Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 07-02-2019) 15-03-2019, n. 7416


Svolgimento del processo

CHE:

1.- P.L. con ricorso del 28.3.2001, ha impugnato innanzi alla CTP di Caserta l’avviso di accertamento relativo all’ICI anno 2007, eccependo, tra l’altro, la nullità dell’avviso per essere stato sottoscritto da una impiegata non nominata dalla giunta comunale quale responsabile delle attività organizzative e gestionali dell’imposta. Rigettato il ricorso, il P. ha impugnato la sentenza di primo grado e la CTR della Campania con sentenza depositata in data 24.9.2014 ha rigettato l’appello.

  1. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il P., affidandosi ad un solo motivo. Il Comune ha depositato memoria di costituzione contestando genericamente il ricorso ed eccependone la tardività ed inammissibilità con riserva di esporre in discussione orale.

Motivi della decisione

CHE:

  1. – Preliminarmente sulla generica eccezione di tardività proposta dal Comune, si rileva che la sentenza di secondo grado non risulta essere notificata, nè diversamente documenta il Comune. La sentenza è stata depositata in data 24 settembre 2014 ed il ricorso è stato spedito per la notifica in data 23 marzo 2015, pertanto entro i termini previsti dall’art. 327 c.p.c. (Corte Cost. 477/2002).
  2. – Nel merito, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, osservando che il funzionario che ha firmato l’avviso non è stato nominato con delibera di giunta comunale. La CTR ha ritenuto irrilevante questo profilo poichè il funzionario che ha firmato l’avviso era stato nominato dal Sindaco, in virtù di quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato dalla stessa giunta comunale, e tale delibera non risulta nè impugnata nè annullata.

3.- Il contribuente osserva che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, è una norma speciale ed in quanto tale prevale sulle disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000, anche se successive.

3.1.- Deve qui osservarsi che il D.Lgs. n. 267 del 2000, nel definire le competenze della giunta prevede, all’art. 48 comma 3, che “è altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 comma 4, prima ancora di tale attribuzione generalizzata alla giunta comunale in materia di ordinamento degli uffici, ha attribuito alla giunta lo specifico potere di designare il funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l’esercizio delle attività organizzative e gestionali dell’imposta. Le due norme sottendono la medesima ratio e cioè di quella attribuire all’organo collegiale il potere di regolare l’ordinamento degli uffici, in esso compresa la individuazione dei responsabili dei servizi e, nel caso specifico previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, il potere di conferire anche ad un funzionario non dirigente apicale detti compiti; la norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, è quindi sì una norma speciale rispetto al D.Lgs. n. 267 del 2000, ma non una norma eccezionale.

3.2.- Questa Corte ha già affermato che non è necessario indicare nell’avviso di accertamento la fonte dei poteri del funzionario responsabile, “presumendosi che l’esercizio della potestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge. Incombe poi al contribuente che intenda contestare l’insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della potestà impositiva l’onere di dedurre e provare l’eventuale assenza o illegittimità della delibera medesima” (Cass. sez. V n. 14094/2010). Nella fattispecie il ricorrente dimostra per tabulas che non c’è una delibera di giunta di designazione – quale responsabile ICI – della persona che ha firmato l’avviso di accertamento a lui notificato (dott.ssa R.); ma non contesta che vi è, invece, come accertato dalla CTR, una nomina sindacale, che designa la medesima funzionaria come responsabile del servizio, delibera adottata in conformità ad un regolamento approvato dalla giunta comunale. La designazione della dott.ssa R. all’incarico di cui si tratta non può quindi considerarsi mancante, nè adottata contra legem poichè l’atto di designa è conforme alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, che definisce in via generale, quelli che sono i poteri della giunta in materia di organizzazione degli uffici. Essendo già stato nominato il funzionario apicale, ed in conformità alle regole poste dalla giunta, una ulteriore delibera dell’organo collegiale, per designare la stessa persona, non appare necessaria.

  1. Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 500,00 oltre rimborso spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019


 

COMMENTO

La giunta, quale organo collegiale ha il potere di regolare l’ordinamento degli uffici comunali, in esso compresa la individuazione dei responsabili dei servizi ed, in particolare, il potere di conferire anche ad un funzionario non dirigente apicale il compito di sottoscrivere gli avvisi di accertamento tributari.