Corte di Appello di Bologna, sez. I, 18.07.2018 n. 1958
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’agente di riscossione, odierno appellato, procedeva, in forza di 24 cartelle esattoriali, al pignoramento presso terzi nei confronti di D.G. avente ad oggetto le somme a lui dovute a titolo retributivo da E. scarl.
Proponeva opposizione D.G. il quale chiedeva la sospensione della procedura esecutiva, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto azionato con le citate cartelle di pagamento.
Il giudice dell’esecuzione disponeva la sospensione parziale dell’esecuzione fissando ex art. 616 cpc termine di 60 giorni entro cui introdurre il giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato l’opponente conveniva in giudizio l’agente di riscossione chiedendo il rigetto dell’opposizione e in subordine la conferma della decisione assunta dal G.E.
Così radicato il giudizio di merito, questo veniva definito con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 640/2010 depositata in pari data alla pronuncia (5.10.2010), con la quale il Tribunale di Piacenza dichiarava fondata l’opposizione limitatamente alle cartelle esattoriali che non sono relative a entrate tributarie, in quanto le n. 7 cartelle che riguardano sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada sono state notificate decorso il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall’art. 28 legge 689/1981. Dichiarava altresì inammissibile per difetto di giurisdizione l’opposizione proposta da D.G. in relazione alle altre cartelle di pagamento indicate nella intimazione di pagamento notificata all’opponente in data 18.10.2008, in quanto le controversie che attengono alla riscossione di crediti di natura erariale, “a far data dall’entrata in vigore dell’art. 12 co. 2 legge 448/01… sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, con esclusione di quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successiva alla notificazione della cartella di pagamento ovvero della intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 DPR 602/73 (da ultimo Cass. S.U. 23.05.2008 n. 13357): circostanza non ricorrente nel caso concreto”.
Per la riforma della sentenza proponeva appello D.G. con atto notificato in data 17.10.2011, chiedendo dichiararsi la competenza (i.e.: giurisdizione) del Giudice adito in primo grado su tutte le cartelle oggetto di pignoramento, nonché l’illegittimità dell’esecuzione promossa dall’Agente della Riscossione per asserita mancata prova del credito e per prescrizione dello stesso. Chiedeva inoltre che l’Agente della Riscossione venisse condannato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva l’Agente della Riscossione, instando per l’integrale rigetto dell’appello avversario.
Precisate le conclusioni all’udienza del 27.03.2018, la causa veniva assunta in decisione con i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è inammissibile in quanto tardivo in relazione alla sentenza impugnata.
Trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione, va fatta applicazione delle norme degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.
La regola della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell’art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare).
Tra le eccezioni di cui all’art. 3 vi sono le “cause” o i “procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12”. Quest’ultima norma contempla espressamente le opposizioni all’esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ. (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all’inizio dell’esecuzione), per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all’esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), ma anche per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma primo, cpc (vale a dire per le opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè precedenti l’inizio dell’esecuzione, dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02).
Nel caso di specie, il termine per impugnare era annuale nel testo applicabile ratione temporis e andava perciò computato a decorrere dal 5 ottobre 2010, data di emissione e deposito della sentenza gravata, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre, sicché era già scaduto alla data del 17 ottobre 2011, quando l’atto di appello è stato notificato nel domicilio eletto di Equitalia Emilia Nord.
Del resto è consolidata da decenni l’interpretazione della disciplina sulla sospensione feriale che ne estende l’esclusione anche ai gradi di impugnazione delle opposizioni ad esecuzione (ed agli atti esecutivi ed altre cause ad esse equiparate) (tra le innumerevoli, basti un richiamo a Cass. ord. 22.10.2014, n. 22484; Cass. ord. 16.07.2015, n. 14972; Cass. Sez. IV, ord. 08.09.2016 n. 17784; ancora da ultimo, sulla inapplicabilità della cd. “sospensione feriale” alle opposizioni esecutive, relativamente non solo alla fase sommaria, ma anche a quella a cognizione piena, successiva all’instaurazione del giudizio di merito ex art. 616 cpc, Cfr. Cass. sez. VI, ord. 14.12.2017 n. 30140 e Cass. sez. VI, ord. 15.12.2017 n. 30289).
L’inammissibilità dell’appello, che non consente dunque a questa Corte di pronunciarsi sul difetto di giurisdizione, assorbe anche ogni decisione sui profili di merito sollevati dall’appellante (mancata acquisizione della prova dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale iscritta a ruolo, sulla quale il giudice di prime cure sarebbe rimasto silente e mancata prova dell’interruzione della prescrizione dei crediti azionati da Equitalia).
Neppure la domanda accessoria di restituzione delle somme pignorate, contenuta nelle conclusioni dell’atto di appello, può essere esclusa dall’inapplicabilità della sospensione feriale in quanto, comunque, presuppone l’accertamento che l’agente di riscossione abbia agito esecutivamente sulla scorta di titoli esecutivi caduti in prescrizione, cosicché tale domanda non è autonoma ma subordinata all’accoglimento dell’opposizione e segue la sorte di essa.
Lo stesso vale per la domanda di condanna ex art. 96 cpc articolata da G.D. nell’atto di appello (nelle conclusionali lo stesso richiama l’“art. 50 L. 602/73 o ex art. 96 cpc, poco importa”, nelle repliche parla di “condanna di Equitalia al risarcimento dei danni, ex art. 59 DPR 602/73”) che lo stesso appellante ricollega alla circostanza che la “Agenzia delle Entrate Riscossione ha agito esecutivamente sulla scorta di titoli esecutivi caduti in prescrizione e che quell’ente di riscossione non ha dato prova dell’avvenuta interruzione del diritto vantato”. Non si tratta di domanda autonoma e, comunque, presuppone che il richiedente la condanna sia parte vittoriosa nel giudizio.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 37/2018, ritenendo non congrua la nota spese depositata dalla parte appellata vista la pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
dichiara l’appello inammissibile;
condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate- Riscossione (già Equitalia Emilia Nord SpA) nella misura di euro 2.200,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 26.06.2018.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Ludovica Franzin dott. Riccardo Di Pasquale
COMMENTO
La sentenza in commento aderisce all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’esclusione delle opposizioni all’esecuzione dalla sospensione feriale dei termini processuali (sancita dall’art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, cd. “Ordinamento giudiziario) riguarda non solo le opposizioni ex art. 615, comma 2, c.p.c. successive all’inizio dell’esecuzione, le opposizioni agli atti esecutivi e le opposizioni di terzo all’esecuzione, ma anche le opposizioni ex art. 615, comma 1, c.p.c. precedenti l’inizio dell’esecuzione, dette anche opposizioni a precetto.
L’applicazione della sospensione feriale dei termini processuali è esclusa non solo nella fase sommaria del giudizio oppositivo, che si svolge davanti al Giudice dell’Esecuzione, ma anche in quella a cognizione piena, successiva all’instaurazione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (in tal senso Cass. civ., sez. III, 09.06.2010 n. 13928; Cass. civ., sez. VI, ord., 11.01.2012 n. 171; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 14.12.2017 n. 30140 e Cass. civ., sez. VI-3, ord., 15.12.2017 n. 30289), inclusi tutti i gradi di impugnazione della sentenza (in tal senso, Cass. civ., sez. III, 08.07.2014 n. 8137; Cass. civ., sez. VI-3, ord., 22.10.2014 n. 22484; Cass. civ., sez. VI-3, ord., 16.07.2015 n. 14972).
Viene così dichiarato inammissibile per tardività un appello notificato in data 17.10.2011 avverso una sentenza conclusiva di un giudizio di opposizione ad esecuzione, depositata in data 05.10.2010: malgrado l’applicazione alla fattispecie in esame del termine annuale ex art. 327 c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui all’art. 46, comma 17, Legge 18.06.2009 n. 69, applicabile ai giudizi instaurati anteriormente al 04 luglio 2009), il predetto termine non poteva infatti essere “maggiorato” dal periodo di sospensione feriale dei termini processuali (all’epoca dell’introduzione dell’appello, compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre).
La declaratoria di inammissibilità dell’appello comporta altresì il rigetto delle domande di restituzione delle somme pignorate e di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulate dall’appellante, stante la loro natura non autonoma, ma subordinata all’accoglimento dell’opposizione.