Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08 agosto 2024, n. 22420
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Maria – Consigliere
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. CANDIA Ugo – Consigliere Rel.
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35436-2018 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI POSITANO (codice fiscale (Omissis)), in persona del Sindaco pro tempore, A.A., rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di deliberazione della Giunta municipale n. 150 del 21 novembre 2018, dall’avv. … (codice fiscale (Omissis)), con studio in … – RICORRENTE –
CONTRO
… Srl (codice fiscale (Omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore. – INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 4041-2-2018 della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – depositata il 2 maggio 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 marzo 2024 dal Consigliere Ugo Candia;
Svolgimento del processo
- oggetto di controversia è la Tarsu relativa agli anni 2010-2012 di cui agli avvisi di accertamento nn. 393, 394 e 395 indicato in atti, con cui il Comune di Positano, in relazione all’immobile detenuto dalla società, destinato ad albergo con cucina, recuperava a tassazione la maggiore imposta ritenuta dovuta, considerando la superfice tassabile di mq. 6.869;
- con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 4545-1-2016 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, ritenendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso – che la società avesse fornito prova della natura stagionale dell’attività espletata dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno ed assumendo che la stessa aveva diritto alla riduzione di un terzo della tassa, siccome legislativamente prevista per i locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, non essendo tale riduzione subordinata ad un’esplicita previsione regolamentare da parte dell’ente locale, trattandosi di un principio normativamente stabilito, aggiungendo, infine, che l’esclusione dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 66, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 renderebbe il regolamento comunale palesemente in contrasto con la menzionata disposizione di legge e quindi illegittima, con conseguente sua disapplicazione;
- il Comune di Positano proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato tramite posta elettronica certificata il 30 novembre 2018, articolando due motivi di impugnazione, depositando poi memoria in data 27 luglio 2021 ai sensi dell’art. 380-bis. 1. cod. proc. civ.;
- la società contribuente è restata intimata;
- con ordinanza del 23 settembre 2021 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, assegnando al Comune termine di sessanta giorni per documentare l’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia;
Motivi della decisione
- con il primo motivo di impugnazione il Comune ha contestato, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 66, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ponendo in rilievo che la riduzione per la natura stagionale dell’attività è riservata ad una valutazione discrezionale dell’ente, non derivando da un obbligo di legge;
- con la seconda censura l’ente territoriale ha eccepito, in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7, comma 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui il Giudice regionale ha ritenuto disapplicabile il regolamento per non aver previsto la suddetta riduzione, mancando una disposizione di legge che imponesse tale riduzione;
- il ricorso va accolto, subito avvertendo che non risulta che la controversia in oggetto sia stata definita in via agevolata;
- i motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente siccome connessi, ruotando sulla questione, squisitamente giuridica, della facoltà discrezionale degli enti territoriali di stabilire, con proprio regolamento, riduzioni tariffarie in ragione della natura stagionale dell’attività esercitata dal contribuente.
- sul tema in questione questa Corte ha consolidato l’orientamento (affermato anche in un precedente contenzioso tra le stesse parti, v. Cass., Sez. T., 24 agosto 2022, n. 25229) volto a riconoscere ai comuni, ai sensi dell’art. 66, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la facoltà meramente discrezionale di stabilire con proprio regolamento riduzioni tariffarie per la cd. natura stagionale dell’attività del contribuente;
- è stato, difatti, osservato che la previsione dell’art. 66, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che consente ai comuni di stabilire riduzioni tariffarie per le occupazioni di beni, aventi carattere non continuativo nel corso dell’anno è disposizione derogatoria, la cui regolamentazione resta affidata all’esercizio di una facoltà dell’ente locale (cfr. Cass., Sez. T., 28 luglio 2009, n. 17524);
6.1. “(…) con la ordinanza n. 31748-2018 la Corte ha avuto occasione di osservare che “Il comma 3 dell’art. 66 del D.Lgs. 507-93 prevede che “la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di … c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”, e così – con il termine “può”- rimette alla scelta del Comune e, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, subordina alla determinazione dell’ente, l’applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria (in questo senso la Corte si è già pronunciata più volte; v., tra altre, la sentenza n. 17524 del 28-07-2009 e la sentenza n. 10361 del 07-05-2007)”” (così Cass., Sez. T., 24 agosto 2022, n. 25229, resa – come detto – tra le stese parti);
6.2. nel medesimo senso, si è ribadito che “La riduzione di imposta dovuta alla stagionalità dell’attività è, poi, rimessa alla discrezionalità dell’ente territoriale (Cass. n. 25214 del 2016 Rv. 642030 – 01)” e si è aggiunto che “La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni è stata, poi, considerata legittima da questa Corte anche alla luce della conformità al principio unionale “chi inquina paga”, espresso dall’art. 15 della direttiva 2006-12-CE e dall’art. 14 della direttiva 2008-98-CE, che, nell’osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti (ex plurimis, Cass. n. 15041 del 2017)” (così Cass., Sez. T., 16 gennaio 2023, n. 1003, ai cui più ampi contenuti si rinvia; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 17 gennaio 2022, n. 1213, Cass., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 533, che richiamano anche Cass., Sez. V, 27 febbraio 2020, n. 5355);
- alla stregua di tali ribaditi principi, il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa va pure decisa nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente nella parte in cui la pretesa impositiva è stata contestata in ragione della mancata applicazione della riduzione tariffaria per la natura stagionale dell’attività;
- le spese di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario nei limiti indicati in parte motiva.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna … srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del Comune di Positano nella misura di 7.000,00 Euro per compensi e di 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.
Depositato in Cancelleria l’8 agosto 2024
MASSIMA: In tema di TARSU, la riduzione tariffaria per la c.d. natura stagionale dell’attività esercitata dal contribuente richiede un’esplicita previsione regolamentare, poiché l’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è una disposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad una facoltà discrezionale dell’ente locale.