Cass. civ. Sez. V, Ord., 16 maggio 2019, n. 13185


Svolgimento del processo

Che:

  1. … impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune di … aveva richiesto il pagamento della Tarsu riferita all’anno 2006 relativamente ad aree urbane adibite a sosta di veicoli sulle quali la società gestiva il servizio di parcheggio a pagamento con delimitazione delle aree di sosta e la gestione i parcometri. Assumeva la ricorrente che il servizio svolto per conto del Comune non implicava occupazione di suolo pubblico né produzione di rifiuti di talché la tassa non era dovuta.

La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio, la quale compensava le spese processuali del giudizio di appello.

  1. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi illustrati con memoria. Il Comune di Trevignano Romano non si è costituito in giudizio.

Motivi della decisione

Che:

  1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso la CTR di esplicitare le ragioni del rigetto del ricorso, avuto riguardo al fatto che la contribuente gestisce in regime di concessione il servizio di gestione delle soste a pagamento per conto del Comune con obbligo di gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature nonché delimitazione degli spazi di sosta con segnaletica orizzontale, senza che da ciò derivi la detenzione del suolo pubblico.
  2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR pronunciato in ordine al motivo di appello afferente il fatto che la CTP aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali benché il Comune non si fosse costituito in giudizio.
  3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicchè trova applicazione il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4. Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione. Invero la CTR ha osservato che il servizio svolto dalla società, consistente nella gestione dei parcometri, implica occupazione del suolo pubblico, con conseguente debenza della tassa a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2. Tale motivazione appare coerente con il dettato legislativo, posto che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 comma 1, stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2, dello stesso articolo, le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1 (Cass. n. 1847 del 12/07/2017; Cass. n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003).
  4. Il secondo motivo è fondato, avendo la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello concernente il fatto che la CTP illegittimamente aveva condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali pur essendo il Comune rimasto contumace. Mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art.384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017; Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata sul punto e, decidendo nel merito, va dichiarato che la ricorrente non era tenuta a rifondere le spese processuali relative al giudizio di primo grado a favore del Comune.

Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a rifondere le spese processuali relative al giudizio di primo grado a favore del Comune.

Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019

 


COMMENTO

Il servizio consistente nella gestione dei parcometri, implica occupazione del suolo pubblico, con conseguente debenza della tassa a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2.