Cass. civ., sez. V, ord., 19 gennaio 2021 n. 759


Svolgimento del processo- Motivi della decisione

  1. La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso dell’ICI versata dalla società per gli anni 2009 e 2010 e richiesto sulla base della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, quale ius superveniens favorevole al contribuente e che aveva previsto per i residenti in un comune facente parte del cratere sismico aquilano, come nel caso di specie, la restituzione delle imposte sospese a causa del terremoto nella misura del 40% da pagarsi in 120 rate mensili;
  2. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il Comune propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

  1. Le doglianze del Comune concernono la supposta violazione, sotto diversi profili della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, sul presupposto che lo ius superveniens non avrebbe legittimato la restituzione (nemmeno pro quota) di quanto in precedenza versato nel previgente regime che espressamente dichiarava la irripetibilità delle imposte pur sospese a favore dei terremotati che le avessero volontariamente pagate.
  2. Tali doglianze non sono fondate. Questa Corte ha già stabilito in altra analoga vertenza concernente lo stesso oggetto e lo stesso ente locale (se pur con altro contribuente) che il regime introdotto con la L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, deve ritenersi “riferibile anche all’ipotesi di chi, avendo pagato l’intero importo contributivo, chieda il rimborso della quota (60%) eccedente la misura agevolata (40% dell’intero)”, come nel caso di specie: “si deve affermare che la norma successiva, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, rende quest’ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (Cass. n. 24307 del 2019). Una analoga questione interpretativa era stata risolta da questa Corte nel senso indicato relativamente alla situazione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 per le province di Catania, Ragusa e Siracusa e ciò per effetto di un intervento normativo, simile a quello che interessa la presente controversia, che aveva il carattere di ius superveniens, tale da rendere il già pagato non dovuto ex post (Cass. n. 20641 del 2007; più di recente Cass. n. 4291 del 2018)”.
  3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.415,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.415,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021


COMMENTO REDAZIONALE– La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un diniego di rimborso ex art. 33, comma 28, Legge 12 novembre 2011 n. 183.

Tale norma stabilisce che “Per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”.

Il Comune impositore negava il rimborso richiesto dal contribuente, sul presupposto che lo ius superveniens non avrebbe legittimato la restituzione (neppure pro quota) di quanto in precedenza versato nel previgente regime, che espressamente dichiarava l’irripetibilità delle imposte che, sebbene sospese a favore dei terremotati, questi ultimi avessero volontariamente pagato.

Il diniego di rimborso veniva annullato in entrambi i gradi di merito, con statuizione confermata dall’ordinanza in esame.

Analogamente a quanto già statuito in una precedente pronuncia, la Suprema Corte conferma che la norma successiva di cui all’art. 33, comma 28, Legge 183/2011, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, rende quest’ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito oggettivo, facendo venire meno (anche se solo ex post) la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (Cass. civ., sez. V, ord., 30 settembre 2019 n. 24307). 

Tali decisioni appaiono peraltro conformi a quanto statuito dalla medesima giurisprudenza di legittimità relativamente alla situazione fiscale di soggetti colpiti da altri eventi sismici (Cass. civ., sez. V, 1° ottobre 2007 n. 20641; Cass. civ., sez. V, 10 settembre 2014 n. 19037 e Cass. civ., sez. VI-5, ord., 22 febbraio 2018 n. 4291).