Tribunale Frosinone, Sent., 10-09-2021


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FROSINONE

Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 762 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2019 promossa

DA

C.L., rappresentata e difesa dall’avv. P. C., giusta delega rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato in Alatri,  presso il suo studio.

-ATTORE-

CONTRO

T.E.I. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, in qualità di concessionaria per l’accertamento e la riscossione del canone di occupazione aree e spazi pubblici per il Comune di Alatri, difeso dall’avv. E. P., giusta delega in calce alla comparsa, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone.

-CONVENUTO-

COMUNE DI ALATRI, in persona del suo Sindaco p.t.,

-CONVENUTO (contumace)

OGGETTO: accertamento negativo credito in materia di pagamento di tassa per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la T.E.I. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, in qualità di concessionaria per l’accertamento e la riscossione del canone di occupazione aree e spazi pubblici per il Comune di Alatri, impugnando gli avvisi di accertamento, emessi e notificati dalla predetta società per conto del Comune di Alatri, per le annualità richiamate in citazione, relative all’omessa dichiarazione e all’omesso versamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap).

In particolare, parte attrice contestava l’inesistenza, l’illegittimità, la nullità, l’ annullabilità, l’inefficacia ovvero l’infondatezza degli avvisi impugnati, per difetto del presupposto impositivo, per la duplicazione della sanzione a fronte di un’unica violazione, per la maturata prescrizione in merito all’annualità 2013.

Si costituiva in giudizio la T.E.I., in persona del suo legale rappresentante, impugnando e contestando quanto dedotto da parte attrice, in quanto destituito di fondamento, posta la legittimità e la correttezza degli avvisi di accertamento, emessi e notificati per il Comune di Alatri, il quale non si costituiva, rimanendo contumace.

Concessi i termini ex art. 183 6 comma, in assenza di richieste istruttorie, stante peraltro la natura documentale della causa, all’udienza dell’11/05/2021 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.

In punto di diritto, l’art. 23 del Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Alatri prevede espressamente che ” sono considerati passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata…”

In punto di fatto, dalla documentazione fotografica, versata in atti, il manufatto realizzato da parte attrice, consistente nella copertura o intombamento di un fosso di scolo appartenente al patrimonio pubblico, rientra a pieno titolo nell’ambito previsionale della predetta disposizione regolamentare, posto che lo stesso facilita ovvero rende possibile ed agevole l’accesso alla proprietà privata.

La deliberazione della giunta comunale di Alatri n. 10 del 30/01/2019 (all. 7) ha poi chiarito che per occupazione di suolo pubblico con manufatto si intende, tra le altre ipotesi, a) la copertura o intombamento di un fosso appartenente al patrimonio pubblico, eseguita con qualunque materiale, con o senza griglia di raccolta acqua.

Appare, pertanto, evidente come l’occupazione di suolo pubblico posta in essere dalla sig.ra C. mediante la copertura del fosso di scolo sia assoggettabile al canone richiesto dalla società convenuta per conto del Comune di Alatri (Cosap).

D’altro canto, parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento di fatto, idoneo a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del canone in questione.

Ciò posto, la Suprema Corte ha confermato il principio impositivo, ritenendolo dovuto, non tanto in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, quanto in relazione all’utilizzazione particolare che ne trae il singolo cittadino, tenuto al pagamento del Cosap, anche in assenza di un formale titolo concessorio, reale o presunto, purché vi sia comunque occupazione di fatto del suolo pubblico.

Tale principio è stato affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 1435/2018, ribadito con particolare forza vincolante dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite nell’ordinanza del 7/01/2016 n. 61, laddove si rappresenta che il canone Cosap altro non è che un corrispettivo di una concessione reale o presunta, come nel caso di occupazione abusiva, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Appare destituita di fondamento poi l’eccezione relativa alla duplicazione della sanzione a fronte di un’unica violazione, posto che le sanzioni applicate attengono a diverse omissioni autonomamente sanzionabili.

Sul punto si richiama quanto stabilito dall’art. 29 del Regolamento del Comune di Alatri che, in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento, ha espressamente richiamato l’applicazione del D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 1997 per la determinazione delle sanzioni.

Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione, relativamente all’annualità 2013, si tratta di un’eccezione destituita di fondamento, in ragione del fatto che nel caso di specie trova applicazione la prescrizione lunga, quanto meno quinquennale e l’avviso risulta notificato nel termine di 5 anni dal termine di denuncia e versamento del canone, essendo stata inviata la raccomandata entro il dicembre del 2018, come si evince dalla distinta postale, versata in atti. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di accertamento negativo del credito.

Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge.

Così deciso in Frosinone, il 7 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2021.


Commento: Secondo quanto previsto dal Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Alatri,  sono considerati “passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata…”

Secondo tale regolamento il manufatto realizzato da parte attrice, consistente nella copertura o intombamento di un fosso di scolo appartenente al patrimonio pubblico, rientra a pieno titolo nell’ambito previsionale della predetta disposizione regolamentare, posto che lo stesso facilita ovvero rende possibile ed agevole l’accesso alla proprietà privata.

Per il giudice di merito, appare, pertanto, evidente come l’occupazione di suolo pubblico posta in essere dalla sig.ra C. mediante la copertura del fosso di scolo sia assoggettabile al canone richiesto dalla società convenuta per conto del Comune di Alatri (Cosap).

La parte motiva della sentenza di merito riporta il principio sancito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 1435/2018, e ordinanza del 7/01/2016 n. 61 delle SSUU.), laddove si rappresenta che il canone Cosap altro non è che un corrispettivo di una concessione reale o presunta, come nel caso di occupazione abusiva, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. 

Quindi è stato confermato il principio impositivo, non tanto in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, quanto in relazione all’utilizzazione particolare che ne trae il singolo cittadino, tenuto al pagamento del Cosap, anche in assenza di un formale titolo concessorio, reale o presunto, purché vi sia comunque occupazione di fatto del suolo pubblico.