Comm. trib. regionale Sicilia Messina Sez. XVI, Sent., 24-11-2021, n. 10510


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA

SEDICESIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

CURRO’ CARMELO LETTERIO – Presidente

CINTIOLI FULVIO – Relatore

RAFFA MASSIMO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. (…) spedito il (…)

– avverso la pronuncia sentenza (…) Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA 

contro:

A.R.M. S.P.A. difeso da: (…)

proposto dall’appellante:

(…) S.R.L. (…)

difeso da: A. D. (…)

Atti impugnati:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.(…) TARSU/TIA 2012

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.(…)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(…) s.r.l. impugnò innanzi alla Commissione Provinciale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per debiti ammontanti complessivamente ad Euro 27.849,06 segnati in diverse cartelle esattoriali. notificatole da R.S. s.p.a.. Denunciò: – omessa notificazione degli atti presupposti; – difetto di motivazione; – mancata indicazione del responsabile del procedimento; – mancato invito al contraddittorio; – decadenza; – aggio esorbitante.

Si costituì l’Agente della riscossione contestando argomentatamente le censure.

Il Giudice adito ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutte le censure, miranti contro gli atti presupposti, avrebbero dovuto essere tempestivamente mosse contro questi stessi, riconosciuti dal Giudice regolarmente notificati. Donde la tardività dei motivi di ricorso.

La Contribuente ha proposto appello affermando, anzitutto, l’erroneità della pronuncia di inammissibilità e, poi, reiterando l’esposizione delle ragioni del ricorso originario.

Si è costituita l’appellato Agente della riscossione, argomentando a sostengo della sentenza nonché controbattendo le tesi in merito della Ricorrente.

L’Appellante, con “memoria illustrativa” depositata addì 7 luglio 2012, ha reso nota sentenza della Commissione Provinciale di Messina n. 1257/2021 depositata addì 13 aprile 2021 recante annullamento, fra le altre, di una delle quattro cartelle sottese all’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, precisamente la cartella n. (…) che il preavviso qui in esame attesta riferirsi a debito di Euro 23.836,84 (comprensivo di interessi e aggio per circa 3.200, Euro). Più precisamente, la lettura della citata sentenza, quale depositata in causa insieme con la “memoria”, fa constare che il credito tributario segnato nella cartella annullata è stato dichiarato “prescritto”. Donde – secondo l’Appellante – il venir meno di credito tributario sufficiente per legittimare l’iscrizione d’ipoteca.

Questa Commissione Regionale subito richiama giurisprudenza, cui aderisce, per la quale:

Se il giudice tributario “…annulla, totalmente o parzialmente, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 2017/758 in motivazione). Del resto, già in precedenza si è ritenuto che deve essere esclusa la riscossione provvisoria per la pretesa tributaria annullata dal primo giudice che accoglie il ricorso del contribuente; in attesa che si formi il giudicato sulla questione, la sentenza che riconosce le ragioni del cittadino priva di supporto l’atto amministrativo che legittima la pretesa tributaria; viene meno, dunque, sia pure solo momentaneamente, il titolo su cui si fonda la ragione di credito dell’amministrazione (Cass. Civ., 10 luglio 2008, n. 19078; Cass. Civ., 22 settembre 2006, n. 20526) (Cass. civ. Sez. V, Ord., 23-11-2018, n. 30399).

Sicché, in ossequio a questo principio – e ritenuta l’assimilabilità, per quel che qui interessa, della specie di atto in questione all’atto di riscossione – deve riconoscersi che, indipendentemente dalla definitività o meno del verdetto – il venir meno del credito sotteso dall’impugnato preavviso di ipoteca fa venir meno quest’ultimo giacché le altre tre cartelle esattoriali dedotte a legittimazione dell’ipoteca recano credito ben inferiore al limite di 20.000 Euro sancito dall’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il principio per il quale la caducazione della pretesa presupposta si riflette sull’iscrizione ipotecaria già comunicata in relazione ad esso trova conferma nell’autorevole statuizione che “Poichè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ricollega il diritto dell’agente della riscossione di iscrivere l’ipoteca al credito iscritto a ruolo, qualora, come nella specie, stante il sopravvenuto annullamento, in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella di pagamento, il credito iscritto a ruolo risulti minore, risulterà in parte insussistente – in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte – il presupposto legittimante l’iscrizione dell’ipoteca” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 23-12-2020, n. 29364).

Pertanto, il Collegio accoglie l’appello ed annulla l’impugnata comunicazione preventiva d’ipoteca. Le spese vanno compensate perché la decisione non è maturate in rapporto alle ragioni della presente contesa, bensì per sopravvenuti fatti esterni. 

P.Q.M.

la Commissione accoglie l’appello ed annulla l’atto impugnato. Spese compensate.

Messina, il 21 luglio 2021.


COMMENTO: Con la sentenza in esame, la Commissione tributaria Regionale della Sicilia ribadisce il principio per il quale la caducazione della pretesa presupposta si riflette sull’iscrizione ipotecaria già comunicata. In relazione ad esso trova conferma l’autorevole statuizione che “Poichè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ricollega il diritto dell’agente della riscossione di iscrivere l’ipoteca al credito iscritto a ruolo, qualora, come nella specie, stante il sopravvenuto annullamento, in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella di pagamento, il credito iscritto a ruolo risulti minore, risulterà in parte insussistente – in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte – il presupposto legittimante l’iscrizione dell’ipoteca” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 23-12-2020, n. 29364).