Cass. civ. Sez. V, Ord., 7 settembre 2018, n. 21852
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 4 agosto 2018, che ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla G. Auto s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2003, era stato rideterminato il reddito di impresa e recuperate a tassazione le imposte non versate;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’Ufficio aveva contestato la deduzione di costi ritenuti non deducibili e l’omessa dichiarazione di ricavi;
– il giudice di appello ha accolto il gravame limitatamente alla ripresa relativa all’operazione, ritenuta soggettivamente inesistente dall’Ufficio, avente ad oggetto la cessione del veicolo Porsche, confermando per il resto l’atto impositivo;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– la G. Auto s.r.l. in liquidazione non ha spiegato alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
– è preliminare all’esame dei motivi di ricorso la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata;
– parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione del relativo plico, effettuata in data 31 ottobre 2011, presso il domicilio eletto dalla contribuente nel corso del grado di appello del giudizio, presso la sede legale della società contribuente e presso la residenza del liquidatore della società medesima;
– di nessuno di queste spedizioni, tuttavia, risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, nè la ricorrente ha allegato l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento;
– poichè la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l’inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717);
– in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018
COMMENTO
E’ necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento in quanto la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario