Di particolare rilievo risulta l’introduzione degli artt. 183-bis, 183-ter e 183-quater c.p.c.

Il primo disciplina il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione (quest’ultimo regolato dai successivi artt. 281-decies, 281-undecies, 281-duodecies e 281-terdecies, e che sarà oggetto di trattazione nel prosieguo). All’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui all’art. 281-decies, comma 1, c.p.c. (i.e.: fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova documentale, di pronta soluzione o richiedente un’istruzione non complessa), dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, con applicazione dell’art. 281-duodecies, comma 5, c.p.c. (in base al quale il giudice, se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i  mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione).

Gli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. disciplinano invece, rispettivamente, l’ordinanza di accoglimento e quella di rigetto della domanda, entrambe adottabili solo nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili, solo su istanza di parte e solo nel corso del giudizio di primo grado.

L’ordinanza di accoglimento della domanda (art. 183-ter c.p.c.) può essere pronunciata quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande, l’ordinanza di accoglimento può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. Essa è provvisoriamente esecutiva.

L’ordinanza di rigetto della domanda (art. 183-quater c.p.c.) può essere pronunciata, all’esito dell’udienza ex art. 183 c.p.c., quando:

  • la domanda è manifestamente infondata;
  • è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’art. 163, comma 3, numero 3) c.p.c. (i.e.: determinazione della cosa oggetto della domanda) e la nullità non è stata sanata;
  • se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui all’art. 163, comma 3, numero 4) c.p.c.

Anche in questo caso, così come per l’ordinanza di accoglimento della domanda, in caso di pluralità di domande, l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti (i.e.: almeno uno di essi) ricorrano per tutte le domande.

Sia l’ordinanza di accoglimento, sia quella di rigetto della domanda sono reclamabili ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. e non sono suscettibili di acquistare l’efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c., né la loro autorità può essere invocata in altri processi. Entrambe liquidano le spese del giudizio.

Se il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non è proposto oppure è respinto, l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

Se, invece, il predetto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è accolto, il processo prosegue dinanzi ad un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma