Cass. civ., sez. VI-5, ord., 1° aprile 2021 n. 9098


Svolgimento del processo

CHE:

Il “Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria l’8 maggio 2019 n. 564/04/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento di contributi consortili per gli anni 2010 e 2011 in relazione a terreni inseriti nel perimetro di contribuenza, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti di C.E. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia il 9 giugno 2016 n. 467/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che l’ente impositore non avesse provato il beneficio specifico e diretto delle opere di bonifica sui fondi appartenenti alla contribuente. C.E. è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Motivi della decisione

CHE:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11, artt. 155 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente ritenuto che l’ente impositore dovesse provare il beneficio specifico e diretto delle opere di bonifica sui fondi appartenenti alla contribuente e per non aver tenuto conto che il “piano di classifica” era stato prodotto nel giudizio di appello.

RITENUTO CHE:

  1. Il motivo è fondato.

1.1 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello del “Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense” sul presupposto che, nonostante la produzione in giudizio del piano di classifica, esso non avesse fornito anche la prova dei benefici arrecati dalle opere di bonifica ai fondi della contribuente.

1.2 Per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (da ultime: Cass., Sez. 5″, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 5″, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5A, 23 aprile 2020, n. 8079).

1.3 Né la ripartizione dell’onere probatorio sulla debenza dei contributi consortili è connessa alla trascrizione nei registri immobiliari del perimetro di contribuenza.

Difatti, è pacifico che, in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità – notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 654, nn. 660 e 661; Cass., Sez. 5A, 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13617; Cass., Sez. 6A-5, 2 settembre 2016, nn. 17558, 17559 e 17660; Cass., Sez. 6-5, 5 ottobre 2018, n. 24644).

Per cui, per il solo fatto della mancata trascrizione, il consorzio di bonifica non può essere onerato della prova di aver apportato, con la realizzazione delle opere di sua spettanza, un beneficio diretto al fondo, discendendo, invece, detto effetto dalla contestazione specifica da parte del consorziato del piano di classifica adottato dall’assemblea dei delegati dei consorziati e regolarmente approvato, o anche del piano generale di bonifica (così: Cass., Sez. 6A-5, 5 ottobre 2018, n. 24644).

1.2 Secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, i fondi appartenenti a C.E. erano ricompresi – oltre che nel perimetro di contribuenza – nel piano di classifica, che era stato regolarmente approvato con Delib. adottata dal Consiglio dei Delegati del “Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense” il 5 maggio 2003, n. 1, e, comunque, non era stato contestato da C.E. con riguardo ai benefici arrecati dalle opere di bonifica ai fondi di sua proprietà.

1.3 Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, argomentando che “la sussistenza del beneficio (specifico e diretto sul bene, anche se non immediato) deve essere provata del Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili; nella fattispecie non risulta provato dal Consorzio il beneficio specifico e diretto sul singolo fondo”.

  1. Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021


COMMENTO REDAZIONALE – In accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dal consorzio di bonifica, l’ordinanza in commento ribadisce il principio secondo cui la ripartizione dell’onere probatorio sulla debenza dei contributi consortili non è legata alla trascrizione nei registri immobiliari del perimetro di contribuenza.

La trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza”, prevista dall’art. 10, comma 2, R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, assolve infatti ad una funzione di mera pubblicità-notizia, costituendo un adempimento di natura dichiarativa, volto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza. 

Pertanto, per il solo fatto della mancata trascrizione, il consorzio di bonifica non può essere onerato della prova che  la realizzazione  delle opere di sua spettanza abbia apportato un beneficio diretto al fondo; infatti, tale effetto può derivare unicamente dalla contestazione specifica, da parte del consorziato, del piano di classifica adottato dall’assemblea dei delegati dei consorziati e regolarmente approvato, o anche del piano generale di bonifica (si veda, in senso conforme, Cass civ. Sez. VI-5, ord., 5 ottobre 2018, n. 24644).