La delegazione passiva costituisce lo strumento attraverso il quale si realizza una modificazione dell’obbligazione dal lato passivo, mediante la successione di un soggetto nuovo nella posizione del debitore.

Essa è descritta dall’art. 1268 c.c. come l’operazione con cui un debitore “assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore”.

In altri termini, si ha delegazione quando un soggetto (delegante) ordina ad un altro (delegato) di assumersi un debito o di effettuare un pagamento verso un suo creditore (delegatario).

La delegazione consiste quindi in due atti.

Con un primo atto, il debitore A (delegante) chiede al terzo C (delegato) di assumere su di sé l’obbligazione che egli ha nei confronti del creditore B (delegatario).

Con un successivo atto, il terzo C (delegato) assume su di sé l’obbligazione del delegante A verso il delegatario B.

Il creditore può:

  • rifiutare la promessa del delegato (art. 1333, comma 2, c.c.);
  • accettarla senza liberare il debitore delegatario (c.d. delegazione cumulativa);
  • accettarla liberando il debitore originario (c.d. delegazione privativa o liberatoria).

Naturalmente, la delegazione presuppone un certo rapporto tra delegante e delegato, che giustifica l’invito a obbligarsi rivolto dal primo al secondo (ad es. il delegato è debitore del delegante o si è offerto di fargli credito).  

Nell’ambito della delegazione passiva, si distinguono:

  • il rapporto di valuta: è il rapporto intercorrente tra delegante e creditore delegatario;
  • il rapporto di provvista: è il rapporto intercorrente tra terzo delegato e delegante. Se non ci fosse tale rapporto, il delegato non avrebbe interesse alla delegazione e l’obbligazione del delegato sarebbe nulla, perché priva di causa.

Da ciascuno dei due rapporti possono nascere delle eccezioni, ossia delle ragioni che possono legittimare il rifiuto del pagamento.  

A seconda che il delegato, assumendosi l’obbligazione, faccia o meno riferimento ai rapporti sottostanti, si distinguono:

  • la delegazione titolata o causale, nella quale il delegato, assumendosi l’obbligazione, esplicita le ragioni della delegazione, indicando la causa giustificativa dell’operazione, ossia tanto il rapporto di valuta che quello di provvista. In tal caso, il delegato potrà opporre al delegatario tutte le eccezioni relative al rapporto di valuta e/o al rapporto di provvista. Se uno dei due rapporti risulta mancante, egli può eccepirlo e rifiutarsi di adempiere;
  • la delegazione pura o astratta, nella quale il delegato non fa riferimento ai rapporti sottostanti (di valuta e di provvista). In tal caso, il delegato non potrà fondare eccezioni su nessuno dei due rapporti per rifiutare l’adempimento. Dottrina e giurisprudenza ritengono tuttavia che, in deroga a tale principio, anche nell’ambito della delegazione pura o astratta il debitore delegato possa sempre eccepire la nullità o l’inesistenza di entrambi i rapporti di valuta e di provvista (cd. “nullità della doppia causa”): in tal caso, infatti, viene meno ogni fondamento economico e giuridico dell’operazione che giustifica l’obbligazione del delegato e che legittima il creditore delegatario a ricevere la prestazione.

Accanto a tale schema tipico, conosciuto come delegazione di debito (o delegatio promittendi), nella quale il delegato assume su di sé un debito per ordine del delegante, l’ordinamento contempla altresì la figura, parzialmente diversa, della delegazione di pagamento (o delegatio solvendi).

Ricorre tale ultima figura quando il delegato non si obbliga nei confronti del terzo, ma si limita a pagare un debito del delegante a favore del delegatario.

Il delegato, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico.

Il pagamento, ove effettuato, estingue il debito del delegante verso il delegatario (art. 1269 c.c.).

Costituisce tipico esempio di delegazione di pagamento l’assegno bancario, che contiene un ordine incondizionato (rivolto alla banca-delegata) di pagare una determinata somma in favore del beneficiario dell’assegno (delegatario).

Ai sensi dell’art. 1270 c.c., il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario (nella delegazione di debito) o fino a quando non abbia eseguito il pagamento in favore del delegatario (nella delegazione di pagamento).