CTP Taranto, sez. II, 10.06.2019 n. 1135
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso
Con ricorso depositato il 28.1.2019, (…) tramite il difensore all’uopo nominato, ricorreva a questa Commissione tributaria provinciale avverso l’avviso di accertamento del Comune (…) per IMU relativa all’annualità 2013 dell’importo complessivo di Euro 4,268,00, concernente il terreno sito in contrada San Marco fg. (…) part.lla (…) uliv.(…) di are 43,42 R.D. 12,33 R.A. 12,33 di cui la ricorrente è usufruttuaria, assumendo la mancanza di motivazione dell’atto impugnato in relazione al ritenuto valore (di Euro 322.725,29) dell’immobile ed allegando, al riguardo, una consulenza di parte che, invece, valutava il terreno in Euro 23.000,00.
Ciò premesso si
Osserva
Il ricorso è fondato onde merita accoglimento.
Invero, non una parola reca l’avviso impugnato in ordine al rilevante valore attribuito al terreno in questione.
Ma l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa (Cass civ.-Sez. 5 , n. 30039 del 21.11.2018, Rv. 651552 – 01).
Peraltro, si è detto in tema di ICI (tributo le cui caratteristiche sono assimilabili alla successiva IMU), che l’avviso di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, deve indicare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere ricondotta, con specifico riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (Cass. civ. Sez. 5, n. 2555 del 30.1.2019, Rv. 652370 – 01).
E ciò per non dire della consulenza di parte addotta dalla ricorrente che ha ricondotto il valore dell’immobile a meno del 10% del valore accertato dall’Ente comunale che sul punto nulla ha eccepito in sede di contraddittorio sul proposto reclamo conclusosi con esito negativo pur a seguito del decurtazione al 50% dell’imposta inizialmente pretesa.
Consegue l’annullamento dell’atto impugnato.
La mancata costituzione del Comune induce a ravvisare giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate per intero.
Taranto, il 6 giugno 2019.
COMMENTO
L’avviso di accertamento IMU (così come quello ICI) non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi dell’art. 7 Statuto del Contribuente (i.e.: Legge 27.07.2000 n. 212), deve indicare, a pena di nullità, il presupposto che ha indotto l’Ente territoriale a modificare d’ufficio il valore dell’immobile, con specifico riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 D.lgs. 30.12.1992 n. 504.
La sentenza in commento appare confermativa dell’indirizzo giurisprudenziale espresso, tra le altre, da Cass. civ., sez. V, 14.12.2016 n. 25709; Cass. civ., sez. V, ord., 09.03.2018 n. 5763 e Cass. civ., sez. V, 30.01.2019 n. 2555: secondo le predette pronunce, la specifica indicazione, a pena di nullità, del presupposto della modifica del valore dell’immobile assolve infatti alla duplice funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Amministrazione finanziaria nell’eventuale fase contenziosa e di consentire al contribuente di valutare l’opportunità dell’impugnazione.