Le situazioni che, nell’ambito della notifica postale, possono ricondursi alla categoria del rifiuto sono in realtà molteplici e producono conseguenze diverse, a seconda sia del profilo oggettivo di ciò che viene rifiutato, sia del profilo soggettivo di chi oppone il rifiuto.

Sul piano oggettivo, il rifiuto può riguardare:

  1. la sottoscrizione dei documenti attestanti la consegna (i.e.: registro di consegna o distinta di consegna);
  2. la ricezione del piego;
  3. la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento.

Le situazioni di cui al n. 1) e al n. 2) sono integralmente equiparate in quanto alle conseguenze, non potendo il notificatore postale acconsentire alla consegna del piego, se non dopo aver ottenuto dal ricevente la sottoscrizione sul registro (o distinta) di consegna.

Tale documento risulta infatti indispensabile, in caso di distruzione e/o smarrimento dell’avviso di ricevimento, per consentire al notificatore postale l’elaborazione ed il rilascio del duplicato di cui all’art. 6 Legge 20 novembre 1982 n. 890. 

Pertanto, il notificatore postale non deve in alcun caso trovarsi nella condizione di vedersi opporre, da parte del ricevente, un rifiuto della sottoscrizione dei documenti attestanti la consegna, dopo che il piego è già stato consegnato a tale soggetto.

Il notificatore dovrà invece dapprima far sottoscrivere dal ricevente il registro (o distinta) di consegna- verificando quindi che non gli venga opposto un rifiuto in tal senso- e solo dopo consegnargli il piego.

Qualora venga opposto un rifiuto alla sottoscrizione del registro (o distinta) di consegna, il notificatore postale dovrà considerare tale comportamento come in tutto e per tutto equivalente al rifiuto di ricevere il piego.

Sotto il profilo soggettivo, il rifiuto può essere opposto:

  1. dal destinatario dell’atto;
  2. da un consegnatario abilitato dall’art. 7, comma 2, Legge 890/1982, diverso dal destinatario.

Dalla combinazione tra tali fattori (oggettivi e soggettivi) si delinea la possibilità di quattro diverse situazioni.

La prima situazione ipotizzabile concerne il rifiuto di firmare i documenti attestanti la consegna o di ricevere il piego, che venga opposto dal destinatario.

Tale situazione realizza una cd. “notifica virtuale”, poiché l’ordinamento giuridico, con una vera e propria “finzione giuridica” (fictio juris), equipara tale rifiuto ad un’avvenuta consegna, analogamente a quanto prescritto per la notifica eseguita dall’Ufficiale giudiziario ex art. 138, comma 2, c.p.c. (“se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”). 

Benché l’atto non sia mai stato concretamente consegnato al suo destinatario, la legge “finge” che la consegna sia avvenuta.

Di conseguenza, l’atto si considera ritualmente notificato e produce, nei confronti di colui che lo ha rifiutato, gli effetti che derivano dal valido perfezionamento della notifica.

Pertanto il notificatore postale, che si veda opporre un rifiuto di sottoscrivere i documenti attestanti la consegna o di ricevere il piego da parte del destinatario, non dovrà far altro che certificare tale rifiuto sull’avviso di ricevimento, in quanto il rifiuto opposto da tale soggetto equivale per legge all’avvenuta consegna dell’atto e realizza pertanto il valido perfezionamento della notifica, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Ciò, ovviamente, solo a condizione che sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto.

La seconda situazione ipotizzabile è quella in cui il rifiuto di firmare i documenti attestanti la consegna o di ricevere il piego venga opposto dal consegnatario.

Tale soggetto, seppur abilitato a ricevere il piego in assenza del destinatario (alle condizioni prescritte dall’art. 7 Legge 890/1982), non si identifica comunque con quest’ultimo. 

Di conseguenza, il rifiuto da lui opposto non può in alcun caso essere parificato all’avvenuta notifica, mediante la fictio juris di cui alla situazione descritta in precedenza.

Il rifiuto opposto dal consegnatario obbliga il notificatore postale a procedere come se il consegnatario, che ha opposto il rifiuto, non fosse stato rinvenuto sul luogo di notifica

Concretamente, il notificatore postale, che si veda opporre un rifiuto da parte di un consegnatario abilitato dovrà quindi:

  1. ricercare altri possibili consegnatari, eventualmente anche di ordine subordinato rispetto a colui che ha opposto il rifiuto (secondo la successione prescritta dall’art. 7, comma 2, Legge 890/1982), ed eventualmente perfezionare la notifica mediante consegna del plico a costoro;
  2. in caso di loro mancanza, incapacità o ulteriore rifiuto anche da parte di costoro, procedere nelle forme della cd. “assenza” di cui al successivo art. 8 Legge 890/1982 (i.e.: mediante le attività di immissione nella cassetta postale o affissione alla porta dell’avviso di giacenza; deposito del piego al “punto di giacenza” più vicino; spedizione al destinatario della comunicazione di avvenuto deposito o  C.A.D. mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

La terza situazione ipotizzabile è quella in cui il destinatario accetti di sottoscrivere i documenti attestanti l’avvenuta consegna e di ricevere il piego, ma rifiuti di sottoscrivere l’avviso di ricevimento.

In tal caso la notifica è ritualmente perfezionata, e il notificatore postale non deve far altro che sostituire la (mancata) sottoscrizione del destinatario con l’attestazione, sull’avviso di ricevimento, della circostanza che quest’ultimo ha rifiutato di sottoscrivere l’avviso di ricevimento medesimo, pur avendo ricevuto il piego e firmato i documenti attestanti la consegna.

In pratica, nella predetta situazione, la compilazione dell’avviso di ricevimento risulterà in tutto e per tutto analoga a quella usuale per il caso di consegna del piego a mani proprie del destinatario; l’unica differenza sarà costituita dalla mancanza della sottoscrizione di quest’ultimo, sostituita dalla dicitura secondo cui “il ricevente non ha firmato il presente avviso” con la motivazione “per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna” (motivazione che dovrà essere contrassegnata dal notificatore postale).

Del tutto analoga, infine, risulterà la fattispecie in cui il destinatario non sia in grado di sottoscrivere l’avviso di ricevimento per analfabetismo o per incapacità fisica alla sottoscrizione. Anche in tali casi, il notificatore postale sostituirà la mancata sottoscrizione del destinatario con l’indicazione secondo cui “il ricevente non ha firmato il presente avviso” con le motivazioni “per analfabetismo” o “per incapacità fisica alla sottoscrizione” (spettando al notificatore postale l’individuazione e l’attestazione di una di tali due opzioni).

La quarta ed ultima situazione ipotizzabile è infine quella in cui il consegnatario accetti di sottoscrivere i documenti attestanti l’avvenuta consegna e di ricevere il piego, ma rifiuti di sottoscrivere l’avviso di ricevimento.

Anche in tal caso la notifica è ritualmente perfezionata, e il notificatore postale non deve far altro che sostituire la (mancata) sottoscrizione del consegnatario con l’attestazione, sull’avviso di ricevimento, della circostanza che quest’ultimo ha rifiutato di sottoscrivere l’avviso di ricevimento medesimo, pur avendo ricevuto il piego e firmato i documenti attestanti la consegna.

In tal caso, il notificatore postale deve infine provvedere a spedire al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), secondo quanto prescritto dall’art. 7, comma 3, Legge 890/1982 tutte le volte in cui l’atto giudiziario venga notificato mediante consegna ad un soggetto diverso dal destinatario.

Anche in questo caso, quindi, la compilazione dell’avviso di ricevimento risulterà in tutto e per tutto analoga a quella usuale per il caso di consegna del piego ad un consegnatario abilitato; l’unica differenza sarà costituita dalla mancanza della sottoscrizione di quest’ultimo, sostituita dalla dicitura secondo cui “il ricevente non ha firmato il presente avviso” con la motivazione “per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna” (motivazione che dovrà essere contrassegnata dal notificatore postale).

Del tutto analoga, infine, risulterà la fattispecie in cui il consegnatario non sia in grado di sottoscrivere l’avviso di ricevimento per analfabetismo o per incapacità fisica alla sottoscrizione.

Anche in tali casi, il notificatore postale sostituirà la mancata sottoscrizione del consegnatario con l’indicazione secondo cui “il ricevente non ha firmato il presente avviso” con le motivazioni “per analfabetismo” o “per incapacità fisica alla sottoscrizione” (spettando al notificatore postale l’individuazione e l’attestazione di una di tali due opzioni).

Anche in tale situazione, dovrà infine essere spedita al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.).