Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. V, Sent., 10-09-2021, n. 4011


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO

QUINTA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

FRUSCELLA GIUSEPPE – Presidente

LEPORE ANTONIO – Relatore

DI STEFANO MASSIMO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 2743/2019

depositato il 07/05/2019

– avverso la pronuncia sentenza n. 18028/2018 Sez:43 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

A.I.D. S.P.A. VIA A. L. 1 00030 L. difeso da: O.F., e da R.G. e da B. A., 

proposto dall’appellante:

COMUNE DI LABICO, difeso da C.D.

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARSU/TIA 2012

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARSU/TIA 2013

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il Comune di Labico propone appello contro la sentenza n. 18028/43/2018, con la quale la CTP di Roma accoglieva parzialmente un ricorso della A.I.D. avverso l’atto di rettifica parziale della Tarsu dovuta per gli anni 2012 e 2013 nell’importo complessivo di Euro 95.586,42.

Il Comune, anche in memorie del 18.2.2021 e conclusioni del 10.6.2021, lamenta i seguenti motivi di gravame: a) la CTP ha errato nel ritenere che l’atto di rettifica parziale in questione fosse autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992; b) la stessa CTP ha omesso di considerare che l’originario avviso di accertamento era stato notificato in data 28.1.2016; con la conseguenza che, pur calcolando il periodo di sospensione dei termini di impugnazione di cui alla Determinazione comunale, il deposito del ricorso avvenuto il 1.11.2016 è tardivo.

Si è costituita in giudizio la società eccependo la formazione del giudicato c.d. interno, avendo il Comune appellato la sentenza della CTP per motivi solo pregiudiziali senza investire il merito della controversia relativo alla non tassabilità delle superfici industriali produttive di rifiuti speciali e alla non applicabilità del trattamento sanzionatorio.

  1. Osserva preliminarmente la Commissione che giustamente la CTP ha ritenuto che l’atto di rettifica parziale, emesso dal Comune di Labico in relazione alla Tarsu dovuta per gli anni 2012 e 2013, fosse autonomamente impugnabile rispetto all’originario avviso di accertamento.

Deve al riguardo richiamarsi l’insegnamento fornito dalla Corte di Cassazione, che ha infatti anche di recente affermato l’esigenza di effettuare una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19 comma 3 D.Lgs. n. 546 del 1992. Così da ritenere che l’elencazione contenuta in tale norma ha natura tassativa, ma che, in ragione dei principi costituzionali di difesa, capacità contributiva e buon andamento della PA, ogni atto con il quale un ente impositore porti a conoscenza di una specifica pretesa impositiva è impugnabile davanti al giudice tributario (in tal senso Cass. Ord. 2062/2020).

3.1.Ciò posto va ricordato che tra le stesse parti in riferimento all’anno di imposta 2014 è intervenuta la sentenza di questa CTR 5906/2/2019, passata in giudicato in assenza di impugnazione, la quale ha affermato che la stessa area oggetto dell’odierno giudizio è assoggettabile alla TARSU.

Più volte la Corte di Cassazione ha affermato il principio che, qualora due giudizi intervenuti tra le stesse parti si riferiscono allo stesso rapporto giuridico, l’accertamento effettuato in uno di essi mediante una sentenza passata in giudicato, in ordine a situazioni giuridiche ovvero a soluzioni di fatto o di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l’esame dello stesso punto nell’altro giudizio (Cass. Ord. 7020/2018 e 21395/2017).

In altre parole può affermarsi che ricorra un giudicato esterno quando tra due giudizi si ravvisi il riferimento al medesimo rapporto giuridico, nonché allorquando le situazioni giuridiche e le questioni di fatto e di diritto siano comuni ad entrambi, in modo tale che il giudizio introdotto successivamente riguardi lo stesso rapporto giuridico già fatto oggetto del giudizio precedente (così anche Cass. 802/2011).

La stessa Corte ha inoltre chiarito che la preclusione ad un nuovo ed ulteriore esame dello stesso punto, valutato in termini definitivi nell’altro giudizio, non può di per sé trovare un ostacolo nell’autonomia dei periodi di imposta a condizione che gli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, nel loro estendersi a più periodi di imposta, assumano un carattere tendenzialmente permanente o pluriennale. Laddove al contrario la c.d. efficacia esterna del giudicato dovrebbe escludersi soltanto quando un accertamento, relativo ad anni diversi rispetto a quello per cui è causa, si fondi su presupposti potenzialmente mutevoli (in tal senso Cass. SS. UU. 13916/2006).

3.2. La odierna appellata ha sostenuto che, in senso contrario alla applicazione del giudicato esterno, rileverebbe il fatto che il Comune di Labico ha proposto nel suo atto di gravame eccezioni di natura meramente pregiudiziali, laddove al contrario la citata sentenza della CTR aveva affrontato il merito della controversia.

Il rilievo non può tuttavia essere condiviso tanto più rilevando che l’art. 2 comma terzo D.Lgs. n. 546 del 1992 esplicitamente dispone, nel determinare l’oggetto della giurisdizione tributaria, che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione.

  1. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello e condanna la contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000,00.

Roma il 21 giugno 2021.


Commento: La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sancisce che  l’atto di rettifica parziale, emesso dal Comune di Labico in relazione alla Tarsu dovuta per gli anni 2012 e 2013, debba essere impugnato autonomamente rispetto all’originario avviso di accertamento.

Secondo l’insegnamento fornito dalla Corte di Cassazione, e richiamato nella parte motiva della sentenza, si deve ribadire l’esigenza di effettuare una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19 comma 3 D.Lgs. n. 546 del 1992

Pertanto, se è vero che l’elencazione contenuta in tale norma ha natura tassativa, è anche vero che, in ragione dei principi costituzionali di difesa, capacità contributiva e buon andamento della PA, ogni atto con il quale un ente impositore porti a conoscenza di una specifica pretesa impositiva è impugnabile davanti al giudice tributario (in tal senso Cass. Ord. 2062/2020).