Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, sez. I, 19.03.2018 n. 33
Con ricorso ritualmente notificato la Società “S.A. s.r.l.” con sede in (OMISSIS), in via (OMISSIS) in atti rappresentata, assistita e difesa dallo Studio Rag. (OMISSIS) di Mantova, giusta delega a margine sottoscritta, si oppone all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) del (OMISSIS) dal Comune di Castelnovo di Sotto (R.E.) per recupero di maggior imposta IMU oltre a interessi e sanzioni per complessivi € 5.075,00: in particolare, con riferimento ai terreni agricoli posseduti dalla Società il Comune ritiene non spettante la riduzione della base imponibile prevista dall’art. 13, comma 8/bis del D.L.vo 6 dicembre 2001 n. 201. A parere del Comune tale agevolazione riguarda esclusivamente i terreni posseduti e condotti da persone fisiche.
Parte ricorrente si oppone per:
- Errata applicazione del comma 8/bis dell’art. 13 D.L.vo 6 dicembre 2001 n.° 201
- Errata applicazione del comma 3 dell’art. 1 del D.L.vo 99/2004.
Alle ragioni di parte si oppone l’Amministrazione comunale la quale asserisce che la pretesa impositiva è riferita ai terreni agricoli. La ricorrente è società di capitali, non iscritta alla previdenza agricola; ne consegue che la sola iscrizione di un consigliere non è estensibile all’intero comparto societario: soggetto giuridico diverso. I requisiti necessari per poter fruire delle agevolazioni devono essere riscontrate in capo al soggetto passivo del tributo mentre non è possibile la traslazione su un soggetto diverso; nella fattispecie un componente del consiglio d’amministrazione. Conclusivamente chiede la conferma dell’impugnato provvedimento con vittoria di spese.
Questa Commissione, esaminati gli atti e udite le parti in pubblica udienza, rilevato il fatto che la norma del D.L. 06/12/2011, convertito nella Legge 22/12/2011 n°. 214 invocata da parte ricorrente è stata abrogata dalla Legge 28/12/2015 n.° 208 che testualmente recita: “l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 del D.L.vo 504/1992 (ICI). I soggetti richiamati dall’art. 2, comma 1, lettera b, secondo periodo del D.L.vo 504/1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.L.vo 29/03/2004 n.° 99 e successive integrazioni e modificazioni iscritti nella previdenza agricola. A proposito della insufficienza dell’appartenenza di un solo componente del consiglio di amministrazione di S. Società Agricola s.r.l. si richiama, per analogia, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.° 22484 del 27/09/2017- Sezione Tributi Locali, la quale al punto C della motivata decisione afferma che: “… omissis … resterebbe comunque indiscusso che non risulta … che almeno la metà dei Soci della s.r.l. avesse la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ed iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dalla Legge 09 gennaio 163 n.° 9, art. 11 essendo stato dato rilievo solo al fatto che la Società contribuente godeva della qualifica di imprenditore agricolo professionale ….”. Tale nella fattispecie oggi in discussione. Il ricorso è rigettato. Si compensano le spese di giudizio a causa dell’ondivago andamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Commissione rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio a causa dell’ondivago andamento giurisprudenziale in materia.
Reggio Emilia 05 marzo 2018
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Rag. Luigi Tosi) (Dott. Alberto Pederiali)
COMMENTO
La fattispecie in esame trae origine dal ricorso con cui una società di capitali (i.e.: società a responsabilità limitata) impugnava un avviso di accertamento IMU, invocando la riduzione della base imponibile prevista dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214 (erroneamente indicato nella motivazione della sentenza come “D.L.vo 6 dicembre 2001 n. 201”).
Tale norma disponeva che “I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000”.
La Commissione rileva come tale norma risulti ad oggi abrogata (con decorrenza dal 1° gennaio 2016) da parte dell’art. 1, comma 10, lettera d), Legge 28.12.2015 n. 208.
Secondo il disposto dell’art. 13, comma 2, D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214, “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”.
La pronuncia in commento aderisce all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è irrilevante che un componente del consiglio di amministrazione della società risulti iscritto alla previdenza agricola, perché i requisiti necessari per poter fruire dell’agevolazione – i.e.: nella specie, qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola- devono sussistere in capo al soggetto passivo del tributo (nella specie: la società), mentre non è possibile la loro traslazione da parte di un soggetto diverso (nella specie: consigliere di amministrazione).
Nel senso che solo gli imprenditori agricoli individuali, e non anche le società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricola, possano beneficiare delle agevolazioni in materia di ICI, previste dall’art. 9 D.lgs. 30.12.1992 n. 504, si vedano Cass. civ., sez. V, 18.06.2009 n. 14145; Cass. civ., sez. V, 11.03.2010 n. 5931; Cass. civ., sez. V, 23.04.2010 n. 9770; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 27.06.2014 n. 14734 e Cass. civ., sez. V, ord., 27.09.2017 n. 22484 (quest’ultima citata nella motivazione della pronuncia in commento).
Analoghi principi vengono qui richiamati, per analogia, anche in materia di agevolazioni IMU.