Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. V, 09.04.2020 n. 1291


Svolgimento del processo- Motivi della decisione

L’Agenzia delle entrate – Riscossione, subentrata ex lege a Equitalia sud s.p.a., ha proposto appello nei confronti di R.P.S. Srl, nonché dell’Agenzia delle Entrate – Roma 5 e dell’Agenzia delle Entrate, Roma 2, per la riforma delle sentenza indicata in epigrafe, pubblicata il 1 dicembre 2017, con al quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto della R.P.S. s.r.l., per l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo, notificato alla società contribuente in data 16 febbraio 2016, a seguito del mancato pagamento di quattro cartelle di pagamento relative a crediti iscritti a ruolo a diverso titolo da enti impositori diversi.

Con controdeduzioni depositate il 31 luglio 2018 si è costituita la R.P.S. s.r.l., che ha chiesto il rigetto dell’appello.

Si è pure costituita, con controdeduzioni dell’11 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, che attiene a questioni riguardanti esclusivamente la fase della riscossione, e in subordine il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2020, la causa, dopo la discussione orale, è stata trattenuta in decisione.

Con i due motivi d’appello l’Agenzia sostiene la legittimità del preavviso di fermo impugnato, in quanto emesso sulla base di cartelle di pagamento regolarmente notificate alla società contribuente e non tempestivamente impugnate, e ritiene ingiusta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato non essere assoggettabile al fermo amministrativo il veicolo di proprietà della ricorrente.

L’appello è fondato.

L’art. 86, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette, dispone che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Orbene, la società appellata, ricorrente in primo grado, non ha fornito alcuna dimostrazione che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo abbia il carattere di bene strumentale all’esercizio dell’impresa. Né può ritenersi a tal fine sufficiente la produzione della carta di circolazione. La nozione di bene strumentale, ai fini che qui interessano, non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell’impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l’esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell’attività lavorativa e/o dell’attività d’impresa.

La mancanza di tale dimostrazione comporta che sotto questo profilo la sentenza di primo grado va riformata.

L’appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è inoltre fondato anche per quanto concerne la legittimità dell’avviso impugnato, per la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto. L’appellante ha infatti prodotto le prove della notifica delle presupposte cartelle di pagamento. Va al riguardo rammentato che a norma dell’art. 58, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è fatta salva la facoltà di produrre, in appello, nuovi documenti.

La cartella di pagamento n. (…), dell’importo complessivo di Euro 37.528,39, per Irap, Ires, IVA sanzioni e accessori, anno d’imposta 2008, risulta ritualmente notificata, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, con raccomandata con avviso di ricevimento consegnata a mani del destinatario in data 3 maggio 2012.

La cartella n. (…), di 36.165,60 Euro, concernente gli stessi tributi di cui sopra, e accessori, per l’anno d’imposta 2009, risulta pure notificata a mezzo posta, con consegna ad un addetto della casa in data 21 marzo 2013.

Le altre due cartelle esattoriali elencate nel preavviso di fermo (concernenti rispettivamente diritti camerali e sanzioni amministrative per violazione del codice della strada) risultano notificate a mezzo PEC rispettivamente il 10 marzo e il 14 settembre 2015.

L’appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione va pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado, nel senso che va rigettato il ricorso della società contro il preavviso di fermo.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno interamente poste a carico della parte appellata R.P.S. Srl e si liquidano nell’importo indicato in dispositivo, a favore delle due Agenzie.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, sez. 5,

  1. a) In riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
  2. b) Condanna la s.r.l. R.P.S. al rimborso, in favore di ciascuna delle due Agenzie, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, con riferimento a ciascuno dei due gradi, in Euro 800,00.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2020.


COMMENTO:

In accoglimento dell’appello dell’Agente della Riscossione, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiara legittimo il preavviso di fermo su un veicolo di proprietà della società contribuente, ritenendo la mancata prova, da parte di quest’ultima, del carattere strumentale del predetto veicolo rispetto all’esercizio dell’attività di impresa.

Non viene ritenuta sufficiente, a tale fine, la sola produzione in giudizio della carta di circolazione del veicolo.

A giudizio della Commissione Tributaria Regionale, la nozione di “bene strumentale” deve necessariamente essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell’impresa: solo in tal caso, infatti,  si giustifica l’esenzione dalla misura cautelare del fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973), che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell’attività lavorativa e/o dell’attività d’impresa.

L’onere probatorio della ricorrenza di tale situazione incombe sulla parte che invoca l’esenzione dal fermo amministrativo, sul presupposto della natura di bene strumentale del veicolo: poiché tale prova, nella fattispecie in esame, non era stata fornita dalla società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello di Agenzia delle entrate- Riscossione e riforma la sentenza di primo grado.

La pronuncia in commento si uniforma al concetto di “bene mobile strumentale” espresso in numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (in particolare: Circolari n. 37/E/1997,  n. 48/E/1998, n. 1/E/2007,  n. 11/E/2007; risoluzione n. 59/E/2007), in base ai quali il requisito della strumentalità deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipendano direttamente dall’impiego del veicolo regolarmente riportato nei registri contabili. Pertanto, affinché possa essere efficacemente invocata la strumentalità del bene, il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore e quest’ultimo (sia esso una persona fisica oppure una persona giuridica) deve esercitare una professione o un’attività imprenditoriale, rispetto alla quale l’utilizzo del veicolo abbia una rilevanza specifica (in tal senso Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, sez. IV, 26.10.2016 n. 766).

A tale nozione si erano peraltro già uniformate anche altre pronunce di merito, quali, ad esempio, Commissione Tributaria Regionale Sicilia Palermo, sez. XII, 25.07.2018 n. 3225 o Tribunale di Bergamo, sez. IV, 28.03.2019. 

Tali pronunce, pur partendo entrambe dai medesimi principi sopra richiamati, sono tuttavia giunte a conclusioni opposte, in quanto la prima ha riconosciuto la natura di bene strumentale di un’autovettura utilizzata, unicamente per l’attività professionale, da un promotore di servizi finanziari, con conseguente annullamento del preavviso di fermo impugnato, mentre la seconda ha negato il carattere di bene strumentale di un’autovettura, sul presupposto che l’attore non avesse dimostrato né che essa fosse l’unico veicolo a sua disposizione, né che il suo luogo di lavoro non fosse raggiungibile con i mezzi pubblici.

Ad analoghi principi si sono richiamate infine anche due recenti pronunce del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, emesse il 28.01.2020 ed il 04.02.2020.

La sentenza Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, 28.01.2020 ha negato la strumentalità di un veicolo rispetto all’attività di avvocato esercitata dalla ricorrente, non avendo quest’ultima fornito la prova né dell’unicità del veicolo a sua disposizione, né della sua mancata sostituibilità con altro mezzo dotato delle medesime caratteristiche, né della sua inclusione nel registro dei beni ammortizzabili. In particolare, è stata ritenuta determinante per il mancato riconoscimento della strumentalità del bene la circostanza della mancata produzione in giudizio del registro dei beni ammortizzabili, in cui venisse riportato il veicolo, o di fattura intestata allo studio legale di cui la ricorrente faceva parte. Il Tribunale di Bari ha altresì negato la rilevanza della prova testimoniale sulle predette circostanze, ritenendo che esse dovessero necessariamente essere provate mediante prova documentale.

Anche la sentenza Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, 04.02.2020 ha negato il carattere strumentale del veicolo sottoposto a preavviso di fermo amministrativo rispetto all’attività di consegna pizze a domicilio della società ricorrente, stante la mancata prova che il predetto veicolo fosse il solo mezzo di locomozione della società e che non fosse sostituibile da altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche.  Anche tale pronuncia, infine, ha attribuito rilievo alla mancata produzione in giudizio del registro dei beni ammortizzabili e di fattura intestata alla società ricorrente o al suo titolare.

In conclusione, quindi, la sentenza in commento si uniforma all’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito, secondo cui il ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo può trovare accoglimento solo quando la parte abbia rappresentato il carattere strumentale del bene nell’istanza di sospensione della procedure di fermo inviata al Concessionario, allegando documentazione idonea a dimostrare la proprietà del veicolo, l’attività professionale del debitore, nonché le circostanze dell’acquisto e dell’ammortamento di quote annuali dell’autovettura, oggetto del provvedimento di fermo.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma