Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. TERRUSI Francesco – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 24028/2023 r.g. proposto da:

L’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro- tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.                                                                                                                                                                                        – ricorrente –

contro

Fallimento R.V. 97 Srl (C.F. (Omissis)), in persona del Curatore Avvocato A. A., rappresentato e difeso dall’Avvocato M. B. (C.F. (Omissis) pec (Omissis) fax (Omissis)) presso il cui studio in Roma, Via Costantino Morin 45 è elettivamente domiciliato in virtù di procura in atti.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2570/2023, depositato il 30/10/2023, reso dal Tribunale di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

Svolgimento del processo

  1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, nei confronti del Fallimento R.V. 97 Srl, avverso il provvedimento del g.d. del medesimo Tribunale che aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo.
  2. Il Tribunale, in relazione alla prima istanza di insinuazione, ha rilevato che: (i) trattandosi di crediti di carattere non erariale soggetti ad un termine di prescrizione quinquennale, la successiva notifica dell’intimazione di pagamento n. (Omissis), prodotta nel giudizio di opposizione, in difetto di atti intermedi, non poteva ritenersi utile ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione, in quanto tale comunicazione era stata effettuata mediante deposito nella casa comunale ex art. 60 D.P.R. 600/1973 in data 04.01.2016, mentre l’istanza di insinuazione in questione, quale ulteriore atto interruttivo, era sopraggiunta solo in data 22.07.2022; (ii) il diritto di credito dell’opponente era pertanto da ritenersi prescritto, relativamente ai crediti insinuati; (iii) in ordine alla seconda domanda di ammissione – importo complessivo di Euro 427.989,45 (di cui Euro 317.073,81 in privilegio ed Euro 110.915,64 in chirografo), in relazione al quale il giudice delegato, anche in questo caso, aveva parzialmente rigettato l’istanza, aderendo all’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela – risultava corretta la decisione assunta dal giudice delegato, in quanto, ancora una volta, non si riscontrava la produzione di documenti idonei ad interrompere il corso della prescrizione; (iv) le due ultime intimazioni di pagamento – successivamente inoltrate alla società debitrice ed offerte in produzione nel giudizio di opposizione – non potevano dirsi impeditive dello spirare dei termini di prescrizione, in quanto le stesse concernevano crediti non erariali, soggetti, in quanto tali, ad un termine di prescrizione quinquennale che doveva pertanto ritenersi irrimediabilmente decorso al momento della formulazione dell’istanza di insinuazione; (v) l’avviso in questione era stato notificato mediante deposito nella casa comunale, a norma dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, in data 04.01.2017; (vi) quando era stata inoltrata la richiesta di ammissione al passivo in esame, in data 22/07/2022, i termini di prescrizione dei crediti contestati, stante la mancanza di ulteriori attività interruttive, erano già ampiamente decorsi; (vii) analoghe considerazioni dovevano valere rispetto alle somme afferenti alle cartelle nr. (Omissis) e (Omissis), contestate con l’altra intimazione prodotta in giudizio dall’opponente, recante il n. (Omissis); (viii) in quest’ultimo caso, l’avviso di riscossione (comunicato in data 19/12/2019, mediante pubblicazione sull’albo on line) aveva ad oggetto due cartelle esattoriali (n. (Omissis) e n. (Omissis)), ancora una volta concernenti crediti non erariali, la cui notifica neppure debitamente provata, era avvenuta in data 23.03.2012; (ix) l’intimazione predetta, in mancanza della prova di ulteriori atti interruttivi intermedi, risultava sopraggiunta, anche in tal caso, quando i crediti in esame erano già irrimediabilmente prescritti; (x) pertanto, anche con riferimento alla seconda istanza di insinuazione, l’opposizione doveva essere rigettata per prescrizione dei crediti insinuati.
  3. Il decreto, pubblicato il 30.10.2023, è stato impugnato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento R.V. 97 Srl ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione, introdotta dall’articolo 68 D.L. n. 18/2020 e connessa alla nota emergenza sanitaria da COVID-19.

L’ente deduce la nullità per violazione dell’art. 68, comma 1, D.L. 18/2020 e dell’art. 12 D.Lgs. 159/2015, in relazione all’insinuazione recante cron. 1 ed a quella recante cron. 3. Più in particolare, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione lamenta l’erroneità del decreto in quanto, sia per l’insinuazione di cui al cron. 1 sia per l’insinuazione relativa al cron. 3, il Tribunale avrebbe ritenuto che tra la data di notifica dell’AVI (Omissis) e la data di “inoltro” delle due istanze di insinuazione allo stato passivo fosse ormai decorso inesorabilmente il termine quinquennale di prescrizione “senza avvedersi, invece, che al caso di specie” avrebbe dovuto essere “applicata la disciplina dettata dai commi 1, 2 e 2 bis dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020…”. Secondo la ricorrente, il primo giudice non avrebbe applicato al caso di specie le disposizioni di legge promulgate per l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, disposizioni che, sempre secondo l’interpretazione della ricorrente, andrebbero lette in combinato con la normativa dettata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Questa ultima disposizione stabilisce, in caso di sospensione dei termini di versamento, un corrispondente periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di “liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.

Il primo motivo è fondato.

Va premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un’eccezione in senso stretto, è rilevabile d’ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009; Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).

Ciò posto, occorre ricordare che l’art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L’art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione.

Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento della seconda doglianza, con la quale si censura la pronuncia impugnata per aver dichiarato applicabile anche ai crediti di natura tributaria un termine di prescrizione di durata quinquennale.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2025.


COMMENTO – La vicenda in esame trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta dall’Agente della Riscossione avverso il decreto del Giudice delegato, che aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo, stante l’asserita prescrizione quinquennale del credito vantato. Anche il Tribunale di Roma riteneva il credito prescritto e, pertanto, respingeva l’opposizione allo stato passivo. Avverso tale decreto l’Agente della riscossione proponeva ricorso per Cassazione che, con l’ordinanza in commento, trova accoglimento, con conseguente rinvio al giudice di merito per un nuovo accertamento di fatto.

Preliminarmente, viene ribadito il consolidato principio secondo cui l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione non integra un’eccezione in senso stretto e pertanto, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, è rilevabile d’ufficio, perfino in sede di legittimità, purché le relative circostanze emergano dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. II, sent., 15 ottobre 2009 n. 21929 e Cass. civ., sez. II, ord., 31 ottobre 2018 n. 27998).

Nel caso di specie, pur essendo pacificamente trascorso oltre un quinquennio tra la data dell’ultimo atto interruttivo della prescrizione (i.e.: intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973) e il deposito della domanda di insinuazione al passivo, il credito dell’Agente della riscossione non poteva comunque ritenersi prescritto, stante l’applicabilità della sospensione del termine di prescrizione nel corso della pandemia da Covid-19.

In particolare, l’art. 67 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha sospeso tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli Enti impositori nel periodo compreso tra l’08 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, e dunque per la durata di 85 giorni.

Il successivo art. 68 del medesimo Decreto ha invece sospeso i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito I.N.P.S. (artt. 29 e 30 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122), da atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane (art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 02 marzo 2016 n. 12, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012 n. 44), da ingiunzioni fiscali (R.D. 14 aprile 1910 n. 639) e da avvisi di accertamento esecutivi relativi a tributi ed altre entrate degli Enti locali (art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160), nel periodo compreso tra l’08 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, e dunque per la durata di 542 giorni.

Le predette norme rinviano all’art. 12, commi 1 e 3, D.lgs. 24 settembre 2015 n. 159 che, relativamente ai periodi di sospensione delle attività di accertamento e riscossione dovute ad eventi eccezionali, stabiliscono la sospensione di qualsiasi adempimento, anche di natura processuale, nonché la sospensione di tutti i termini di prescrizione e di decadenza, in deroga all’art. 3, comma 3, Legge 27 luglio 2000 n. 212 (cd. “Statuto del contribuente”), e vietano la notifica di cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.

L’ordinanza in commento affronta quindi la questione relativa all’applicabilità della sospensione per eventi eccezionali a tutte le annualità, i cui termini di accertamento fossero ancora “aperti” nel 2020, oppure solo a quelle il cui termine spirava il 31 dicembre 2020, concludendo in favore della prima di tali due alternative.

Gli artt. 67 e 68 del “decreto Cura-Italia” devono quindi essere interpretati nel senso che si determini uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione da essi disposta: in tal senso depongono il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 di tale Decreto e l’espresso richiamo alla norma di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, D.lgs. 159/2015.

L’ordinanza in commento offre quindi soluzione alla questione di diritto posta all’attenzione della Suprema Corte, mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., dall’ordinanza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, sez. II, 13 novembre 2024 n. 24103 (già commentata su questa Rivista).

Per tale motivo, con decreto Cass. civ., Prima Presidente, 23 gennaio 2025 n. 1630 (anch’esso in pubblicazione su questa Rivista), tale rinvio pregiudiziale viene dichiarato inammissibile, proprio in quanto, successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, la questione pregiudiziale è già stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione.

Avv. Cecilia Domenichini