Cass. civ., sez. VI-5, ord., 26.06.2020 n. 12752
Svolgimento del processo
che:
- In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso nei confronti della società contribuente, esercente l’attività di compravendita di immobili, per decadenza dai benefici fiscali di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte Prima allegata, art. 1, comma 1, sesto periodo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR laziale dichiarava l’appello agenziale inammissibile in quanto la nullità della notifica dello stesso, per non avere l’appellante Agenzia provveduto, come avrebbe dovuto a seguito della consegna del plico inviato a mezzo posta a persona diversa dal destinatario, ad inviare la cosiddetta comunicazione di avvenuta notificazione (CAN), non era stata sanata dalla spontanea costituzione in giudizio della società appellata.
- Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimata.
- Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Motivi della decisione
che:
- Va preliminarmente dato atto della regolare notifica del ricorso per cassazione, che è stato tempestivamente rinnovato dall’Avvocatura dello Stato e completato in data 06/03/2019, dopo che non era andato a buon fine il primo tentativo di notificazione al domicilio eletto dall’intimata in grado di appello (studio legale del difensore e sede della stessa società contribuente) pure tempestivamente effettuato, con atto spedito in data 28/02/2019 (e quindi nel termine ex art. 327 c.p.c., maggiorato di trentuno giorni per la sospensione per il periodo feriale, rispetto alla data del 30/07/2018 di pubblicazione della sentenza impugnata), ma non completatosi per irreperibilità del destinatario dell’atto, come attestato dall’ufficiale postale in data 01/03/2019.
- Al riguardo deve ricordarsi che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”, (principio affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui, da ultimo, Cass. n. 20700 del 2018).
- Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 e dell’art. 291 c.p.c. lamentando l’erroneità della sentenza impugnata che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancato invio della comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) al destinatario dell’atto a seguito della consegna del plico inviato a mezzo posta a persona diversa da questi ed in assenza di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per mancata spontanea costituzione in giudizio della società appellata, senza però disporre, come avrebbe dovuto, la rinnovazione dell’atto nullo.
- Il motivo è fondato e va accolto.
- La CTR, benché abbia correttamente dichiarato nulla e non inesistente la notifica effettuata dall’Agenzia delle entrate alla società appellata, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 2016, ha poi però errato nel dichiarare inammissibile l’appello agenziale sul rilievo che la nullità della notifica (che è circostanza pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente), per omesso invio della c.d. CAN, non era stata sanata dalla spontanea costituzione in giudizio della società appellata. Infatti, una volta preso atto che tale nullità non era stata sanata, avrebbe dovuto disporre ex officio la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., citate, nonché Cass. n. 2142 del 2019, n. 32006 del 2018, n. 10500 del 2018, n. 5663 del 2018, n. 17023 del 2011, n. 9377 del 2009) 4. Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il vizio della nullità della notificazione, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, comporta, a sua volta, la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche l’inammissibilità dell’impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all’impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora il vizio sia rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell’intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato l’atto d’impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c. (Cass. nn. 6220/07; 27139/06; 17494/2002; 10136/2000).
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR laziale per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020
COMMENTO – In accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione riforma la pronuncia di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l’appello, stante la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di secondo grado per mancato invio della CAN (comunicazione di avvenuta notifica) al destinatario dell’atto.
I giudici di legittimità riconoscono la correttezza della statuizione di secondo grado, laddove aveva ritenuto nulla, e non radicalmente inesistente, la notifica dell’atto di appello avvenuta, mediante il servizio postale, a mani di un soggetto diverso dal destinatario, senza che a quest’ultimo fosse stata inviata la CAN, secondo quanto previsto dall’allora vigente art. 7, comma 6, Legge 20.11.1982 n. 890 (con disposizione peraltro del tutto analoga a quella attualmente contenuta all’art. 7, comma 3, della predetta Legge).
Sotto tale aspetto, la statuizione di secondo grado risulta infatti conforme all’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, il vizio dell’inesistenza può configurarsi solo in fattispecie eccezionali ed “estreme”, nelle quali ricorra la completa mancanza materiale dell’atto o, quanto meno, un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Tali elementi consistono, in particolare: a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato in base alla legge della possibilità giuridica di compiere tale attività, in modo da poter rendere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in presenza dei quali la notificazione possa dirsi eseguita, con esclusione delle fattispecie di restituzione della notifica al mittente, nelle quali la notificazione deve ritenersi solo tentata, ma non compiuta, e dunque, in definitiva, omessa. Diversamente, ogni altra ipotesi di difformità rispetto al modello legale deve ricadere nella categoria “generale” della nullità (Cass. civ., Sezioni Unite, 20.07.2016 n. 14916).
Corretta è quindi la statuizione di secondo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la mancata spedizione della CAN al destinatario, dopo che il plico postale contenente l’atto di appello era stato consegnato ad un soggetto da lui diverso, desse luogo non già ad una radicale inesistenza della notifica dell’impugnazione, ma solo ad una sua nullità.
Non corretta è invece la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione di secondo grado, conseguita alla constatazione della mancata sanatoria di tale nullità per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).
Infatti, una volta preso atto che la nullità della notificazione derivante dalla mancata spedizione della CAN non era stata sanata per raggiungimento dello scopo, stante la mancata costituzione in giudizio dell’appellato, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto disporre d’ufficio la rinnovazione della notifica dell’atto di appello, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Il vizio della nullità della notificazione, se non sanato dalla costituzione dell’appellato e non rilevato dal giudice d’appello mediante un ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., comporta infatti la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non determina in alcun caso l’inammissibilità dell’impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non già all’impugnazione in senso sostanziale, ma soltanto alla sua notificazione.
Di conseguenza, qualora il vizio sia rilevato in sede di legittimità, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, dell’intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado rispetto a quello che ha emesso la sentenza annullata, dinanzi al quale è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c., essendo ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato l’atto di impugnazione, ed essendo quindi ormai superflua una sua nuova notificazione (si vedano, in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez.V, 09.12.2002 n. 17494; Cass. civ., sez. V, 13.08.2004 n. 15834; Cass. civ., sez. III, 19.12.2006 n. 27139; Cass. civ., sez. V, 16.03.2007 n. 6220; Cass. civ., sez. II, 21.05.2013 n. 12478; Cass. civ., sez. VI-3, ord., 10.05.2016 n. 9419 e Cass. civ., Sezione lavoro, ord., 25.02.2020 n. 5042).
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano- Roma