Cass. civ., sez. V, sent., 07 novembre 2025 n. 29571


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Relatore

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15124/2024 R.G. proposto da:

F. S.G.R.P.A., rappresentata e difesa dall’AVV. D.V.M. ((Omissis)) unitamente agli avvocati D.D.P.D.((Omissis)), B.D. ((Omissis))

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, rappresentato e difeso dall’Avv. G.A. ((Omissis)) unitamente all’avvocato T. A. ((Omissis))

– controricorrente –

avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n. 334/2024 depositata il 12/04/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.

Svolgimento del processo

  1. La CGT, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso avvero l’avviso di accertamento IMU 2015, rideterminando la somma a mq in Euro 267,00 del terreno oggetto dell’imposta;
  2. la contribuente società ricorre in Cassazione con quattro motivi di ricorso integrati da successiva memoria;
  3. il Comune replica con controricorso, come integrato da memoria, e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato;
  4. la Procura Generale della Corte di cassazione, sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso e di rigetto per gli altri motivi;
  5. Le parti presenti si riportano alle conclusioni dei propri atti.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con il raddoppio del contributo unificato.
  2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione di legge, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (art. secondo comma, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 36, D.Lgs. 58 del 1998) per insussistenza del presupposto impositivo in capo alla ricorrente.

Per la ricorrente solo il fondo comune di investimento deve rispondere del pagamento dell’IMU sugli immobili; la società di gestione del fondo immobiliare (L.) non è soggetto passivo dell’imposta che deve essere pagata dal Fondo immobiliare.

I fondi comuni di investimento sono privi di un’autonoma soggettività giuridica: “I fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel D.Lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia” (Cass. Sez. 1, 08/05/2019, n. 12062, Rv. 653911 – 01; vedi anche Cass. Sez. 2, 18/03/2025, n. 7201, Rv. 673998 – 01).

Come logica conseguenza la società di gestione è tenuta a pagare l’Imu: “I fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell’imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un’autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell’IMU” (Cass. Sez. 5, 09/03/2023, n. 7116, Rv. 667341 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 22/12/2024, n. 33895, Rv. 673261 – 01).

  1. 1. Anche nell’ipotesi di liquidazione giudiziale del fondo sarebbe tenuta al pagamento la società (vedi Sez. 5, 09/03/2023, n. 7116, Rv. 667341 – 01, in termini).

La decisione di questa Corte, Sez. 5, 12/06/2024, n. 16285, Rv. 671514 – 01, non sposta il termine del problema in quanto la stessa espressamente riguarda solo l’IVA e non anche i tributi locali: “Bisogna, peraltro, verificare se una soluzione formalistica di tal fatta possa essere utilizzata anche per l’IVA. L’analisi normativa e giurisprudenziale che segue dimostrerà il contrario”.

La decisione, quindi, non si pone in contrasto con le altre in materia di tributi locali.

Neanche la ratio della decisione può ritenersi decisiva per mutare orientamento sui tributi locali, in particolare l’IMU.

La società di gestione risponde nei limiti del patrimonio del fondo. Solo questo è il limite, che nel caso in giudizio non viene neanche prospettato come impedimento al pagamento.

Per l’art. 36, quarto comma, D.Lgs. n. 58 del 1998 “Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”.

È la società di gestione, quindi, che risponde delle obbligazioni (peraltro è intestataria degli immobili e questo già sarebbe sufficiente per l’imu) e non il fondo che non ha personalità giuridica; responsabilità nei limiti del patrimonio del fondo. Limiti, che, si ribadisce, nel caso in giudizio non sono stati prospettati quale impedimento all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per gli anni in oggetto.

Solo un superamento dei limiti del patrimonio del fondo potrebbe giustificare una impossibilità di adempiere.

Un raffronto tra i fondi comuni e i patrimoni separati, destinati ex art. 2447-bis cod. civ. (“Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva, tuttavia, la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito”) conferma che i beni del fondo di investimento sono una porzione separata della SGR; la separazione rileva solo in sede esecutiva, ma obbligata è solo la società di gestione. In particolare, per l’IMU, essendo lei formalmente l’intestataria dell’immobile, come sopra visto.

  1. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione di legge, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (art. 5, D.Lgs. n. 504 del 1992), per il valore venale del fondo determinato in maniera non conforme ai criteri di legge.

Il motivo risulta proposto (formalmente per il n. 3, dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.) ma concretamente (ed anche espressamente) per il n. 5, dell’art. 360, cod. proc. civ. in quanto nel motivo si richiama la norma (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e poi si prospetta che “Dette considerazioni sono del tutto state travisate dai giudici di secondo grado, nonostante le sopra riportate circostanze oggetto di discussione tra le parti, siano chiare ed evidenti, e in quanto tali non meritevole dell’omesso esame operato nella sentenza di cui si chiede la riforma”.

In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.: “Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).

  1. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta violazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, art. 112 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., art. 118, disp. Att. Cod. proc. civ. e art. 36, D.Lgs. 546 del 1992).

Il motivo risulta ammissibile in quanto non può ritenersi una pronuncia implicita (come prospettato nelle controdeduzioni) o pronuncia assorbita, nella motivazione, su altri aspetti. Il tema delle sanzioni era stato specificamente sollevato nell’appello. La sentenza di appello nulla dice sui motivi di appello, nonostante la decisione di primo grado aveva motivato sul rigetto del motivo sulle sanzioni.

La contribuente effettuava un parziale pagamento (la somma richiesta, infatti, è, pacificamente, per una differenza di imposta).

La sanzione del 100 % dell’imposta evasa risulta conforme a legge.

L’art. 14, come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nella parte che qui rileva, ponendo una evidente graduazione delle sanzioni sulla base della gravità delle violazioni, prevede: “1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Lire centomila.” 2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da Lire centomila a Lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele”.

Ciò premesso, questa Corte, con valutazione da cui non vi è ragione di discostarsi, ha chiarito che: – “L’inosservanza dello specifico obbligo di facere (“dichiarare”; “denunciare”) nel termine fissato, imposto dalla norma, evidenzia una condotta inadempiente del comportamento attivo richiesto, quindi un comportamento omissivo del soggetto passivo, e connota la violazione di quell’obbligo sanzionata dal successivo art. 14″; “Dalla lettura sistematica dei vari commi si evince che la ratio di tale graduazione è quella di prevedere la massima sanzione, in misura uguale o pari al doppio dell’imposta evasa, in presenza di una omessa dichiarazione cui si colleghi l’omesso versamento integrale del dovuto; la sanzione intermedia, in misura pari alla metà o uguale all’importo evaso, in caso di dichiarazione infedele che abbia inciso sulla determinazione e quindi sul versamento in difetto dell’imposta; la sanzione minima, in misura forfettaria tra un minimo e un massimo, nel caso in cui “l’omissione o l’errore” non abbiano inciso sulla determinazione dell’imposta, che si presuppone dunque versata nella misura dovuta” (così Cass., Sez. V., 9 giugno 2021, n. 16056; vedi anche Sez. 5, n. 35900 del 2023). Dunque, l’applicazione della massima sanzione (in misura uguale o pari al doppio dell’imposta evasa) opera in presenza di una omessa dichiarazione cui si colleghi l’omesso versamento integrale dell’imposta dovuta.

Alla stregua di tale principio, l’applicazione di una sanzione pari al 100% della somma non dichiarata, non si è posta in violazione della suindicata previsione normativa, il che giustifica il rigetto del motivo di ricorso. Infatti, il pagamento non è stato integrale, ma parziale; l’applicazione del minimo edittale deve ritenersi, quindi, conforme a legge.

  1. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta una violazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, art. 112 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., art. 118, disp. Att. Cod. proc. civ. e art. 36, D.Lgs. 546 del 1992) in relazione all’omessa pronuncia sulla questione della motivazione dell’avviso di accertamento.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato. La ricorrente prospetta la questione in maniera generica e teorica, senza trascrivere il contenuto dell’avviso di accertamento e prospettare la lesione dei suoi diritti di difesa.

“Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento” (Cass. Sez. 5, 19/04/2013, n. 9536, Rv. 626383 – 01).

Inoltre, nel giudizio di appello quello che rileva è la motivazione della sentenza di primo grado, che deve essere contestata con i motivi di appello, e non l’avviso di accertamento.

La decisione di primo grado espressamente argomenta sulla motivazione dell’avviso di accertamento e l’appello, al pari del ricorso in cassazione, non contiene motivi specifici nei riguardi della motivazione della sentenza. La ricorrente ripropone in maniera teorica la questione: “Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice (…), senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.” (Sez. 1 – , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 – 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2025.


COMMENTO – Come le precedenti Cass. civ., sez. V, ord., 20 ottobre 2025 n. 27854 e Cass. civ., sez. V, sent., 07 novembre 2025 n. 29570 (entrambe già commentate su questa Rivista), anche la sentenza in commento torna ad occuparsi della problematica relativa alla soggettività passiva a fini IMU sugli immobili compresi in un fondo comune di investimento (nella specie, fondo immobiliare chiuso).

Ancora una volta, viene ribadito come la predetta soggettività passiva IMU spetti alla società di gestione del risparmio, e non al fondo comune di investimento, il quale costituisce unicamente un patrimonio separato di quest’ultima, privo come tale di soggettività giuridica.

E’ quindi unicamente la società di gestione del risparmio ad avere la titolarità dell’immobile, la legittimazione ad esercitare le azioni giudiziali che lo riguardando e la soggettività passiva relativamente all’IMU sullo stesso.

Tale conclusione non muta neppure in caso di liquidazione giudiziale del fondo (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, ord., 09 marzo 2023 n. 7116).

Il predetto principio di diritto non viene messo in discussione neppure a seguito della pronuncia Cass. civ., sez. V, sent., 12 giugno 2024 n. 16285, secondo la quale “In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che l’Agenzia delle Entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la Società non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato”.

La predetta sentenza concerne infatti espressamente soltanto l’IVA, e non anche i tributi locali: la stessa, pertanto, non può porsi in contrasto con le altre pronunce che riguardano questi ultimi.

D’altra parte, nemmeno la ratio di tale decisione può ritenersi decisiva per mutare orientamento sui tributi locali, ed in particolare sull’IMU.

Stabilisce l’art. 36, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che “Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”.

È quindi la società di gestione del risparmio, e non il fondo (che non ha personalità giuridica), a rispondere delle obbligazioni. Tale responsabilità trova tuttavia un limite nel patrimonio del fondo. 

Solo un eventuale superamento dei limiti del patrimonio del fondo – nel caso di specie, neppure prospettato- potrebbe giustificare un’impossibilità di adempiere.

Tale conclusione trova conferma nel raffronto tra la disciplina dei fondi comuni di investimento e quella dei patrimoni destinati ad un unico affare ex art. 2447-bis cod. civ. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 2447-quinquies, comma 3, c.c., “Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva, tuttavia, la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito“.

Da essa si trae conferma che i beni del fondo di investimento costituiscono una porzione separata della società di gestione del risparmio. Tale separazione, tuttavia, rileva unicamente in sede esecutiva, e non già per l’individuazione del soggetto obbligato, identificabile in via esclusiva nella società di gestione del risparmio. 

La predetta conclusione, stabilita in via generale per tutti i tributi locali, vale a maggior ragione in tema di IMU, dal momento che la società di gestione del risparmio è formalmente l’intestataria dell’immobile sul quale grava il predetto tributo.

Avv. Cecilia Domenichini