Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 21-01-2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Massari – Presidente relatore
dott. Antonio Stefano Stefani – Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60276/2017 promossa da:
(M.) S. (C.F. (…)), che si difende in proprio e con il patrocinio dell’avv. A. L.C. con studio in Milano …….., elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 47 20122 MILANO presso il difensore avv. S.C. (M.), ATTORE
contro
COMUNE DI MILANO (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. M.A. e M. R. VIA GUASTALLA, 6 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. M. A., CONVENUTO/I
P.I. S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. M.P. e elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. M. P. , CONVENUTO/I
Oggetto: querela di falso
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’avv. C. (M.) S. ha proposto querela di falso avverso due avvisi di ricevimento, riportanti rispettivamente le date del 31.12.2014 e del 15.1.2015, eccependone la nullità e inesistenza per mancanza di “firma”, presentando solamente “meri scarabocchi”, e comunque per falsità delle firme apposte sui predetti documenti non idonee a certificarne il ricevimento da parte del destinatario.
Ha convenuto in giudizio il Comune di Milano e P.I. s.p.a..
Ha riferito l’attore:
-di aver ricevuto dal Comune di Milano in data 19.2.2016 e in data 26.2.2106 due ingiunzioni di pagamento relative a omesso pagamento di tasse smaltimento rifiuti per gli anni 2009 e 2010 (per complessivi Euro 634,00) ma di non aver mai ricevuto prima alcun atto o avviso, con conseguente intervenuta prescrizione di ogni pretesa del Comune;
-di aver presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso le predette ingiunzioni per contestare la pretesa dell’amministrazione;
-di essere venuto a conoscenza, al momento della costituzione del Comune di Milano, della presunta precedente comunicazione di due avvisi di accertamento, le cui cartoline di ricevimento sono state impugnate con querela di falso e la Commissione Tributaria ha sospeso il procedimento sino alla definizione del giudizio di querela di falso;
-ha quindi introdotto il presente giudizio ed ha ribadito che gli “scarabocchi” apposti sui due avvisi di ricevimento non posseggono i requisiti per poter essere definiti ‘firma del destinatario’ e comunque non sono a lui riconducibili;
-inoltre, nello stabile di residenza dell’attore ove sarebbero stati ricevuti gli avvisi, non vi è alcun custode e all’epoca dell’asserito recapito delle raccomandate l’avv. S. si trovava all’estero.
Ha concluso con richiesta di accertamento e dichiarazione della nullità/falsità delle sottoscrizioni e della non riconducibilità di esse all’attore, ordinandone la cancellazione dagli originali dei documenti impugnati.
In via istruttoria ha avanzato istanza di consulenza tecnica grafologica.
Si è costituito il Comune di Milano che ha concluso per la inammissibilità della proposta querela e, nel merito, per la sua infondatezza.
Ha richiamato pronunce della Suprema Corte in relazione alla non rilevanza della sottoscrizione con grafia illeggibile, da ritenersi effettuata a mani del destinatario salvo risulti il contrario; ha sostenuto la non necessità di indicare la qualità di chi riceve l’atto quando consegnato al domicilio del destinatario; ha ricordato le condizioni generali del servizio fornito da P.I. e che l’agente postale non è tenuto a verificare l’identità del sottoscrittore-consegnatario dell’atto.
Ha chiesto quindi il rigetto della querela e, in caso di suo accoglimento, la condanna di P.I. a rimborsare il Comune delle somme oggetto delle ingiunzioni di pagamento.
Si è costituita P.I. s.p.a. che in via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e in via principale ha chiesto di dichiarare inammissibile la proposta querela di falso nonché di respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti.
Ha affermato la convenuta:
-la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione, e dunque nel caso di specie il solo soggetto legittimato passivamente è il Comune di Milano (richiama Cass. sent.223/1967; sent. n.18323/07; sent.3260/1971);
-gli avvisi di ricevimento non riguardano un atto giudiziario ma semplici raccomandate e sono regolarmente sottoscritti dal ricevente, soggetto che non deve necessariamente coincidere con il destinatario;
-gli avvisi risultano regolarmente compilati e sottoscritti sia dal soggetto ricevente sia dall’addetto al recapito;
-a fondamento della asserita falsità non è stata indicata alcuna circostanza né fornita alcuna prova o principio di prova nè l’asserita falsità o la non riconducibilità al destinatario dell’atto possono essere ritenute conseguenze della illeggibilità delle sottoscrizioni;
-l’operatore postale non è tenuto a richiedere né a verificare l’identità del ricevente né il suo collegamento con il destinatario;
-nel presente giudizio sono precluse domande svolte per finalità diverse dall’accertamento della falsità del documento, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza 5 giugno 2006 n.131909.
Alla prima udienza il Comune di Milano è stato invitato a depositare gli originali degli avvisi di ricevimento oggetto della querela e, all’esito, sono stati assegnati i termini ex art.183 comma 6 c.p.c.. Dopo alcuni rinvii d’ufficio (dettati dalla situazione di emergenza sanitaria), all’udienza del 18.11.2020 su richiesta di parte attrice il precedente istruttore ha ammesso la prova testimoniale e disposto consulenza tecnica grafologica sulle sottoscrizioni poste sugli avvisi di ricevimento in questione.
Con decreto del 23.4.2021 il nuovo giudice istruttore, subentrato al precedente, ha revocato l’ordinanza di ammissione delle prove e alla successiva udienza del 4.5.2021, dopo aver sentito i difensori che hanno insistito e ribadito le rispettive posizioni, ha confermato il rigetto di ogni istanza istruttoria e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come precisate dalle parti per l’udienza del 21.9.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, sono stati assegnati il termine abbreviato di trenta giorni per il deposito di comparsa conclusionale e il termine di legge per la memoria di replica e la causa è stata trattenuta per la decisione davanti al primo Collegio utile successivo alla scadenza dei termini.
Il pubblico ministero, avvisato, non ha depositato conclusioni.
La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 24.11.2021.
La proposta querela deve essere dichiarata inammissibile.
Afferma l’attore che i contestati due avvisi di ricevimento, relativi alla notificazione di due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Milano per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti per gli anni 2009 e 2010, contengono una firma illeggibile del soggetto ricevente, sottoscrizione a lui non riconducibile e per tale ragione gli avvisi sono stati fatti oggetto di querela di falso.
La notificazione dei due avvisi è avvenuta tramite raccomandata ordinaria A.R. disciplinata dalle condizioni generali del servizio postale vigenti (D.M. Comunicazioni 09.04.2001) e in particolare nell’art. 39 del regolamento, secondo cui sono abilitati a ritirare gli invii postali, oltre al destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari ed eventualmente il portiere.
Va rilevato in fatto che gli avvisi di ricevimento in questione sono relativi a raccomandate inviate a “S.C., piazza S.A. 2, 20123 M.”, luogo che non è contestato essere quello di residenza dell’attore, e nello spazio destinato alla “firma per esteso del ricevente” riportano una sigla che non consente di individuare nome e cognome del ricevente.
Tale ultima caratteristica, tuttavia, non inficia la validità degli avvisi di ricevimento né la loro idoneità a ritenere provata la consegna degli avvisi di accertamento del mancato pagamento Tarsu al destinatario, come viceversa sostenuto dall’attore.
Sulla questione della inammissibilità della querela di falso rispetto alla sottoscrizione apposta su un avviso di ricevimento, questo Tribunale si è già più volte pronunciato, con valutazioni coerenti e condivisibili e dalle quali non si ha motivo di discostarsi (sez.6 sentenze n.9778/2013, n.10286/2013, n.2666/2018; sez.1 sent. n.14159/2016).
La querela di falso ha lo scopo -sia quando sia svolta in via principale, sia quando lo sia in via incidentale- di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell’atto della cui falsità si discute, nel caso di specie dell’avviso di ricevimento che fa piena prova ai sensi dell’art.2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (l’agente postale) e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, potrà richiedere al giudice la falsità di quel documento; viceversa fuoriesce dall’ambito proprio del giudizio di querela di falso l’accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno.
Del resto la stessa Corte di legittimità ha osservato con riguardo all’oggetto della querela di falso che “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l’omessa indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015; cfr anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020) e che “in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l’ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l’ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 cod. civ., perchè attestanti le operazioni da lui compiute” (Sez. 3, Sentenza n. 4193 del 22/02/2010).
Così chiarito l’ambito del giudizio per querela di falso, va evidenziato che nel caso in esame l’attore non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall’agente postale, ossia la consegna delle raccomandate e la sottoscrizione degli avvisi a soggetto abilitato secondo la disciplina richiamata, ma si è limitato a contestare la genuinità delle sottoscrizioni ivi apposte negando che esse siano di propria mano.
Tuttavia non è compito dell’agente postale eseguire indagini sull’identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l’esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna; pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario, come nel caso di specie), l’ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti per verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr Cass. n.2323/2000).
Ancora di recente la sezione tributaria della Suprema Corte (sentenza n. 29539 del 2020) ha ribadito che la notifica eseguita secondo la disciplina che regola il servizio postale ordinario deve considerarsi ritualmente effettuata qualora il plico venga consegnato all’indirizzo di residenza del destinatario, “sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l’autografia della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l’onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.”.
Ne consegue che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere esperita nell’ambito di un giudizio ordinario con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge senza che sia possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale.
Il procedimento per querela di falso azionato dall’attore va dunque dichiarato inammissibile, atteso che è stato finalizzato ad accertare la falsità di sottoscrizioni apposte su documenti che non hanno formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell’agente postale.
Va ribadita la non rilevanza delle prove richieste dall’attore per dimostrare la assenza di portiere nello stabile e, con perizia grafologica, la non riconducibilità alla sua mano della sottoscrizione.
Superfluo l’esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta da ciascuna parte convenuta e con complessiva riduzione del 30% ex art.4 D.M. n. 55 del 2014 per la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-condanna C.S. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Comune di Milano, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), e in favore di P.I. s.p.a., che si liquidano in Euro 5.500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Così deciso in Milano, il 19 gennaio 2022.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.
COMMENTO: In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l’omessa indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno.