La compiuta definizione del thema decidendum e del thema probandum anteriormente all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa comporta automaticamente l’integrale riforma della norma che disciplina lo svolgimento di tale udienza, ossia l’art. 183 c.p.c.

A tale udienza le parti devono (i.e.: hanno l’onere di) comparire personalmente, potendo la mancata comparizione senza giustificato motivo costituire un comportamento valutabile come elemento di prova negativo (art. 116, comma 2, c.p.c.).

A tale udienza il Giudice, se autorizza l’attore (che ne abbia fatto richiesta nella memoria integrativa di cui all’art. 171-ter, comma 1, numero 1), c.p.c.) a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’art. 269, comma 3, c.p.c.

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione ai sensi del successivo art. 185 c.p.c. 

Se non provvede all’autorizzazione dell’attore alla chiamata in causa di terzo, con conseguente rinvio dell’udienza, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone con ordinanza il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni.

Se l’ordinanza con cui provvede sulle istanze istruttorie è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Se con essa vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere con ordinanza fuori udienza.

Il tentativo di conciliazione può comunque essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione, nel rispetto del calendario del processo (art. 185 c.p.c.).

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma