di Rende.
La concessionaria resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
Con successivo atto S.H. Srl propone ricorso, iscritto al nr. R.G. 5221/2023, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2694/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4874/2021 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso ingiunzione di pagamento IMU anno 2012.
La concessionaria resiste con controricorso.
Motivi della decisione
- Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al nr. R.G. 5221/2023 al ricorso iscritto al nr. R.G. 26168/2022 per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio, avendo ad oggetto, il primo giudizio, l’ingiunzione di pagamento relativa all’avviso di accertamento, oggetto del secondo giudizio.
2.1. Occorre inoltre ribadire che la società controricorrente, in entrambi i ricorsi, ha eccepito il difetto di specialità della procura rilasciata dalla ricorrente al suo difensore, essendo la stessa genericamente riferita al giudizio di legittimità, senza alcun riferimento alla proposizione del ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe.
2.2. L’eccezione è infondata stante la validità della procura speciale conferita per il ricorso, redatta su foglio separato e notificata unitamente al ricorso a mezzo P.E.C., risultando la questione superata a seguito dell’intervento della sentenza n. 2077 del 2024 pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte.
2.3. Con la decisione richiamata, dando continuità ad un indirizzo già enunciato da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 26587 del 2023), le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è stato depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale del difensore, come nel caso in esame, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
2.4. Tali principi, estesi al caso qui in esame, impongono di ritenere la validità della procura.
3.1. Ciò posto, occorre evidenziare che nel ricorso iscritto al nr. R.G. 5221/2023 parte controricorrente ha depositato, in data 6/11/2023, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla Legge n. 197/2022, art. 1, commi 186-205, con relativo piano di rateizzazione del dovuto.
3.2. Dalla prodotta documentazione emerge che tale istanza è stata presentata anche con riferimento all’avviso di accertamento IMU 2012, prodromico rispetto all’ingiunzione di pagamento impugnata.
3.3. Non sussistono, tuttavia, i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 L. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata stante la mancata prova circa il prescritto pagamento delle somme dovute.
3.4. Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in L. 30 luglio 2025, n. 108, ha, invero, disposto nei seguenti termini: “1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.”.
3.5. Ne consegue che – pur indipendentemente dall’integrale versamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dal contribuente – l’estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere del versamento della prima rata.
3.6. Pertanto, nel caso in esame, non è possibile procedere all’estinzione del giudizio non avendo la parte contribuente provveduto al pagamento della prima tranche del debito rateizzato, come peraltro contestato anche dalla Concessionaria.
3.7. L’istanza di parte ricorrente rileva, tuttavia, quale manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente ad una pronuncia di merito, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo (nello stesso senso, da ultimo, Cass. nn. 2227/2026, 34418/2025, 34109/2022).
- Le spese di lite di entrambi i giudizi, in mancanza di adesione della controricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
- Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, nella specie, per difetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109 del 2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, riuniti, nn. R.G. 26168/2022 e R.G. 5221/2023; condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite in favore della controricorrente, liquidandole, per il primo giudizio, in Euro 5.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, e per il secondo giudizio in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2026.
COMMENTO REDAZIONALE – Ai sensi dell’art.1, comma 236, Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (così come interpretato dalla norma di interpretazione autentica ex art. 12-bis D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2025 n. 108), il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute e l’estinzione del giudizio è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’Ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione e della documentazione attestante il versamento della prima o dell’unica rata.
In mancanza di prova dell’avvenuto pagamento di quest’ultima, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, indipendentemente dall’integrale versamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dal contribuente.
Nel caso di specie, pur non potendosi dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, Legge 197/2022, stante la mancata prova del pagamento della prima rata del piano di dilazione, la richiesta della parte ricorrente in tal senso rileva quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente medesimo ad una pronuncia nel merito.
Il ricorso per Cassazione della società contribuente viene quindi dichiarato inammissibile a tale titolo, con condanna alla refusione delle spese di parte intimata.
Non si fa luogo invece al “raddoppio” del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, trattandosi di un motivo di inammissibilità del ricorso per Cassazione sopravvenuto, e non originario.