Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. XI, 22 ottobre 2024 n.5962
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V. ha impugnato alla Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado di Caserta l’avviso di accertamento n° (——) , € 31.539,97 per IRPEF relativo all’anno 2016, notificatole a mezzo del servizio postale in data 12/07/2022, emesso nei suoi confronti quale socia della società dell’A. C. C. di V. C. & Co s.a.s. esponendo che, in data 21/06/2021, a tale società era stata inviata, a mezzo pec, l’Invito n° (——), con la quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione di Caserta aveva richiesto l’esibizione di documentazione contabile societaria. La stessa non era riuscita ad aprire il file pd7m contenente l’invito e nemmeno il successivo avviso di accertamento, con il quale non erano stati riconosciuti in deduzione i costi contabilizzati, inerenti l’attività per € 102.018,00 e rettificato il reddito d’impresa in € 132.335,00. Divenuto definitivo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, le era stato notificato l’avviso di accertamento nella sua qualità di socia e solo allora aveva recuperato i messaggi trasmessi a mezzo pec e depositato istanza di riesame, allegando tutti i documenti contabili volti a dimostrare come la società A. C. C. s.a.s. avesse effettivamente sostenuto i costi dichiarati ma l’A.F aveva respinto l’istanza. Con l’atto d’impugnazione ha dedotto la nullità delle notifiche a mezzo pec, l’omissione dell’invito al contraddittorio e argomentato in merito alla documentazione prodotta attestante l’effettività di costi sostenuti dalla società, precisando che, in data 30.3.2017, la società aveva trasmesso il modello di comunicazione polivalente dal quale erano facilmente evincibili tutti i costi sostenuti. L’atto era privo di valida motivazione e violava l’art. 53 della Costituzione, per avere l’Agenzia delle Entrate sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto, non avendo riconosciuto neanche una percentuale calcolata forfetariamente.
Si è costituita l’A.F controdeducendo l’inammissibilità del ricorso, per non avere la parte sollevato alcuna eccezione in relazione all’atto impugnato ma solo dedotto vizi relativi all’accertamento nei confronti della società, accertamento divenuto definitivo.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Caserta, con sentenza n. 2979/23, ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibili le doglianze afferenti l’avviso di accertamento relativo alla società, “atteso che la mancanza di prova della notifica dell’accertamento presupposto ai singoli soci, oltre che alla società, non consentiva di considerare tale accertamento definitivo ed opponibile ai medesimi, che non erano stati posti nelle condizioni di poterlo impugnare in precedenza”.
Ha poi osservato che la ricorrente aveva prodotto in giudizio le fatture, il registro IVA, la comunicazione polivalente per la giustificazione delle spese non riconosciute e a fronte di tale documentazione giustificativa nulla aveva osservato l’Agenzia, che si era limitata a ritenere inammissibili le contestazioni per la ritenuta definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società e dalla medesima non impugnato, senza prendere posizione sulla documentazione contabile comunque prodotta.
Avverso detta pronunzia ha interposto appello l’Ufficio, ribadendo che l’atto impugnato era quello emesso nei confronti del socio, mentre le eccezioni formulate erano relative all’atto emesso nei confronti della società, che l’incapacità della legale rappresentante della società di leggere le pec non integrava un’impossibilità per causa non imputabile e l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società andava notificato solo alla stessa e non ai soci. Ha aggiunto che l’atto emesso nei confronti della società era rimasto valido e definitivo, mentre era stato annullato quello emesso nei confronti della socia. Con riferimento alla documentazione ha sostenuto di non averla contestata, in quanto non oggetto del contendere ed ha depositato una sentenza favorevole all’Ufficio emessa nel giudizio instaurato da altro socio, con la quale i primi giudici avevano ritenuto l’irretrattabilità dell’accertamento nei confronti della società, in quanto non impugnato dalla società.
Si è costituita la V. sostenendo la nullità delle notifiche a mezzo pec, in quanto l’art 26 comma 5 del DPR n 602 del 1973, che disciplinava la notifica delle cartelle di pagamento, rimandava all’art. 60 del DPR n 600 del 197, disciplinante le notifiche degli avvisi di accertamento che, a sua volta, faceva rinvio alle norme sulle notifiche degli atti civili. Ha poi contestato che le questioni prospettate dall’appellata non fossero riferibili all’atto impugnato, avendo dedotto l’omesso invito al contraddittorio, l’omessa motivazione dell’atto per non avere l’Amministrazione Finanziaria tenuto conto dei costi sostenuti, nonché l’omesso riconoscimento di una percentuale a titolo dei costi sostenuti ed ha chiesto che l’appellante venisse condannata, ex art 96 c.p.c., al pagamento di una somma, in favore della sig.ra V., equitativamente determinata, per avere agito, quantomeno, con colpa grave.
All’odierna udienza il collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che, essendo l’A. C. C. di V. C. & Co” s.a.s. una società di persone, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, pur se divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest’ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non sia stato notificato e il socio conserva la facoltà di impugnarlo quale atto presupposto, in sede di impugnazione di un atto emesso nei suoi confronti. Sul punto vedi Cas. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17360 del 30/07/2014 (Rv. 632352 – 01), per la quale “L’avviso di accertamento del reddito di società di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest’ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non è stato notificato”; negli stessi sensi Sez. 5 -, Ordinanza n. 13113 del 25/05/2018 (Rv. 648666 – 01), per la quale “In tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli”.
Nel caso di specie la parte con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato il solo atto emesso nei confronti della V. quale socia della società A. C. C. di V. C. & Co” s.a.s., come emerge chiaramente non solo dalla indicazione nell’atto “Ricorso con contestuale istanza di reclamo mediazione avverso l’avviso di accertamento n° (——), notificato in data 12/07/2022” ma anche dal petitum dello stesso “Tutto ciò premesso, C. V. chiede, in via principale e per le ragioni suesposte, che la Commissione Tributaria voglia dichiarare nullo l’avviso di accertamento n. (——) impugnato”. Pertanto, non avendo la parte impugnato anche l’atto presupposto, sono inammissibili le censure di nullità delle notifiche a mezzo pec, della violazione del contraddittorio, dell’assenza di motivazione dell’atto e dell’omesso riconoscimento di una percentuale a titolo di costi formulate dalla V., in quanto afferenti l’atto non opposto. L’assenza di censure all’avviso di accertamento n° (——) importa l’accoglimento del gravame.
Quanto alle spese di lite, ritiene il collegio che sussistano equi motivi per disporne la compensazione, in considerazione della difficoltà interpretative sottese alla decisione della causa.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e compensa le spese di giudizio.
COMMENTO REDAZIONALE- Mediante la pronuncia in commento trova conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest’ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non sia stato notificato. Pertanto, il socio conserva la facoltà di impugnare il predetto avviso di accertamento quale atto presupposto, in sede di impugnazione di un atto successivo emesso nei propri confronti (art. 19, comma 3, D.lgs. 546/1992).
Nel caso di specie, tuttavia, la contribuente, socia di una società in accomandita semplice, aveva impugnato unicamente l’avviso di accertamento emesso contro di sé, mentre aveva omesso l’impugnazione dell’atto presupposto, costituito dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Per tale motivo, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ritiene inammissibili le censure sollevate contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, posto che la contribuente, pur avendone la legittimazione e l’interesse, aveva omesso l’impugnazione di tale atto presupposto.