Provvedimento: Cass. S.U., sent. N. 29 del 5/01/2016
La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza in quanto fondata sulle norme costituzionali relative al diritto alla tutela giurisdizionale (24, primo comma), alla garanzia del giudice naturale precostituito per legge (25, primo comma), ai principi del “giusto processo” (111, primo e secondo comma), alla attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed al suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati (artt. 102, primo e secondo comma, 103, VI disp. trans. e fin.) può essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell’instaurazione del “giusto processo”, oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione.
Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono in ordine al dibattuto problema del rapporto di pregiudizialità tra la questione di giurisdizione e quella di competenza.
La sentenza ha ad oggetto un’opposizione ad ingiunzione in materia di I.C.I., promossa dal contribuente ai sensi dell’art. 3 del R.D. n. 639/1910, e l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario sollevata dal Comune impositore. Il Tribunale ordinario di Brescia afferma in primo luogo la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia in forza dell’art. 32 del D.lgs. n.150/2011, e, in secondo luogo, dichiara la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale ordinario di Mantova.
Avverso la pronuncia di primo grado l’opponente, condividendo l’affermata giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia, propone regolamento di competenza al fine di ottenerne l’annullamento.
Alla Sezioni Unite con ordinanza dirimessione si sollecita il riesame della dibattuta questione: laddove avverso una sentenza di primo grado, con la quale il giudice ordinario adito ha esaminato e deciso sia un questione di giurisdizione che di competenza, sia stato proposto regolamento di competenza, la Corte di Cassazione può o no, in tal sede, rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario originariamente adito?
I giudici della Suprema Corte enunciano il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui avverso una sentenza (di primo grado) con la quale il giudice ordinario adito abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione, dichiarando espressamente la giurisdizione del giudice ordinario, sia una questione di competenza, declinando la propria competenza ed indicando il diverso giudice ritenuto competente sia stato proposto regolamento di competenza, da qualificarsi come “facoltativo”, la Corte di Cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, secondo il disposto di cui all’art. 43, terzo comma, primo periodo, c.p.c., può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 c.p.c., in forza dei concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza (S.U. nn. 22776 del 2012, 3328 del 1994, 248 del 1999, 261 del2003), di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte di Cassazione di tutte le questioni di giurisdizione e di competenza, nonché del rilievo che la statuizione sulla sola questione di competenza potrebbe risultare inutiliter data a séguito di un esito del processo d’impugnazione sulla questione di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario».
Così pronunciando, la giurisdizione a conoscere la controversia oggetto del giudizio a quo, in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), viene attribuita al Giudice tributario.
Per le Sezioni Unite il giudizio promosso dal contribuente ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nel testo sostituito dall’art. 34, comma 40, del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, e disciplinata dall’art. 32 dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011 avverso l’ingiunzione fiscale, emessa dal Comune in pendenza del giudizio tributario promosso contro l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. n. 546 del 1992 e quindi sostanzialmente equivalente all’iscrizione dell’imposta nel ruolo notificata al contribuente, è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo, con la conseguenza che la medesima, alla luce del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lettera d), del d. Lgs. 546 del 1992, e 15 del d. Lgs. n. 504 del 1992, è attribuita alla giurisdizione del Giudice tributario.
Dichiarata pertanto la giurisdizione del Giudice tributario, le parti vengono rimesse dinanzi a tale Giudice,competente per territorio.