Cass. civ., sez. II, ord., 10 ottobre 2022 n. 29355


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere –

Dott. CAPONI Remo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22135/2016 R.G. proposto da:

A.A., e B.B., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTINI ROBERTO (VLNRRT70A03G141Q);                                                                                 – ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DI MACERATA;                                                                                                                         – resistente –

avverso SENTENZA di TRIBUNALE MACERATA n. 209/2016 depositata il 24/02/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Svolgimento del processo

che:

– il giudizio trae origine dal ricorso proposto D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6, da A.A. e B.B. avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di Euro 3209,22 notificata dal Prefetto di Macerata per la violazione dell’art. 179 C.d.S., commi 2 e 9, per aver circolato su veicolo con dispositivo cronotachigrafo alterato;

– i ricorrenti dedussero che in data (Omissis), alle h.23.30 circa, B.B. veniva fermato dalla Polstrada di Porto San Giorgio che elevò un primo verbale di contestazione per violazione dell’art. 179 C.d.S., commi 2 e 9, perchè circolava con dispositivo cronotachigrafo alterato recante la mancanza della scatola di chiusura del cablaggio e relativo sigillo posti sul retro dell’apparato;

– dopo dieci minuti, alle h.23.50, gli stessi agenti, dopo un controllo in officina, elevarono un secondo verbale di contestazione per la violazione della medesima norma in quanto il conducente del veicolo circolava con dispositivo cronotachigrafo alterato perché oggetto di interventi tendenti a falsificare le registrazione;

– gli opponenti dedussero che la seconda contestazione era relativa alla medesima violazione sicché l’ordinanza ingiunzione era illegittima;

– l’opposizione venne respinta dal Giudice di pace, che ritenne indipendenti e distinte le due condotte;

– l’appello proposto da A.A. e B.B. venne rigettato dal Tribunale di Macerata con sentenza del 24.2.2016;

– avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione A.A. e B.B. sulla base di un unico motivo;

– l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione in giudizio;

– con ordinanza interlocutoria del 30.6.2021, il collegio ha rilevato che il ricorso era stato notificato all’indirizzo di pec per la corrispondenza relativa all’attività legale e non a quello per le notificazioni in materia civile;

– disposto la rinnovazione della notifica, l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

che:

– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992art. 179, commi 2 e 9, e della L. n. 689 del 1981art. 8, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che costituissero condotte distinte, previste dalla medesima norma – l’art. 179 C.d.S., comma 2 – la circolazione senza cronotachigrafo o con cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dal regolamento o privo del foglio di registrazione e la condotta di manomissione del medesimo; l’alterazione del cronotachigrafo non integrerebbe, invece, una condotta distinta ma una modalità della medesima condotta, avente maggiore disvalore per il legislatore, che ha previsto il raddoppio della sanzione amministrativa;

– il motivo è fondato;

– l’art. 179 C.d.S., comma 2, così recita:

“Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 866 a Euro 3.464,La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo”;

– dalla formulazione letterale della norma, risulta evidente che la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo comportano il raddoppio della sanzione amministrativa in caso di circolazione con cronotachigrafo non regolamentare;

– ha quindi errato il Tribunale nel ritenere legittima l’irrogazione di due distinte sanzioni amministrative per circolazione con cronotachigrafo non regolamentare e per la manomissione del medesimo laddove la condotta era unica, salvo il raddoppio per la sanzione amministrativa base per la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo;

– del resto sia l’alterazione del cronotachigrafo che l’alterazione dei sigilli sono previste dalla norma in via alternativa sicché non è condivisibile la motivazione del primo giudice che ha ravvisato una condotta colposa per la circolazione senza cronotachigrafo o con cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dal regolamento o privo del foglio di registrazione distinta dalla condotta dolosa di manomissione del medesimo;

– l’alterazione del cronotachigrafo non integra una condotta distinta ma una modalità della medesima condotta, avente maggiore disvalore per il legislatore che ha previsto il raddoppio della sanzione amministrativa;

– il ricorso va, pertanto, accolto;

– la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Macerata in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 31 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2022


COMMENTO REDAZIONALE –L’ordinanza in commento riforma la pronuncia di secondo grado impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto legittima l’irrogazione di due sanzioni amministrative distinte ed autonome, l’una per circolazione con cronotachigrafo non regolamentare e l’altra per manomissione del medesimo.

L’art. 179, comma 2, Codice della Strada dispone infatti che “Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 866 a Euro 3.464.La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo“.

Dalla formulazione letterale della norma emerge che la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo comportano il raddoppio della sanzione amministrativa prevista per il caso di circolazione con cronotachigrafo non regolamentare.

Ciò in quanto l’alterazione del cronotachigrafo non integra una condotta distinta rispetto alla circolazione con cronotachigrafo non regolamentare, ma piuttosto una modalità della medesima condotta, dotata di maggiore disvalore, tanto da comportare il raddoppio della sanzione amministrativa.

Risulta quindi illegittima l’irrogazione di due distinte sanzioni amministrative, trattandosi di un’unica condotta, seppure dotata di maggiore disvalore e, per questo, punita con il raddoppio della sanzione amministrativa-base.