Cass. civ., sez. VI-1, ord., 03.02.2020 n. 2345


Svolgimento del processo

  1. R.G., quale titolare dell’impresa individuale (OMISSIS) di R.G., ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3174/2018, reiettiva del reclamo da lei proposto contro la decisione del Tribunale di Roma che, su istanza di N.S., ne aveva dichiarato il fallimento reputandone sussistenti i requisiti di legge. Resiste, con controricorso, il N., mentre non ha spiegato difese, in questa sede, la curatela fallimentare.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) disattese le doglianze riguardanti l’eccepita incompetenza territoriale dell’adito tribunale ed i dedotti vizi di notificazione del ricorso di fallimento; i:) ritenne indimostrato l’assunto della reclamante secondo cui la sua era una impresa artigiana, come tale non fallibile.

Motivi della decisione

  1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:
  2. I) “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 145, 115, 116 e 354 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 15 L.fall. come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), convertito dalla L. n. 221 del 2012”. Si insiste per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore di quello di Tivoli, a conoscere dell’istanza di fallimento della odierna ricorrente, posto che la sede effettiva della ditta di cui la stessa era titolare, diversamente da quanto sancito dalla corte territoriale, doveva considerarsi ubicata in (OMISSIS). Da ciò si fa conseguentemente derivare la invalidità della notificazione dell’istanza di fallimento effettuata dal N., con le modalità di cui alla L. fall., art. 15, comma 3, (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), sul presupposto della permanenza in Roma della sede legale della ditta predetta.
  3. II) “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riguardo all’art. 9 L.fall. e art. 112 c.p.c.” Si assume che “…pure ritenendo legittima la notifica dell’istanza di fallimento presso una sede diversa da quella legale e pure in difetto di prova che la vecchia sede di Roma fosse ancora il centro di interessi dell’azienda, il Collegio, con la pronuncia nel merito, ha, implicitamente, confermato la competenza del Tribunale di Roma”, laddove, invece, sarebbe stato documentalmente provato che la sede legale della reclamante era ubicata in Morlupo fin dal 2015, sicché la competenza territoriale inderogabile a conoscere dell’istanza di suo fallimento doveva attribuirsi al Tribunale di Tivoli;

III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2083 c.c., nonché 112 c.p.c.”, criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva “implicitamente” ritenuto che quella della R. fosse una un’impresa fallibile L.fall., ex art. 1, comma 2, piuttosto che una piccola impresa individuale artigiana, ex art. 2083 c.c., non assoggettabile a fallimento alla stregua di quanto sancito dall’art. 2221 c.c.. 

  1. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso formulata dal controricorrente sul presupposto della carenza, ivi, di una valida procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., tale non potendo considerarsi quella apposta sul foglio spillato ad esso perché priva di data nonché di indicazione del provvedimento impugnato e dell’autorità che l’aveva emesso.

2.1. In proposito, è sufficiente considerare che la dicitura rinvenibile nell’incipit della procura in esame – “Procura alle liti nel procedimento di cassazione, innanzi alla Suprema Corte di cassazione, tra R.G., n.q. di titolare della impresa individuale (OMISSIS) di R.G. contro il Fallimento della impresa individuale (OMISSIS) di R.G. ed il sig. S. – consente, ragionevolmente, di ritenerne dimostrata la necessaria specialità ex art. 365 c.p.c., così da rendere irrilevanti le ulteriori espressioni contenuto nel suo prosieguo, apparentemente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

  1. I primi due motivi sono suscettibili di esame congiunto, posto che la sollevata eccezione di incompetenza territoriale e quella di invalidità della notificazione del ricorso di fallimento appaiono innegabilmente tra loro collegate, così da renderne problematico l’esame della seconda scisso dalla prima. Essi sono complessivamente infondati.

3.1. E’ incontroverso, infatti (oltre che espressamente riferito dalla sentenza oggi impugnata. Cfr. pag. 2), che la notifica del ricorso di fallimento del N., nei confronti della impresa individuale (OMISSIS) di R.G. (priva di indirizzo di posta elettronica certificata), venne effettuata, in data 11 aprile 2017, nella sede legale della stessa – Roma, via Portuense n. 1268 – risultante dalla visura CCIAA formalmente valida del 16.3.2017, e che, in quella occasione, la R., ivi rinvenuta, rifiutò di ricevere la copia dell’atto dichiarando non essere più li la sede dell’impresa.

3.2. Orbene, va immediatamente rimarcato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso introduttivo di un procedimento prefallimentare a carico di un’impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 L.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell’imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 c.p.c. e s.s., attesa la totale identificazione esistente tra quest’ultimo e l’impresa (cfr. Cass. n. 17499 del 2015), da ciò derivandone, evidentemente, che, nella specie, il suddetto rifiuto personalmente opposto dalla R. alla ricezione della copia del ricorso di fallimento del N. equivale, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, a notificazione eseguita in mani proprie.

3.3. In ogni caso, la corte territoriale ha valutato come non assolto dalla reclamante, che ne era gravata, l’onere della prova della circostanza che la sede effettiva della (OMISSIS) di R.G. fosse in (OMISSIS), piuttosto che, come risultante dalla visura camerale del 16.3.2017, in Roma, alla via Portuense n. 1268, esponendo la ragione giustificativa di tale suo convincimento.

3.3.1. La contestazione della R. sul punto si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, una propria diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che: 1) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; 2) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3.3.2. Va qui, poi, soltanto aggiunto che l’odierna doglianza, laddove ascrive alla corte capitolina di aver omesso di considerare che nella certificazione in calce al documento (Distinta Registro Imprese) prodotto dalla reclamante si legge “modo bollo virtuale assolto in entrata” (cfr. pag. 6 del ricorso), ove pure volesse escludersene la sua configurabilità come errore revocatorio (avendo quella corte, invece, affermato essere quella documentazione “priva di qualsiasi timbro che ne attesti la validità formale e la provenienza effettiva”) ex art. 395 c.p.c., n. 4 (da prospettarsi, pertanto, con il corrispondente mezzo di impugnazione), implicherebbe, comunque, accertamenti fattuali evidentemente preclusi a questa Corte.

3.3. Da ultimo, va sottolineato, con specifico riferimento alla doglianza di cui al secondo motivo, che costituisce principio affatto pacifico in giurisprudenza che non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la sentenza abbia assunto, come nella odierna vicenda in relazione a quanto si è detto circa la ritualità della notificazione del ricorso prefallimentare, una decisione che comporti l’implicito rigetto dell’eccezione formulata dalla parte (Dott.., ex multis, Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 17956 del 2015; Cass. n. 20311 del 2011).

  1. Il terzo motivo, infine, è insuscettibile di accoglimento.

4.1. Esclusa, anzitutto, l’ammissibilità della censura riferita all’art. 112 c.p.c., posto che la corte distrettuale ha espressamente affrontato e deciso la questione della natura di impresa commerciale fallibile, ex art. 1 L.fall., della (OMISSIS) di R.G., alla quale ha negato, per carenza della corrispondente, adeguata dimostrazione, il carattere di impresa artigiana, è qui sufficiente soltanto osservare che, come già chiarito da questa Suprema Corte, “il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio di “prossimità della prova”, pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo, quindi, la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’art. 2083 c.c., il cui richiamo da parte dell’art. 2221 c.c. (che consacra l’immanenza dello statuto dell’imprenditore commerciale al sistema dell’insolvenza, salve le esenzioni ivi previste) non spiega alcuna rilevanza; il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell’imprenditore “fallibile” affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonicato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro” (cfr. Cass. n. 23052 del 2010; Cass. n. 13086 del 2010).

  1. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate, tra le sole parti costituite, dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna R.G., quale titolare della impresa individuale (OMISSIS) di R.G., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 febbraio 2020


COMMENTO:

La pronuncia in esame ribadisce il principio secondo cui le notificazioni di atti riguardanti l’impresa individuale devono essere eseguite alla persona fisica dell’imprenditore, in base alle norme sulla notificazione alle persone fisiche (artt. 138 e ss. c.p.c.).

La giurisprudenza di legittimità aveva già affermato che “la citazione di un’impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare … ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore, e va di conseguenza allo stesso notificata, secondo le regole dell’art. 138 c.p.c., e segg.” (Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17293. Nel medesimo senso si erano già espresse anche Cass. civ., sez. I, 02.10.1996 n. 8603 e Cass. civ., sez. III, 10.03.2000 n. 2814).

La pronuncia in commento estende analoghi principi anche al caso di notifica all’impresa individuale del ricorso introduttivo di un procedimento prefallimentare ex art. 15, comma 3, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (come modificato dall’art. 17, comma 1, lettera a), D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221).

Tale norma stabilisce che: “Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.

La disposizione prevede dunque una procedura speciale per la notifica del ricorso per fallimento e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza cd. “pre-fallimentare”. 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale disciplina riveste natura esclusiva e obbligatoria, con la conseguenza che, qualora l’impresa debitrice abbia forma societaria, alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione di udienza non può essere applicato analogicamente o estensivamente l’art. 145 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-1, ord., 21 aprile 2017 n. 10132).

Qualora, invece, l’impresa debitrice rivesta forma individuale, la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di convocazione in udienza ex art. 15 R.D. 267/1942 deve essere eseguita nei confronti della persona fisica dell’imprenditore, secondo le norme regolatrici della notificazione alle persone fisiche (artt. 138 e ss. c.p.c.), stante la totale identificazione tra l’impresa individuale e la persona fisica dell’imprenditore (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. VI-1, ord., 02.09.2015 n. 17499).

Di conseguenza, il rifiuto opposto da quest’ultimo rispetto alla ricezione della copia del ricorso di fallimento equivale a notificazione eseguita in mani proprie, ex art. 138, comma 2, c.p.c.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma