La Legge 10 ottobre 2022 n. 149 apporta significative innovazioni anche al procedimento davanti al giudice di pace, la cui competenza per valore (art. 7 c.p.c.) viene innalzata da cinquemila a diecimila euro (per le cause relative a beni mobili, che non siano attribuite alla competenza di altro giudice) e da ventimila a venticinquemila euro (per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti).

La domanda non si propone più mediante citazione a comparire a udienza fissa, bensì “nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili” (art. 316, comma 1, c.p.c.), e quindi mediante ricorso a norma dell’art. 281-undecies c.p.c. (per la cui disamina si rinvia alla Parte Nona). Resta ferma la facoltà (prevista dall’art. 316, comma 2, c.p.c., ma nella pratica non molto utilizzata) di proporre la domanda verbalmente dinanzi al giudice di pace, che ne fa redigere processo verbale da notificarsi a cura dell’attore, unitamente al decreto di fissazione di udienza di cui al successivo art. 318 c.p.c. (e non più alla citazione a comparire ad udienza fissa).

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e conciliare (art. 317 c.p.c., al cui primo comma vengono espunte le parole- riferite al mandato a rappresentare- “scritto in calce alla citazione o in atto separato”).

Completamente “riscritto” è il testo dell’art. 318 c.p.c., a norma del quale la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c., che deve contenere:

  • l’indicazione del giudice;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’esposizione dei fatti;
  • l’indicazione dell’oggetto della domanda.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione (termine ordinatorio), fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma dell’art. 281-undecies, comma 2, c.p.c.

In modo analogo, è radicalmente “riscritto” l’art. 319, comma 1, c.p.c. sulle modalità di costituzione delle parti.

L’attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’art. 316 c.p.c., unitamente al decreto di cui all’art. 318 c.p.c. e con la relazione di notificazione e, quando occorre, la procura. La previsione non appare particolarmente ben formulata, in quanto, in realtà, la parte attrice risulta già costituita in giudizio al momento del deposito del ricorso sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c. o della proposizione della domanda in forma orale, di cui viene redatto processo verbale. Il deposito del ricorso o del processo verbale e del pedissequo decreto di fissazione di udienza ex art. 318 c.p.c. notificati al convenuto rappresenta dunque un adempimento senza dubbio necessario per provare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, ma certamente non coincide con il momento di costituzione in giudizio dell’attore, in realtà già avvenuta al momento del deposito del ricorso o della proposizione verbale della domanda.

Il convenuto si costituisce invece a norma dell’art. 281-undecies, commi 3 e 4, c.p.c. (per cui si richiama quanto già illustrato alla Parte Nona) mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura.

Invariata resta la disposizione – scarsamente applicata nella prassi- secondo cui le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio  nel Comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, devono (i.e.: hanno l’onere di) farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione (art. 319, ultimo comma, c.p.c.).

Resta inoltre pressoché invariata la trattazione della causa dinanzi al giudice di pace (art. 320 c.p.c.), se non per una modifica al terzo comma – contenente la previsione secondo cui, in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, il giudice di pace procede ai sensi dell’art. 281-duodecies, commi 2, 3 e 4, c.p.c. (per i quali si richiama nuovamente quanto già illustrato alla Parte Nona) e, se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione- e per la soppressione del quarto comma (che prevedeva la facoltà per il giudice di pace, quando reso necessario dalle difese svolte dalle parti in prima udienza, di fissare per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova).

Per ciò che concerne la decisione della causa (art. 321 c.p.c.), viene reso obbligatorio per il giudice di pace procedere mediante discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., secondo quanto previsto anche per la decisione del procedimento semplificato davanti al giudice monocratico (art. 281-terdecies c.p.c.). Resta invariata la previsione dell’art. 321, comma 2, c.p.c., secondo cui la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione (termine meramente ordinatorio).

Non subisce infine alcuna modifica ad opera della Legge 149/2022 la previsione di cui all’art. 322 c.p.c., riguardante l’istituto (nella prassi non molto diffuso ed utilizzato) della conciliazione in sede non contenziosa. 

Pertanto, anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma, l’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa  è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni del Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione III (artt. da 18 a 30-bis c.p.c.). 

Se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace, il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’art. 185, ultimo comma, c.p.c.; negli altri casi, ha valore di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma