Cass. civ. sez. II, ord., 21.11.2023, n. 32302


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PAPA Patrizia – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. AMATO Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19004 – 2022 proposto da:

… , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avv. …, rappresentato e difeso dall’avv. …, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;                                                       – ricorrente –

contro

COMUNE di FORTE DEI MARMI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avv. …, rappresentato e difeso dall’avv. …, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;  – controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;                              – intimata –

avverso la sentenza n. 37/2022 del TRIBUNALE di LUCCA, pubblicata il 14/1/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023 dal consigliere Dott. PATRIZIA PAPA.

Svolgimento del processo

  1. Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., notificato al Comune in data 03/01/2020, la Società … si oppose alla cartella esattoriale n. (Omissis), notificatale da Agenzia delle Entrate – Riscossione il giorno 18/12/2019. A sostegno dell’impugnativa la predetta società eccepì la nullità della cartella.

Nel contraddittorio con il Comune e con l’Agenzia delle entrate, con sentenza n 705/2020 il Giudice di Pace di Lucca rigettò l’opposizione.

  1. Con sentenza n. 37/2022, il Tribunale di Lucca rigettò l’appello, liquidando Euro 3.500,00 a titolo di compensi, oltre spese e rimborso forfetario.

In merito, escluse l’illegittimità dell’applicazione della maggiorazione della sanzione L. n. 689 del 1981, ex art. 27 in quanto prevista in caso di mancato pagamento di ogni sanzione amministrativa, anche conseguente a violazione del C.d.S..

  1. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società … , affidandola a due motivi; il Comune ha resistito con controricorso; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo, articolato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la … Srl ha lamentato l’illegittimità della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite per violazione del D.M. n. 55 del 2014, per essere stata liquidata senza alcuna motivazione una somma, Euro 3.500,00 oltre accessori di legge, molto superiore ai limiti massimi previsti per le cause comprese nel primo scaglione, secondo il valore della causa (Euro 305,75).

1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la società ha prospettato la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 27 per avere il Tribunale confermato la legittimità della maggiorazione della sanzione pecuniaria inflitta dal Comune di Forte dei Marmi, pari a un decimo dell’importo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è stato trasmesso all’esattore.

  1. Il secondo motivo, da esaminarsi con precedenza per evidenti ragioni di priorità logica, è infondato. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 27 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè sono legittime l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass. Sez. 6-2, n. 1884 del 01/02/2016, Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Sez. 3, n. 27887 del 23/11/2017, non massimata; Sez. 2, n. 16767 del 23/06/2018, non massimata).

2.1. Fondato è, invece, il primo motivo.

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05/05/2022): nel caso in esame il Tribunale, in una causa del valore di Euro. 305,75, non solo ha liquidato un importo di Euro. 3.500,00, cioè in misura di gran lunga superiore al massimo tariffario per lo scaglione di riferimento, ma non ha neppure spiegato le ragioni di tale scelta. La violazione di legge è palese.

  1. Il ricorso è perciò accolto limitatamente al primo motivo e la sentenza va cassata per nuovo esame sulla liquidazione, nei limiti dello scaglione di riferimento in rapporto al valore della causa.

Il giudice di rinvio (Tribunale di Lucca in persona di diverso magistrato) regolerà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lucca in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2023


MASSIMA: In materia di sanzioni amministrative per violazioni stradali, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall’art. 27 della L. n. 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché sono legittime l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.