Cass. Pen. sez. IV, sent. 21 giugno 2022, n. 23812


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.E., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di VICENZA;

svolta la relazione dal Consigliere CAPPELLO GABRIELLA.

Svolgimento del processo

  1. Il Tribunale di Vicenza ha applicato – su accordo delle parti – a Z.E. una pena per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e 2 sexies, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione della patente per anni due.
  2. L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione e erronea applicazione della legge, avuto riguardo alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria nelle more dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rilevando che l’immediata esecutività di essa contrasterebbe con l’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, vanificando gli effetti premiali connessi all’istituto, in particolare non potendosi l’imputato giovare del dimezzamento della sanzione in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. Vero è, infatti, che la novella di cui al L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 50, in vigore dal 03/08/2017, nell’introdurre l’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all’art. 606 c.p.p., comma 2, (sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091 n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224). Tale principio è vieppiù valido all’indomani della decisione assunta dal Supremo Collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena: in quella sede, infatti, si è riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l’appunto, l’erronea ovvero l’omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (cfr. Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).
  2. Il ricorso è anche fondato.

Nel caso di specie, la pena applicata è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Pertanto, l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria individuata deve ritenersi sospesa, poichè l’immediata esecutività di essa rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere verosimilmente vani gli effetti della successiva revoca della sanzione amministrativa accessoria (sez. 4 n. 48330 del 27/9/2017, Rv. 271040; n. 12262 del 8/2/2018, Ferrarini, Rv. 272531; n. 56962 del 23/10/2018, Loffredo, Rv. 275191).

  1. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata che può essere disposta in questa sede non necessitando tale statuizione di ulteriori accertamenti di fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa sospensione dell’esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, sospensione che dispone.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2022


MASSIMA- L’efficacia della sanzione amministrativa accessoria (nel caso di specie, della sospensione della patente di guida) deve ritenersi sospesa, poiché l’immediata esecutività di essa rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere verosimilmente vani gli effetti della successiva revoca della sanzione amministrativa accessoria.