L’utilizzo di un’ingiunzione fiscale, notificata mediante posta elettronica certificata, per l’esecuzione di un pignoramento mobiliare richiede l’estrazione di una copia analogica (i.e.: cartacea) di un documento informatico (costituito non solo dal testo dell’ingiunzione fiscale, ma anche dal messaggio di invio telematico della predetta ingiunzione, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna dello stesso).
Il Concessionario dovrà quindi stampare su supporto analogico e provvedere all’attestazione di conformità dei seguenti quattro documenti informatici:
1) testo dell’ingiunzione fiscale notificata in via telematica;
2) messaggio p.e.c. con il quale quest’ultima è stata inviata dall’indirizzo di posta elettronica certificata di I.C.A. S.r.l. all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario;
3) messaggio p.e.c. di avvenuta accettazione, con il quale il gestore di posta elettronica certificata del mittente attesta che il messaggio p.e.c. di cui al n. 2 è stato accettato dal sistema ed inoltrato;
4) messaggio p.e.c. di avvenuta consegna, con il quale il gestore di posta elettronica certificata del destinatario attesta che il messaggio p.e.c. di cui al n. 2 è stato consegnato nella casella di destinazione (ossia nella casella di posta elettronica certificata del destinatario).
Le predette copie analogiche di documenti informatici dovranno essere attestate come conformi (anche con un’unica attestazione, relativa a tutti e quattro i predetti documenti).
In merito all’attestazione di conformità delle copie analogiche di documenti informatici, l’art. 23 D.lgs. 07 marzo 2005 n. 82 stabilisce che: “1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. 2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo”.
L’attestazione di conformità dovrà dunque provenire da un pubblico ufficiale autorizzato. Nel silenzio della legge sul punto, si potrebbe ritenere che quest’ultimo possa essere identificato nel responsabile per la riscossione, figura istituita dall’art. 4, comma 2-septies, D.L. 24.09.2002 n. 209, convertito con modificazioni in Legge 22.11.2002 n. 265, nonché dall’art. 7, comma 2, lettera gg-sexies), D.L. 13.05.2011 n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12.07.2011 n. 106, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della Riscossione ed alla quale sono altresì demandate le funzioni già attribuite al Segretario comunale ex art. 11 R.D. 14.04.1910 n. 639.
Ciò potrebbe trovare conferma nella giurisprudenza di merito, in quanto sul punto non si ritrovano sentenze di legittimità (CTP Pavia, sez. III, 30.05.2016 n. 302), che evidenzia come il funzionario responsabile per la riscossione abbia una funzione del tutto paritetica a quella attribuita all’Ufficiale della Riscossione dall’art. 42 D.lgs. 13.04.1999 n. 112, e perciò equiparata a quella dell’Ufficiale giudiziario.
Egli, pertanto, sempre secondo la citata pronuncia, sarebbe abilitato alla notifica dell’ingiunzione fiscale, nonché a curarne l’esecuzione: nell’ambito di tali funzioni, e stante la sua qualifica di pubblico ufficiale, egli sarebbe anche il soggetto legittimato all’attestazione di conformità tra la copia analogica dell’ingiunzione fiscale e dei messaggi p.e.c. relativi alla sua notifica e gli originali informatici.
Si ricorda invece come- secondo quanto chiarito anche dalla predetta pronuncia CTP Pavia, sez. III, 30.05.2016 n. 302- tale soggetto non sarebbe abilitato a predisporre e sottoscrivere l’ingiunzione fiscale, la quale dovrebbe quindi essere predisposta e sottoscritta (anche con indicazione a stampa del nominativo) o dal responsabile del procedimento oppure dall’Amministratore unico/legale rappresentante della società concessionaria (secondo il principio recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. V, 21.11.2018 n. 30050, secondo cui “è valido l’avviso di accertamento recante l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, che si identifichi nell’Amministratore unico della società concessionaria”).
Infine il responsabile del procedimento potrebbe invece procedere all’attestazione di cui all’art. 6, comma 1-quater, D.lgs. 07.03.2005 n. 82 (“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis”).
In conclusione, secondo l’orientamento giurisprudenziale e normativo indicato, il responsabile del procedimento potrà redigere l’attestazione di conformità della copia informatica dell’ingiunzione, che viene notificata al contribuente via p.e.c., rispetto all’originale di essa, analogico (art. 22 D.lgs. 82/2005) o informatico (art. 23-bis D.lgs. 82/2005), detenuto dal Concessionario. Tale attestazione dovrà quindi essere redatta prima della notifica via posta elettronica certificata dell’ingiunzione, in quanto funzionale ad attestare che la copia informatica di essa (inviata via p.e.c. al contribuente) è conforme al relativo originale, detenuto dal Concessionario. Tale attestazione dovrà essere redatta ai sensi dell’art. 22 D.lgs. 82/2005 (quando l’originale dell’ingiunzione detenuto dal Concessionario sia analogico, e quindi si tratti di attestare la conformità di una copia informatica di un documento analogico) oppure ai sensi dell’art. 23-bis D.lgs. 82/2005 (quando l’originale dell’ingiunzione detenuto dal Concessionario sia informatico, e quindi si tratti di attestare la conformità di una copia informatica di un documento informatico).
Il responsabile per la riscossione potrebbe invece redigere l’attestazione di conformità tra l’ingiunzione notificata telematicamente ed i messaggi p.e.c. attestanti la notifica telematica (i.e.: messaggio di invio, messaggio di avvenuta accettazione e messaggio di avvenuta consegna) e le copie analogiche di tali documenti, stampate su supporto cartaceo per poter procedere a pignoramento mobiliare.
Tale attestazione sarà quella redatta dopo la notifica via posta elettronica certificata dell’ingiunzione, e dovrà riguardare non solo quest’ultima, ma anche i tre messaggi p.e.c. attestanti la notifica telematica. Tale attestazione potrebbe comunque essere effettuata ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 82/2005 (relativo all’attestazione di conformità di una copia analogica, stampata su supporto cartaceo per procedere a pignoramento, di un documento informatico, costituito dall’ingiunzione notificata via p.e.c. e dai relativi messaggi di posta elettronica certificata).