Comm. Trib. Reg. Lazio 24 novembre 2020, n. 3695


FATTO

  1. L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n.° 17403/12/2018, con la quale la C.T.P. di Roma accoglieva un ricorso della Sig.ra F.R. avverso l’avviso di accertamento n.° ….

La appellante Agenzia, nel richiamare tutte le contro deduzioni opposte nel giudizio di primo grado, lamenta che erroneamente la gravata sentenza della C.T.P. ha ritenuto la nullità della notifica dell’atto impositivo, poiché effettuata a mezzo posta privata prima della data del 27.11.2017 data in cui sarebbe cessato il monopolio nel servizio postale.

La contribuente chiede l’integrale conferma della sentenza della C.T.P.

  1. L’appello merita accoglimento per le seguenti considerazioni:

…..Sulla questione della notifica di atti processuali a mezzo poste private è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, affermando il principio che è nulla, e non inesistente, la notifica di un atto giudiziario in ipotesi eseguita da un operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della Direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge 124/2017; legge questa che ha definitivamente abrogato l’art.4 D.Lgs. 261/1999 così determinando la liberalizzazione totale dei servizi postali (Cass. SS. UU. 299/2020).

A tale decisione la Corte è visibilmente pervenuta nel solco di un radicale ridimensionamento della categoria giuridica dell’inesistenza, ristretta ai soli casi in cui l’attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, con la conseguenza che ogni altra ipotesi di difformità rispetto al modello legale ricade nella categoria della nullità.

Da ciò la possibile sanatoria ai sensi dell’art. 156 comma 3 codice di procedura civile della nullità della notifica di un atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private, per raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato in ragione della costituzione in giudizio della controparte.

Raggiungimento dello scopo verificatosi nel caso di specie, atteso che la contribuente è stata in grado di presentare tempestivamente il suo ricorso introduttivo.

….deve rilevarsi che è regolare la delega alla sottoscrizione rilasciata in favore del funzionario dell’Agenzia, come risultante dall’ordine di servizio n.° 20/2017.

In tema di eventuali vizi dell’atto impositivo in quanto sottoscritto da soggetto che non riveste la qualifica dirigenziale, ovvero da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 42 DPR 600/73, ritiene la Commissione di dover ricordare che:

….riguardo alla carenza della qualifica dirigenziale nel soggetto che ha sottoscritto un atto deve affermarsi la perdurante validità del principio di conservazione degli atti amministrativi. In proposito la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato l’autonomia del procedimento di nomina del dirigente rispetto agli atti emessi a valle. In particolare si è ritenuto che laddove venga annullata la nomina del titolare di un organo, la accertata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, dovendosi comunque far sempre salvo il principio di conservazione degli atti della Pubblica Amministrazione (in tal senso CdS IV 2407/2008 e VI 992/2015).

Ne deriva che quando una nomina dirigenziale si mostri illegittima gli atti medio tempore adottati restano efficaci, risultando di norma irrilevante verso i terzi il rapporto tra la PA ed il soggetto che agisce (così anche TAR Lazio III 1379/2011).

….in tema di carente legittimazione del soggetto privo di regolare delega alla sottoscrizione di atti impositivi, di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che il conferimento della delega può ritualmente avvenire mediante l’emanazione da parte del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di ordini di servizio che individuino il soggetto delegato con riferimento all’incarico da questi ricoperto nell’ambito delle articolazioni interne dell’ufficio (Cass. 8814/2019).

La stessa Corte ha ulteriormente osservato che non è richiesta la indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, attesi i principi di buon andamento e di legalità della P.A.; principi che comportano la possibilità che la delega di firma possa avvenire attraverso ordini di servizio con valore di delega, che identifichino il soggetto delegato con la indicazione della qualifica da lui rivestita. E ciò perché ai sensi dell’art. 42 comma 1 DPR 600/73 si tratta di deleghe di firma e non di competenza, con la conseguenza che l’atto sottoscritto dal delegato, non verificandosi alcuna alterazione dell’ordine delle competenze, resta comunque riconducibile al soggetto delegante (così anche Cass. 13512/2011).

….infondata è infine ogni eccezione proposta dalla contribuente circa il merito della pretesa impositiva. La quale pretesa si è legittimamente fondata su due diversi aspetti: il primo relativo al reddito di pensione corrisposto dall’INPS; il secondo relativo al reddito da fabbricati, pari ad un reddito annuo di Euro 10.200.

Le rilevate oscillazioni giurisprudenziali in tema di notifica degli atti a mezzo di posta privata giustificano la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Roma, 29 settembre 2020


COMMENTO: È possibile la sanatoria ex art. 156 co.3 c.p.c. sussistendo la nullità, e non la inesistenza, della notifica di un atto giudiziario eseguita da un operatore di poste private, per il raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato in ragione della costituzione in giudizio della controparte. 

Nel caso di specie la notifica era stata eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della Direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge 124/2017 che ha definitivamente abrogato l’art.4 d.lgs. 261/99.