Cass. civ., sez. VI-5, ord., 13 gennaio 2021 n. 332


Svolgimento del processo

che:

  1. – La M. s.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento per omesso versamento IVA oltre sanzioni e interessi, deducendo di avere presentato una dichiarazione integrativa e contestando la illegittimità della pretesa impositiva. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello e la CTR della Toscana con sentenza depositata in data 23.4.2018 ha dichiarato la inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla contribuente in quanto tardivo, risultando che la cartella di pagamento è stata notificata alla società contribuente, ex art. 140 c.p.c., in data (OMISSIS), mentre il ricorso è stato tardivamente proposto solo in data (OMISSIS).
  2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Non ha spiegato difese l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Motivi della decisione

che:

  1. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e degli artt. 137 e 140 c.p.c., nonché dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce che la documentazione prodotta dall’ufficio non dimostra affatto una regolare notifica della cartella poiché la notifica è stata tentata non già nel domicilio della società e cioè (OMISSIS) ma in un luogo diverso e cioè (OMISSIS), ovviamente non trovando il destinatario e così attivando la procedura ex art. 140 c.p.c.. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la CTR avrebbe dovuto anche d’ufficio e con l’applicazione della ordinaria diligenza ravvisare errore in cui il notificatore era incorso considerando che esso contribuente aveva sin dall’inizio dedotto di non avere ricevuto la cartella.

I motivi sono fondati nei termini che seguono.

La CTR non ha verificato se la notifica era stata inviata al corretto domicilio della contribuente (al n. civico (OMISSIS) anziché al n. (OMISSIS)) e di conseguenza la regolarità del ricorso alle forme di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c., il cui presupposto è che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c. (Cass. 17453/2006). Correlativamente la CTR ha omesso anche di verificare se la raccomandata informativa fosse stata spedita all’indirizzo corretto e ricevuta dal destinatario, limitandosi a dare atto del deposito nella casa comunale e della “affissione all’albo dell’avviso di deposito”.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021


COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento ribadisce il principio secondo cui presupposto necessario per la validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c. (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006 n. 17453).

Poiché, nella specie, tale accertamento da parte della Commissione Tributaria Regionale era mancato, la sentenza di secondo grado viene annullata con rinvio al Giudice del merito per un nuovo accertamento sul punto controverso.