Giornata di Studio 

“Le novità portate dal D.Lgs. 33/2025 T.U. in materia di versamenti e riscossione”

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SOMMARIO: §.1 Premessa. §.2 Le indicazioni operative fornite dall’Agente della riscossione. §. 3 Il termine dilatorio ex art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito in Legge 30/1997. §.4 Il carattere tassativo delle disposizioni di favor. §. 5 Conclusioni.

  • .4 Il carattere tassativo delle disposizioni di favor.

Anche per tale motivo, le predette disposizioni devono ritenersi “di stretta interpretazione”, e come tali non estensibili a fattispecie o a soggetti diversi da quelli in esse espressamente considerati.

Così, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l’applicabilità della norma di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 al giudizio di ottemperanza tributaria.

Tale conclusione è stata motivata sull’assunto che “In tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell’atto posto in essere dalla stessa rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo. Ne deriva che, non essendo previsto alcun termine per l’Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 conv., con modif., in l. n. 30 del 1997 in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 70, secondo comma, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. civ., sez. V, 05 novembre 2021, ord. n. 31856).

Per la stessa ragione, è stata esclusa la possibilità di estendere l’ambito applicativo dell’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 alle società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, dal momento che il termine dilatorio previsto da tale norma- – suscettibile, qualora non rispettato, di innescare l’opposizione all’esecuzione nelle forme dell’opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) – si applica solo alle “amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici“, nonché, a seguito della modifica apportata alla predetta norma da parte dell’art. 19-octies, comma 3, D.L. 148/2017, “all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione“. 

Quest’ultimo è espressamente qualificato come “ente pubblico economicodall’art. 1 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni in Legge 1° dicembre 2016 n. 225 (che ha istituito Agenzia delle entrate- Riscossione, stabilendone il subentro a tutte le società del Gruppo Equitalia, estinte ex lege e cancellate d’ufficio dal Registro delle imprese senza necessità di alcuna procedura di liquidazione a decorrere dal 1° luglio 2017) e dall’art. 1 d.P.C.M. 5 giugno 2017 (con il quale è stato approvato lo Statuto di Agenzia delle entrate-Riscossione). 

Risulta quindi evidente che il riferimento dell’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 “agli enti pubblici non economici” non può di regola includere anche gli enti pubblici economici, come dimostrato a contrario dal fatto che, per l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, sia risultata necessaria una specifica addizione precettiva, operata con il predetto art. 19-octies, comma 3, D.L. 148/2017.

Sulla base di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso dall’ambito applicativo della norma di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 la società Serit Sicilia S.p.A., all’epoca concessionario per la riscossione dei tributi per la Regione Sicilia, non ancora incorporato da Agenzia delle entrate- Riscossione, argomentando che “Né si può pensare che vi sia un’irragionevolezza dell’assetto normativo così ricostruito, a sfavore del concessionario siciliano, posto che rientra evidentemente nella discrezionalità legislativa la valutazione dell’opportunità, o meno, di assegnazione del termine dilatorio in discussione, stante la sua finalità di assicurare l’ordinato adempimento “dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro” (Cass. civ., sez. III, 07 giugno 2018, sent. n. 14739).

I principi statuiti dalla predetta pronuncia, seppure ad oggi non più applicabili alla Società Riscossione Sicilia S.p.A. (rispetto alla quale, a decorrere dal 1° ottobre 2021, si è verificato il subentro di Agenzia delle entrate- Riscossione, secondo quanto disposto dall’art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021 n. 106), mantengono tuttavia rilevante importanza in materia di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali locali.

In particolare, la predetta pronuncia, seppure indirettamente, sancisce l’applicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 agli Enti locali che provvedano in autonomia alla riscossione delle proprie entrate (sia tributarie che patrimoniali) e, all’opposto, la mancata applicabilità di tale termine ai Concessionari cd. “minori” di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

I primi possono infatti giovarsi del termine dilatorio, in quanto “enti pubblici non economici(in senso confermativo, si veda anche Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2005, sent. n. 23084), mentre i secondi, pur avendo natura giuridica sostanzialmente pubblica, rientrano nella categoria sostanziale degli “enti pubblici economici” per i quali, in mancanza di una prescrizione additiva analoga a quella che ha riguardato Agenzia delle entrate- Riscossione, il termine dilatorio ex art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla Legge 30/1997, non può trovare applicazione.

Per le stesse ragioni, il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. 669/1996, convertito con modificazioni in Legge 30/1997, è stato ritenuto applicabile alla Banca d’Italia (quale istituto di diritto pubblico), alle Aziende sanitarie locali, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), alle Autorità portuali, nonché all’ACI-Automobile Club d’Italia (quali enti pubblici non economici).

Al contrario, sono state escluse dalla sua applicazione, in difetto di un’espressa previsione normativa, le società a partecipazione pubblica, che rimangono quindi assoggettate alla disciplina ordinaria dell’espropriazione forzata

Atteso infatti il carattere eccezionale dell’art. 14 D.L. 669/1996, convertito con modificazioni in Legge 30/1997, e la conseguente impossibilità di una sua interpretazione analogica (stante il divieto di cui all’art. 14 disp. prel. c.c.), non beneficiano della sospensione le società cd. in house della Pubblica Amministrazione, ossia quelle società di diritto privato costituite e controllate da un soggetto pubblico (si veda, in tal senso, Tribunale di Napoli 19 novembre 2014).

Sempre in forza del divieto di analogia delle disposizioni a carattere eccezionale (art. 14 disp. prel. c.c.), né agli Enti locali, né ai Concessionari cd. “minori” sembra ragionevolmente applicabile il termine dilatorio di centoventi giorni previsto, tra la richiesta di pagamento stragiudiziale e la notifica del titolo esecutivo, dall’art. 229 del testo unico allegato al D.lgs. 33/2025, dal momento che anche tale norma, facente riferimento alla sola Agenzia delle entrate-Riscossione, deve ritenersi per identiche ragioni eccezionale, di stretta interpretazione e non suscettibile di estensioni analogiche.

  • . 5 Conclusioni.

In conclusione, stante il carattere eccezionale e di stretta interpretazione delle norme che prevedono condizioni di procedibilità per l’esecuzione forzata delle pronunce di condanna al pagamento delle spese legali, in deroga alla regola generale della provvisoria esecutività della sentenza di condanna di primo grado, è possibile affermare che soltanto l’Agente nazionale della riscossione, oggi denominato Agenzia delle entrate- Riscossione, possa giovarsi del termine dilatorio previsto dall’art. 229 del Testo unico allegato al D.lgs. 33/2025 (così come dell’analogo termine dilatorio previsto dall’art. 5-octies D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in Legge 215/2021).

Sia Agenzia delle entrate-Riscossione, sia gli Enti locali che provvedano in proprio all’accertamento e alla riscossione delle proprie entrate potranno invece giovarsi del termine dilatorio previsto tra la notifica del titolo esecutivo e quella dell’atto di precetto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni in Legge 30/1997. In particolare, Agenzia delle entrate- Riscossione potrà giovarsi di tale termine, stante il proprio esplicito inserimento tra i soggetti beneficiari della disposizione di favor, avvenuta ad opera dell’art. 19-octies, comma 3, D.L. 148/2017, convertito con modificazioni in Legge 172/2017, mentre gli Enti locali se ne potranno giovare, in quanto appartenenti alla categoria degli “enti pubblici non economici”.

I soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) D.lgs. 446/1997 non potranno invece giovarsi di alcuno dei predetti termini dilatori, in quanto riconducibili alla categoria degli enti pubblici economici, per i quali manca un’espressa previsione additiva analoga a quella operata per l’Agente della riscossione: tali soggetti rimarranno dunque sottoposti alla “regola generale” della provvisoria ed immediata esecutività della sentenza di condanna di primo grado, anche per ciò che attiene il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese legali.

 

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Processuale Telematico Tributario

Unicusano-Roma