Importanti innovazioni vengono introdotte dalla Legge 10 ottobre 2022 n. 149 anche in materia di atto introduttivo del rito ordinario di cognizione e successivi adempimenti.

Tra gli elementi dell’atto di citazione, enumerati dall’art. 163, comma 3, c.p.c., viene aggiunta “l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento” (numero 3-bis), mentre l’esposizione de fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, deve avvenire “in modo chiaro e specifico” (numero 4).

Profondamente mutata l’indicazione dell’art. 163, comma 3, numero 7), c.p.c., che richiede “l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Il termine a comparire, che deve intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione, nel caso in cui la notifica debba farsi in Italia, viene elevato da novanta a centoventi giorni liberi, mentre resta invariato a centocinquanta giorni liberi, se la notificazione debba essere effettuata all’estero. Viene abolita, mediante abrogazione dell’art. 163-bis, comma 2, c.p.c., la facoltà per la parte attrice di chiedere al Presidente del Tribunale l’abbreviazione fino alla metà dei termini a comparire per le cause che richiedano pronta spedizione, mentre resta ferma la facoltà per il convenuto, che si costituisca prima del termine minimo, di chiedere la fissazione dell’udienza di comparizione con anticipo rispetto a quello fissato dall’attore, sempre osservata la misura del termine minimo. In questo caso i termini di cui al successivo art. 171-ter c.p.c. decorrono dall’udienza così fissata.

Viene modificato anche l’art. 165 c.p.c.: il termine per l’iscrizione a ruolo della causa resta fissato a dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto (o, in caso di più notificazioni, dall’ultima di esse), mentre, in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 163-bis, comma 2, c.p.c., viene meno il riferimento al termine di cinque giorni, in precedenza previsto per il caso di abbreviazione dei termini. Nel caso di costituzione personale del convenuto, in alternativa alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il Tribunale, viene inserita la facoltà di indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni, anche in forma telematica.

Importanti modificazioni interessano anche la costituzione del convenuto, il cui termine a ritroso rispetto all’udienza di comparizione viene elevato da venti a settanta giorni (art. 166 c.p.c.). La parte che non si costituisca nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. viene dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore; essa conserva la facoltà di costituirsi successivamente, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. (art. 171 c.p.c.).

Di particolare rilievo, per la fase introduttiva del giudizio ordinario di cognizione, risulta l’inserimento degli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c., dedicati rispettivamente alle “verifiche preliminari” e alle “memorie integrative”. Si tratta, in entrambi i casi, di adempimenti ed attività antecedenti all’udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, regolata dal successivo art. 183 c.p.c.

A norma dell’art. 171-bis c.p.c., il giudice, una volta scaduto il termine per la costituzione in giudizio del convenuto, entro i successivi quindici giorni, verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia (quando occorre) i provvedimenti finalizzati all’integrazione del contraddittorio e della domanda, e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.

Se reso necessario dall’adozione di tali provvedimenti, il giudice fissa la nuova udienza di comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini di cui all’art. 171-ter c.p.c.

Diversamente, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza, rispetto alla quale decorrono i termini di cui all’art. 171-ter c.p.c.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

L’art. 171-ter c.p.c. disciplina il contenuto delle memorie integrative, con le quali le parti possono, a pena di decadenza:

  1. almeno 40 giorni prima dell’udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte; l’attore può anche chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
  2. almeno 20 giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al precedente numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
  3. almeno 10 giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Si tratta, di fatto, delle medesime attività difensive previste dall’art. 183, comma 6, c.p.c. per i giudizi instaurati ante 28 febbraio 2023. La decorrenza dei relativi termini, anziché successiva all’udienza di prima comparizione, è ad essa antecedente, all’evidente scopo di giungere alla celebrazione della predetta udienza ex art. 183 c.p.c. con un thema decidendum ed un thema probandum entrambi già compiutamente formati e definiti.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma