Cass. civ., sez. VI-5, ord., 25 gennaio 2023 n. 2256


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23977-2021 proposto da:

COMUNE DI POLLICA, (Omissis), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio dell’avvocato A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato F. M.;     – ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato G.C. che lo rappresenta e difende;                                                                                                   – controricorrente –

avverso la sentenza n. 1280/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 10/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

Svolgimento del processo

che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2012 in relazione al mancato riconoscimento da parte del comune di Pollica dell’agevolazione per l’abitazione principale, dal momento che l’altro coniuge risiedeva nel comune di Vico Equense;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributarie Regionale ne respingeva l’appello affermando che è consentito ipotizzare una illegittima duplicazione del beneficio vietata dal D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13 solo in presenza di immobili siti nello stesso Comune, nulla essendo previsto per il caso, come quello di specie, in cui il nucleo familiare sia scisso in immobili siti in Comuni diversi, ipotesi in cui ben possono verificarsi effettive necessità di trasferimento e di residenza anagrafica e dimora abituale altrove per esigenze lavorative o simili evenienze cogenti; del resto il comune di Pollica non ha contestato l’assunto della parte contribuente di aver stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale nel comune di Pollica.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Pollica, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per la compensazione delle spese di lite mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Comune di Pollica lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011art. 13, comma 2, in quanto l’altro coniuge risiede a Vico Equense, Comune diverso da quello di Pollica e l’agevolazione relativa all’IMU spetta solo all’immobile destinato ad abitazione principale della famiglia.

L’unico motivo di impugnazione è infondato.

Infatti, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha, fra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201art. 13, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi della L. n. 160 del 2019art. 1, comma 743, i soggetti passivi dell’IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, a prescindere da un eventuale rapporto di coniugio del possessore.

Dunque, la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove ha affermato che può ritenersi applicabile l’agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili dei due coniugi allorché questi abbiano due abitazioni principali diverse: nella specie non è contestato che la parte contribuente ha provato di aver effettivamente dimorato e di avere la propria residenza in un Comune diverso rispetto a quello dove risiede e dimora abitualmente l’altro coniuge. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistessero a favore del contribuente i presupposti per l’esenzione dall’IMU, possessore di un immobile nel comune di Pollica, nonostante l’abitazione principale di quest’ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Vico Equense.

Pertanto, infondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso del comune di Pollica va respinto.

Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia e alla circostanza che per la decisione della controversia in esame è stata decisiva la citata sentenza della Corte costituzionale, pubblicata dopo la presentazione del ricorso in Cassazione da parte del comune di Pollica, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2023


COMMENTO REDAZIONALE– Viene confermata la sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto l’agevolazione (i.e.: esenzione) IMU per abitazione principale in caso di “nucleo familiare scisso”, ossia di coniugi aventi residenza anagrafica e dimora abituale in due immobili ubicati in Comuni differenti.

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione fa proprio il principio, affermato da Corte Costituzionale 13 ottobre 2022 n. 209 (già commentata su questa Rivista), secondo cui può ritenersi applicabile l’agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili dei due coniugi, allorché questi abbiano due abitazioni principali diverse. Infatti, i soggetti passivi dell’IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, a prescindere da un eventuale rapporto di coniugio del possessore.

In altri termini, quindi, per stabilire quale sia l’abitazione principale del possessore, assume rilievo unicamente la situazione anagrafica (i.e.: residenza) ed abitativa (i.e.: dimora abituale) dello stesso, mentre non rileva in alcun modo la situazione del suo nucleo familiare