Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trieste, sez. II, 05 maggio 2023 n. 100
Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 15/07/2022 aaaaa impugnava l’intimazione di pagamento n. (…) notificata in data 16/05/2022 da Agenzia delle entrate – Riscossione, nella parte relativa a n.11 cartelle di pagamento afferenti varie tipologie di crediti, di cui lamentava l’intervenuta prescrizione, chiedendo pertanto l’annullamento parziale dell’intimazione impugnata con riferimento a tali cartelle.
Agenzia delle entrate – Riscossione si costituiva in giudizio deducendo che per alcune cartelle non era in grado di dimostrare la notifica degli atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione e quindi al riguardo invocava la cessazione della materia del contendere. Per altre cartelle rilevava il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Per altre ancora eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, osservando che alla notifica delle cartelle, all’epoca non impugnate, avevano fatto seguito vari atti interruttivi della prescrizione e di riconoscimento del debito, rilevando altresì che i termini di prescrizione e decadenza degli atti di riscossione dovevano intendersi sospesi in virtù della normativa emergenziale emanata per far fronte alla epidemia da Covid – 19. Pertanto concludeva in conformità ai suddetti rilievi.
Con istanza dd.18/04/2023 la difesa ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1, comma 197 della L. n. 197 del 2022, al fine di addivenire alla definizione agevolata della lite.
Il ricorso veniva deciso in camera di consiglio all’udienza del 27/04/2023.
Motivi della decisione
Preliminarmente va respinta l’istanza di sospensione del giudizio formulata dalla difesa ricorrente.
Ai sensi del comma 186 dell’art.1 L. n. 197 del 2022 sono definibili le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre nel presente giudizio è parte soltanto l’Agenzia delle entrate – Riscossione senza alcun coinvolgimento processuale dell’Agenzia delle entrate.
Di conseguenza, trattandosi di controversia non definibile in base a detta normativa, non può disporsi la sospensione del processo prevista dal successivo comma 197 dello stesso art.1 L. n. 197 del 2022.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso avverso l’intimazione di pagamento contesta i crediti di cui alle seguenti cartelle:
- (…) per contravvenzione al codice della strada
- (…) per contravvenzione al codice della strada
- (…) per sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981(U.P.I.C.A.) C.C.I.A.A.
- (…) per tasse automobilistiche
- (…) per sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981(U.P.I.C.A.) C.C.I.A.A.
- (…) per canone radioaudizioni circolari
- (…) per tasse automobilistiche
- (…) per tasse automobilistiche
- (…) per imposta comunale sigli immobili
- (…) per contravvenzione al codice della strada
- (…) per contravvenzione al codice della strada
Va dapprima rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le somme portate dalle cartelle n. (…), n. (…), n. (…) e n. (…) in quanto relative a sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, le cui controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso deve essere accolto limitatamente alle cartelle n. (…) e n. (…) per intervenuta prescrizione del credito. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale prevista dall’ art.28 L. n. 689 del 1981, considerato che la notifica più recente delle due cartelle è avvenuta il 15/05/2014. Sul punto l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha riconosciuto di non essere in grado di fornire la prova della notifica di atti successivi idonei ad interrompere il periodo di prescrizione maturato prima della notifica dell’intimazione di pagamento qui impugnata. Pertanto, l’atto deve essere annullato nella parte relativa ai carichi di cui alle cartelle n. (…) e n. (…), non potendosi invece dichiarare cessata la materia del contendere in difetto del relativo provvedimento di sgravio.
Per le restanti cartelle n. (…) (notificata il 15/06/2013), n. (…) (notificata il 12/04/2014) n. (…) (notificata il 02/06/2014), n. (…) (notificata il 10/07/2014) e n. (…) (notificata il 10/07/2014) il ricorso deve essere respinto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio resistente, il ricorso è tempestivo e quindi ammissibile, essendo diretto a far valere la prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle e fino alla notifica dell’intimazione di pagamento impugnata.
Ma la domanda è infondata. Infatti, come risulta dalla documentazione dimessa da Agenzia delle entrate – Riscossione (all. 14-15), successivamente alla notifica delle cartelle il contribuente ha presentato in data 20/04/2017 e 30/04/2019 due dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, comprendenti anche le cinque cartelle in esame, con richiesta di rateizzazione dei relativi carichi che comporta riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. e produce l’effetto di interrompere i termini di prescrizione, nel caso di specie rispettivamente di tre anni per le tasse automobilistiche e di cinque anni per l’ICI.
Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposto dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (cfr. Cass. n.37389/2022; n.5160/2022). Ciò in quanto il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il debito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. n.7820/2017). Pertanto, nel caso in esame le richieste di rateizzazione del debito presentate dal ricorrente in data 20/04/2017 e in data 30/04/2019, senza che fosse stata eccepita l’eventuale prescrizione maturata nel frattempo, hanno fatto ripartire i nuovi termini di prescrizione fino alla notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta in data 16/05/2022. Risulta così che a tale data non è trascorso il periodo quinquennale di prescrizione per l’ICI di cui alla cartella n.(…).
Si aggiunga che deve ritenersi operante la sospensione dei termini introdotta dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all’epidemia da Covid 19. Ai sensi dell’art. 68 D.L. n. 18 del 2020 è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale sospensione rende automaticamente operativa la parallela sospensione dell’attività di riscossione prevista ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, in base al quale le diposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Pertanto, deve ritenersi che nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero.
Inoltre va osservato che, ai sensi del comma 4bis, lett. b) dello stesso art. 68 D.L. n. 18 del 2020, per i carichi affidati all’agente della riscossione durante il suddetto periodo di sospensione è prevista la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione afferenti alle stesse entrate, anche in deroga alle disposizioni dell’art.3, comma 3, L. n. 212 del 2000 e a ogni altra disposizione di legge.
In tal modo non risulta maturato neppure il termine triennale di prescrizione previsto per la riscossione delle tasse automobilistiche relative alle cartelle n. (…), n. (…)e n. (…).
In conclusione: va dichiarato il difetto della giurisdizione tributaria in favore della giurisdizione ordinaria per le pretese riguardanti le cartelle n. (…), n. (…), n. (…) e n. (…); va accolto il ricorso in riferimento alle cartelle n. (…) e n. (…), con l’annullamento parziale dell’intimazione di pagamento impugnata; va respinto il ricorso per i carichi portati dalle cartelle n. (…), n. (…), n. (…), n. (…) e n. (…).
L’accoglimento parziale e la prevalente soccombenza del ricorrente giustificano la compensazione delle spese di giudizio nella misura di 1/3 e la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate – Riscossione dei residui 2/3 che si liquidano nella misura di Euro 1.000,00 (mille) per compensi oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle n. (…), n. (…), n. (…) e n. (…); accoglie il ricorso per le cartelle n. (…) e n. (…) con l’annullamento delle relative pretese; respinge il ricorso per le cartelle n. (…), n. (…), n. (…), n. (…) e n.(…). Compensa le spese di giudizio nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate – Riscossione dei residui 2/3 liquidati nella misura di Euro 1.000,00 (mille) per compensi oltre al 15% per spese generali.
Trieste il 5 maggio 2023.
COMMENTO REDAZIONALE- La pronuncia in commento respinge l’istanza preliminare di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 197, Legge 29 dicembre 2022 n. 197, finalizzata all’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss., della predetta Legge.
La suddetta definizione agevolata è infatti applicabile ai soli giudizi in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non anche a quelli nei quali (come nel caso di specie) sia parte il solo Agente della Riscossione (i.e.: Agenzia delle entrate-Riscossione).
In merito all’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, la stessa viene accolta soltanto rispetto ad alcune delle cartelle impugnate, e respinta per altre.
Viene ribadito il principio secondo cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.
Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve infatti necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il debito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Nel caso di specie, trattandosi di cartelle relative a tasse automobilistiche ed ICI, il termine di prescrizione, decorrente ex novo dall’ultimo riconoscimento di debito, è triennale per le prime e quinquennale per le seconde, e deve essere maggiorato del periodo di sospensione di tutte le attività di riscossione per la pandemia da Covid-19 dall’08 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, commi 1 e 2, D.L. 18/2020), nonché tenere conto della proroga di 24 mesi di tutti i termini di decadenza e prescrizione, cui l’Agente della riscossione è soggetto, prevista dal comma 4-bis della predetta norma.