Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. XIII, 12.12.2019 n. 5032
Svolgimento del processo
Il sig. (…) impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Pavia relativi all’imposta TARSU mai pagata per il periodo 2007/2012, per l’importo di Euro (…) oltre accessori.
Il contribuente contestava l’inesistenza della notifica, la decadenza dal diritto e/o prescrizione del credito tributario perché effettuata da società postale privata, ritenuta non in possesso delle necessarie autorizzazioni ed asseriva che dopo la sottoscrizione del verbale di adesione, firmato tra le parti in data 17.10.2012, con cui l’importo dovuto era stato ridotto nella somma complessiva di Euro 2.127,00, il Comune non aveva trasmesso al contribuente i necessari M.A.V. bancari al fine di consentirgli il pagamento dell’importo determinato.
Concludeva chiedendo in via principale l’annullamento degli avvisi di accertamento per inesistenza della notifica e la declaratoria di decadenza dal diritto e/o prescrizione del credito tributario, con vittoria di spese.
Il Comune di Pavia si costituiva sostenendo l’inammissibilità del ricorso in relazione al mancato pagamento delle rate dovute a seguito dell’accertamento con adesione che determinava ex lege la decadenza dal beneficio.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso “rimettendo in termini la parte ricorrente per il pagamento ridotto concordato con il Comune di Pavia in sede di accordo con adesione”.
Il ricorrente, già vincitore nel primo grado, ha impugnato la sentenza reiterando le eccezioni e le conclusioni già rese nel giudizio precedente.
Il Comune di Pavia si è costituito e con controdeduzioni ha confutato le eccezioni avverse chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Motivi della decisione
La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nel rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene parzialmente fondato l’appello e, per l’effetto, doversi riformare la sentenza di primo grado, per i motivi che qui di seguito si espongono, secondo criteri di succinta sinteticità.
La Commissione premette in punto di decisione:
– il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
– che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all’art. 118 Disp. Att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con sentenza n. 520/3/2018 la CPR di Pavia ha accolto il ricorso proposto dal contribuente S. avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Pavia in materia di TARSU, per il periodo 2007/2012, compensando le spese di causa.
Il contribuente ha impugnato la sentenza di prime cure, reiterando le argomentazioni già proposte con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese.
Il Collegio esaminate le eccezioni proposte, gli scritti difensivi del Comune di Pavia, ritiene di condividere le conclusioni in punto dei primi giudici, qui richiamate per relationem, ad esclusione della compensazione delle spese di lite ritenuta “equa e conforme a Giustizia”, senza che dal contesto della motivazione potessero essere desunti o riconosciuti i motivi.
Il Collegio osserva che nel vigore dell’art. 92 c.p.c., il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite è subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza “di altri giusti motivi esplicitati nella motivazione”.
Osserva il Collegio che già le Sezioni Unite della S. C., con sentenza 30 luglio 2008, n. 20598, componendo un contrasto di giurisprudenza, avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero “chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito”.
Il mancato supporto motivazionale previsto dalla giurisprudenza di legittimità rende, sotto tale profilo, censurabile.
In ragione delle suesposte argomentazioni, il Collegio accoglie l’appello limitatamente alla parte suesposta.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello della parte contribuente limitatamente alla compensazione delle spese. Conferma nel resto.
Condanna il Comune di Pavia al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Milano, il 13 novembre 2019.
COMMENTO
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma l’annullamento degli avvisi di accertamento TARSU già disposto dalla sentenza di primo grado; tuttavia, riforma parzialmente quest’ultima nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, sul presupposto che la stessa fosse “equa e conforme a Giustizia“.
La sentenza in commento recepisce la statuizione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “il potere del giudice di pronunciare la compensazione fra le parti dell’onere circa il sostenimento delle spese del giudizio non è arbitrario, discrezionale o svincolato dalla correlativa disposizione che impone – in conformità ai canoni del giusto processo ed effettività del diritto di difesa – di gravare il soccombente del costo economico della lite. Conseguentemente, laddove il giudice ritenga di derogare a tale principio devono essere manifestate in modo intellegibile le ragioni che conducono a detta conclusione desumibili anche dalle statuizioni contenute nella motivazione della decisione. Ragioni che possono essere costituite da oscillazioni giurisprudenziali sul thema decidendum, oggettive difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in causa, ovvero palese sproporzione fra l’interesse realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste” (Cass. civ., Sezioni Unite, 30.07.2008 n. 20598).
Tale conclusione, già raggiunta allorché la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta “per giusti motivi”, deve ritenersi tanto più valida al giorno d’oggi, in cui essa è subordinata a “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (art. 15, comma 2, D.lgs. 31.12.1992 n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera f), n. 2, D.lgs. 24.09.2015 n. 156).