Cass. civ., sez. V, ord., 11.02.2020 n. 3243


Svolgimento del processo

Che:

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dei contribuenti e confermava per l’effetto la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la legittimità dell’atto impugnato, avviso di iscrizione ipotecaria su beni immobili;

– ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a due motivi; il riscossore non si è costituito nel presente giudizio ed è quindi rimasto intimato.

Motivi della decisione

Che:

– osserva preliminarmente la Corte che le impugnazioni del sig. V. e della sig.ra B., ancorché svolte in modo congiunto da entrambi avverso la medesima sentenza, debbono avere differente sorte alla luce delle ragioni processuali che seguono;

– risulta dalla sentenza, infatti, che “i primi giudici hanno statuito l’inammissibilità del ricorso introduttivo con esclusivo riferimento alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria al V. …”; e ancora “il V. non ha impugnato il capo della sentenza che ha statuito l’inammissibilità del suo ricorso per tardiva proposizione stante l’ampio decorso del termine di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 …”;

– ne deriva che la statuizione del giudice di primo grado, non aggredita con alcun motivo di censura dall’appello, e quella confermativa di tal inammissibilità svolta dalla CTR, pure non censurata con alcun mezzo di ricorso per cassazione, è ormai definitiva;

– consegue quindi il rigetto del ricorso a questa Corte quanto alla posizione del sig. V.;

– i motivi di gravame hanno differente sorte quanto alla posizione della sig. B.;

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere la CTR erroneamente ritenuto regolare la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria materialmente consegnato alla sig.ra B., moglie del destinatario sig. V., al quale l’atto era diretto;

– il motivo è fondato;

– invero, è pacifico in sentenza e in atti che la sig. ra B. abbia ritirato l’atto in parola quale mero consegnatario, poiché alla stessa esso è stato materialmente consegnato, dal momento che il destinatario dell’atto stesso era unicamente il marito, sig. V., debitore dei tributi per i quali si procedeva all’iscrizione ipotecaria;

– orbene, ne deriva che la stessa ha avuto conoscenza meramente extraprocessuale dell’atto in questione, in forza del solo essersi la stessa trovata nel luogo della notificazione e del rapporto intercorrente tra consegnatario della copia notificata e destinatario;

– ne consegue che l’atto così notificato non essendo diretto alla ricorrente sig. B., non può aver prodotto effetti in capo a costei in forza della mera consegna a mani della stessa, che ha avuto conoscenza dell’esistenza dell’atto ma che, in quanto sprovvista della qualità di destinataria, non poteva subirne gli effetti sfavorevoli anche in forza del difetto di legittimazione all’impugnazione dell’atto de quo;

– in altre parole, non potendo né dovendo la stessa trattenere per sé la copia notificata a sue mani al marito sig. V., la sig.ra B. non era nelle condizioni di proporre alcuna impugnativa contro tal atto; risulterebbe quindi del tutto illogico da un lato ammettere che lo stesso abbia effetti nei suoi confronti, dall’altro ritenere – come è – inammissibile l’impugnazione di tal atto a lei mai notificato ma solo consegnato perché lo trasmetta ad altri;

– con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 170 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il bene costituito in fondo patrimoniale, senza alcuno scrutinio in ordine alla qualificazione del debito azionato, possa essere comunque sottoposto a esecuzione forzata; nel presente caso risulta dalla gravata sentenza che il creditore Equitalia agiva a fronte del mancato pagamento di somme dovute ai Monopoli di Stato dal solo sig. V.;

– anche questo motivo è fondato;

– questa Corte, con orientamento al quale in questa sede si ritiene di dare continuità, ha già statuito che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, alla quale hanno fatto seguito le conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 9/11/2016 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018),in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa;

– la CTR ha quindi commesso errore di diritto nel ritenere che al presente caso non si applichi l’art. 170 c.c. in quanto ritenuta disposizione eccezionale rispetto alla regola generale di cui all’art. 2740 c.c. in tema di responsabilità patrimoniale del debitore;

– ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla posizione della sig. B.; nel giudizio di rinvio sarà compito della CTR Regionale operare proprio la valutazione in ordine alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria non ex se, ma in forza della sussistenza o meno della correlazione tra l’obbligazione tributaria azionata con essa e i bisogni famigliari, come sopra specificato da questa Corte, anche con riguardo alla conoscenza dell’estraneità del credito rispetto ai bisogni sopra menzionati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di V.A.; accoglie il ricorso di B.I.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il ricorrente V., di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020


COMMENTO:

L’ordinanza in commento esamina il ricorso congiunto proposto da due coniugi nei confronti della pronuncia di secondo grado che, respingendo il loro appello, aveva affermato la legittimità dell’avviso di iscrizione ipotecaria su alcuni beni immobili inclusi in un fondo patrimoniale.

Benché proposte in forma cumulativa, le censure dei due coniugi vengono esaminate separatamente, e con esiti diametralmente opposti.

Per ciò che concerne la posizione del marito, debitore dell’Agente della Riscossione, il suo ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile, stante la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il suo ricorso inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato (art. 21 D.lgs. 546/1992). La mancata impugnazione di tale capo della sentenza ne aveva determinato il passaggio in giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal marito.

Sorte del tutto opposta ha invece il ricorso per Cassazione proposto dalla moglie.

Sotto il profilo dell’ammissibilità, l’impugnazione viene ritenuta ammissibile, in quanto alla moglie l’avviso di iscrizione ipotecaria non era stato notificato, ma unicamente consegnato, in qualità di consegnataria del proprio marito (unico destinatario della notificazione, in quanto debitore dell’Agente della Riscossione).

Non potendo, né dovendo trattenere per sé la copia dell’avviso di iscrizione ipotecaria notificata al marito ed a lei unicamente consegnata, la moglie non era infatti nelle condizioni di proporre alcuna impugnativa contro tale atto, del quale ella aveva avuto una conoscenza meramente extraprocessuale, “in forza del solo essersi la stessa trovata nel luogo della notificazione e del rapporto intercorrente tra consegnatario della copia notificata e destinatario”.

La materiale ricezione dell’atto, e la sua conseguente conoscenza extraprocessuale, non determina a carico della consegnataria alcun effetto pregiudizievole, quale in particolare il decorso del termine per l’impugnazione dell’atto stesso ex art. 21 D.lgs. 546/1992.

Di conseguenza, il ricorso di primo grado proposto dalla moglie contro l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi ammissibile, non avendo ella ricevuto alcuna notificazione, che potesse far decorrere nei suoi confronti il termine di cui all’art. 21 D.lgs. 546/1992.

La predetta statuizione appare conforme al principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le posizioni di “destinatario” e “consegnatario” della notificazione a mezzo posta devono essere tenute rigorosamente distinte e non possono in alcun caso sovrapporsi.

In tal senso si era già espressa Cass. civ., sez. II, 20.07.1995 n. 7904, affermando il principio per cui “quando l’ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, deve eseguire la notifica con la spedizione di tanti plichi quanti sono i destinatari, anche se questi abbiano la stessa residenza, per cui, nel caso di spedizione di un solo plico contenente tante copie degli atti quanti sono i destinatari, la notificazione deve considerarsi efficace solo nei confronti della parte a cui il plico sia stato consegnato o a cui nome e per conto sia stato da altri ricevuto”.

In applicazione del medesimo principio, l’ordinanza in commento statuisce che la materiale ricezione dell’atto notificato da parte di un consegnatario non è idonea a produrre, a carico di quest’ultimo, alcuna conseguenza pregiudizievole sotto il profilo processuale (quale, in particolare, il decorso del termine per l’impugnazione dell’atto), determinando unicamente una conoscenza extraprocessuale dell’atto notificato.

Nel merito, il ricorso della moglie avverso l’iscrizione ipotecaria, che aveva colpito gli immobili inclusi nel fondo patrimoniale, viene ritenuto fondato.

L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 DPR 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, purché alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c. (ossia a condizione che l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia oppure che il titolare del credito non ne conosca l’estraneità ai bisogni della famiglia). Tali circostanze non possono ritenersi né dimostrate, né escluse, per il solo fatto che il debito tributario sia sorto nell’esercizio dell’impresa (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. VI- 5, ord., 23.11.2015 n. 23876; Cass. civ., sez. V, 09.11.2016 n. 22761 e Cass. civ., sez. III, 23.08.2018 n. 20998).

Di conseguenza, la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione processuale della moglie, viene annullata con rinvio al giudice del merito per la valutazione sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria, alla luce dei principi sopra ricordati.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma