Con il comunicato n. 13 del 22 gennaio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, disposta dall’art. 2, comma 3, lettera a), D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro notificati agli Enti impositori e agli Agenti della Riscossione a far data dal 4 gennaio 2024.

Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 17-bis D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in vigore fino alla medesima data.

Viene in tal modo chiarito il dubbio interpretativo che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione aveva suscitato sia in ordine alla data di decorrenza, sia in ordine agli effetti sulle procedure in corso.

In particolare, la data della decorrenza dell’abrogazione viene fissata al 4 gennaio 2024, ossia- secondo la lettera dell’art. 2, comma 3, D.lgs. 220/2023alla “data di entrata in vigore” del predetto decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2024, ed entrato in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo Decreto).

Viene quindi chiarito come, rispetto all’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, non possa trovare applicazione il differimento temporale di efficacia “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024”, previsto in via generale per tutte le disposizioni del D.lgs. 220/2023, ai sensi dell’art. 4, comma 2, salve le disposizioni espressamente eccettuate dalla medesima norma- applicabili, queste ultime, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto, e quindi dal 5 gennaio 2024, e che comunque non includevano l’abrogazione del reclamo-mediazione.

Infine, viene risolta la problematica di diritto intertemporale relativa a quei ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro notificati anteriormente al 4 gennaio 2024, ma non ancora iscritti a ruolo, stante la pendenza del termine di 90 giorni previsto dall’(oggi abrogato) art. 17-bis D.lgs. 546/1992 per lo svolgimento della procedura stragiudiziale e pre-contenziosa della mediazione.

All’indomani dell’entrata in vigore del D.lgs. 220/2023, molti operatori si erano infatti interrogati sull’opportunità di provvedere all’iscrizione a ruolo di tali ricorsi senza attendere il predetto termine di 90 giorni, e quindi nel termine ordinario di 30 giorni dalla notifica (previsto dall’art. 22, comma 1, D.lgs. 546/1992 per tutti i ricorsi tributari), stante l’avvenuta abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione.

Ancor più, ci si era posti il problema relativo alla “sorte” di quei ricorsi di valore fino a 50.000 euro notificati nel vigore dell’art. 17-bis D.lgs. 546/1992, che non fosse più possibile iscrivere a ruolo entro il termine di 30 giorni dalla notificazione (si pensi, ad esempio, ad un ricorso-reclamo notificato nel novembre 2023 e non iscritto a ruolo nel termine di 30 giorni, stante la pendenza del termine di 90 giorni per l’espletamento della procedura di reclamo-mediazione prevista dall’allora vigente art. 17-bis D.lgs. 546/1992).

Con il comunicato in esame, il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che tali ricorsi non potranno in alcun caso essere dichiarati inammissibili per il fatto di non essere stati iscritti a ruolo entro 30 giorni dalla loro notificazione.

Ancora di più, la parte ricorrente che abbia notificato il ricorso tributario di valore fino a 50.000 euro entro la data del 3 gennaio 2024 non dovrà provvedere all’iscrizione a ruolo nel termine di 30 giorni dalla notificazione, pur quando tale attività sia ancora possibile, in quanto per tale atto la disciplina applicabile resta quella dell’(oggi abrogato) art. 17-bis D.lgs. 546/1992, che rende almeno temporaneamente improcedibile il ricorso iscritto a ruolo senza attendere il decorso del termine (di 90 giorni, eventualmente “maggiorati” dalla sospensione feriale dei termini processuali) per l’espletamento della fase stragiudiziale di esame del reclamo e di mediazione.

In conclusione, quindi, per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro il discrimine della rilevanza dell’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione è rappresentato dalla data di notificazione.

Qualora quest’ultima sia avvenuta in data 4 gennaio 2024 o in una data successiva, l’abrogazione dell’art. 17-bis D.lgs. 546/1992 è pienamente efficace: pertanto, tale ricorso dovrà essere iscritto a ruolo nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 22, comma 1, D.lgs. 546/1992).

Diversamente, qualora la notifica del ricorso di valore fino a 50.000 euro sia avvenuta in data 3 gennaio 2024 o in data anteriore, l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione non dispiega alcun effetto: in tali casi, dopo la notifica del ricorso, sarà sempre necessario attendere il termine di 90 giorni per l’espletamento della procedura stragiudiziale di mediazione. Solo decorso tale termine senza che la fase stragiudiziale di reclamo-mediazione abbia avuto esito positivo, il ricorrente dovrà provvedere all’iscrizione a ruolo nei successivi 30 giorni.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicsano-Roma