Cass. civ., sez. V, sent., 05 novembre 2025 n. 29196
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente
Dott. SALI Maria Clara – Consigliere
Dott. LUME Federico – Relatore
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere
Dott. BIANCHI Manuel – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28698/2016 R.G. proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall’avv. M. L., in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla via Postumia n. 3; – ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; – resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7746/02/2016 depositata in data 1/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2025 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Angelo Testini per l’Avvocatura Generale dello Stato.
Svolgimento del processo
- La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma dichiarò inammissibile il ricorso di B.B. e A.A. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2007 a fini imposte dirette ed IVA e ad essi notificato quali amministratori di fatto della E-WEBCOM Srl; in particolare i giudici di primo grado ritennero che i ricorrenti fossero privi di legittimazione attiva e passiva (dato il fallimento della società) e che il ricorso fosse stato depositato tardivamente rispetto alla data della sua notificazione.
- La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio rigettò l’appello di B.B. e A.A.; pur evidenziando che, essendo l’avviso di accertamento stato notificato anche a B.B. e A.A. perché ritenuti amministratori di fatto, qualità da loro contestata, essi non potevano ritenersi privi di legittimazione avendo un interesse legittimo a tutelare la loro posizione, ritenne comunque inammissibile il ricorso introduttivo, rilevando che gli appellanti, in primo grado, avevano depositato la copia del ricorso, spedito all’ufficio finanziario il 3 dicembre 2012, solo in data 19 aprile 2013, e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992, dovendosi quindi confermare sul punto “quanto già riscontrato dai primi giudici”.
- Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente A.A., in base ad un motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15/12/2023 e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria, per l’udienza pubblica del 9/10/2025, alla quale è comparsa l’Avvocatura Generale dello Stato.
Il PM, in persona del sostituto Procuratore dott. Alessandro Pepe, ha depositato memoria di conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo in udienza la richiesta.
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione costituzionale del giusto processo, per il quale l’art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che sanzionando ritardati adempimenti finiscono per incidere sul diritto di difesa”, il ricorrente deduce che la CTR ha omesso di esaminare quanto espressamente dedotto e documentato dal difensore secondo cui il deposito del ricorso presso la segreteria della CTP era stato tardivo poiché il difensore era stato ricoverato, come da certificazione già prodotta, dal 6/12/2012 al 14/04/2013 per infarto miocardico acuto, configurando ciò una causa straordinaria e imprevedibile, precisando che il deposito era avvenuto immediatamente dopo la cessazione dell’impedimento.
- A B.B., pure parte del giudizio di appello, non è stato notificato il ricorso introduttivo, ma non occorre integrare il contraddittorio, in quanto nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Cass. 10/05/2018, n. 11287).
- Il motivo, in sostanza, deduce una omessa pronuncia da parte dei giudici della CTR circa l’esistenza di una causa di rimessione in termini che giustificava il tardivo deposito del ricorso introduttivo, costituita dal ricovero ospedaliero del difensore, protrattosi fino al 14/04/2013.
3.1. Dagli atti del fascicolo di ufficio acquisito emerge che già la Commissione tributaria provinciale, con due distinte e pari ordinate rationes decidendi, aveva ritenuto il ricorso inammissibile sia per il difetto di legittimazione che per il suo tardivo deposito (prima parte della terza pagina), tardivo deposito eccepito dall’Agenzia nelle proprie controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale, nel riformare la prima ragione della decisione, in merito alla legittimazione ad agire, confermò la seconda ratio.
Nella prima parte dell’atto di appello, i contribuenti deducevano che “infatti preliminarmente è d’obbligo precisare che il sottoscritto procuratore è stato ricoverato, come da certificazione già prodotta, dal 6/12/2012 al 14/04/2013 per infarto miocardico acuto talché il deposito del ricorso presso la segreteria della CTP non è potuto avvenire tempestivamente per causa straordinaria e imprevedibile, quanto giustificata e documentata, che avrebbe meritato degna considerazione”, doglianza sulla quale effettivamente la CTR nulla afferma.
3.2. Occorre osservare che in caso di omessa pronuncia, va fatta applicazione, anche in ragione della natura processuale della questione, del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 16/06/2023, n. 17416; Cass. 28/06/2017, n. 16171).
Ciò premesso, la sentenza va comunque confermata essendo il dispositivo conforme a diritto, sebbene ne vada integrata la motivazione nei seguenti termini, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.
3.3. Deve premettersi che, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, che recita che “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”, anche il processo tributario è regolato, in tema di rimessione in termini, dall’art. 153, secondo comma, c.p.c. (l’art. 184-bis c.p.c. è stato abrogato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009), che prevede che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini”. A sua volta, l’art. 294, secondo comma, c.p.c. prevede che “Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti”. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato l’applicabilità dell’istituto della rimessione nei termini pure nel processo tributario (Cass. Sez. U., 6/09/2022, n. 26283, in motivazione; Cass. 5/01/2022, n. 268; Cass. 17/06/2021, n. 17237).
Nel processo tributario, come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., che del vigente art. 153, secondo comma, c.p.c., presuppone pur sempre una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile (Cass. 01/03/2019, n. 6102); l’istanza di rimessione in termini può essere contestuale all’atto scaduto, poiché nessuna disposizione impone alla parte di avanzare la richiesta separatamente ed anteriormente (Cass. 15/06/2015, n. 12405).
Occorre però che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. 11/11/2020, n. 25289; Cass. 5/08/2021, n. 22342; Cass. 13/10/2022, n. 29919).
Cass. 26/04/2023, n. 11029 ha evidenziato che la rimessione in termini di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c., istituto certamente finalizzato all’attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo e, nel contempo, collegato al sistema delle preclusioni, mirando ad evitare le decadenze ad esse collegate ogni qualvolta queste si verifichino senza colpa della parte, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest’ultima, e dell’immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.
In ordine in particolare alla necessità di una reazione tempestiva, questa Corte (Cass. 29/05/2025, n. 14348), con efficace sintesi dei precedenti sul punto, ha evidenziato che il concetto di immediata reazione è un concetto “temporalmente relazionale, che si lega al manifestarsi della necessità di svolgere l’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 23561/2011; Cass. n. 19290/2016; Cass. n. 6102/19; Cass. n. 25289/2020; Cass. n. 22342/21; Cass. n. 1102/23; Cass. n. 11029/2023; Cass. n. 4034/2025)”.
Si è infatti evidenziato che la ratio sottesa alla tempestività dell’istanza, intesa in termini di immediata reazione, è quella di realizzare un ragionevole contemperamento tra l’esigenza di garantire un giusto processo, che non sia appesantito da un eccessivo formalismo, ostativo all’accertamento della verità, e la necessità di rispettare regole procedurali, che assicurino la parità di trattamento tra le parti. In questa sede, l’immediata reazione consente di armonizzare tali valori, evitando che il rigoroso rispetto delle forme procedimentali si traduca in un ingiusto sacrificio del diritto di difesa e, a contrario, che un’eccessiva flessibilità si traduca in una destrutturazione della scansione ordinata in cui si articola il processo, compromettendone l’efficienza e pregiudicando a monte la certezza del diritto (Cass. 30/07/2024, n. 21282). Ciò che rileva è unicamente la circostanza che la presentazione della richiesta avvenga “in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cass. 11/11/2020, n. 25289; Cass. 26/01/2023, n. 2473).
Da tali pronunce emerge quindi la necessità, in primo luogo, che vi sia un’istanza e, in secondo luogo, che essa, pur non dovendo precedere l’atto scaduto, sia tempestiva, cioè proposta entro un termine ragionevolmente contenuto.
Essendo stato acquisito il fascicolo giudiziale, visionabile data la natura processuale del vizio dedotto, dagli atti di causa, come anche evidenziato dal PM nella propria tempestiva memoria (e sulla quale nulla ha dedotto la parte), non emerge che tale istanza di rimessione in termini (e la documentazione a suo supporto) sia stata depositata nel corso del giudizio di primo grado; il documento attestante il ricovero (cessato alla data del 14 aprile 2013 laddove la sentenza di primo grado è stata emessa in data 10 aprile 2015 e pubblicata in data 19 giugno 2015) è invece allegato all’atto di appello.
Tale ricostruzione processuale, in mancanza anche di alcuna diversa indicazione nel ricorso, estremamente generico sul punto, impone di ritenere del tutto tardiva la richiesta di rimessione in termini posto che la parte, non avendo depositato nel giudizio di primo grado alcuna istanza di rimessione in termini, pur a fronte di una eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa erariale nelle proprie controdeduzioni, e pur essendo l’impedimento terminato il 14 aprile 2013, non poteva dedurre solo nell’atto di appello, a fronte della pronuncia di inammissibilità della CTP, l’impedimento giustificativo dell’incontestato ritardo di deposito del ricorso nella segreteria della CTP.
Integrata in tali termini la motivazione della CTR, il ricorso va respinto.
- Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo l’Agenzia delle Entrate partecipato alla discussione nella pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, spese liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2025.
COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza in commento afferma, in linea di principio, l’applicabilità al processo tributario dell’istituto della rimessione in termini della parte che sia incorsa in una decadenza per causa a sé non imputabile (art. 153 c.p.c.).
L’applicazione di tale istituto richiede tuttavia un’apposita istanza di parte che, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, deve essere formulata in maniera tempestiva, ossia in epoca necessariamente posteriore alla scadenza dell’atto, ma entro un termine ragionevolmente contenuto dalla cessazione dell’impedimento.
Nel caso di specie, non viene ritenuta tempestiva l’istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente soltanto nel grado di appello, nonostante già in primo grado l’Amministrazione finanziaria avesse eccepito la tardività dell’iscrizione a ruolo della causa, avvenuta oltre il trentesimo giorno dalla notifica del ricorso a causa del ricovero ospedaliero del difensore