Infine, il giudizio ordinario di cognizione è innovato anche relativamente alla fase conclusiva del passaggio in decisione.

Viene infatti abrogato l’art. 190 c.p.c. in materia di comparse conclusionali e relative memorie di replica, mentre il precedente art. 189 c.p.c. viene riformato mediante la previsione secondo cui il giudice istruttore, quando fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio, assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

  1. a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o nelle memorie integrative di cui all’art. 171-terp.c. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nel caso in cui la causa venga rimessa in decisione in relazione ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in quanto, anche in tali casi, la rimessione in decisione investe il collegio di tutta la causa, secondo quanto esplicitato dal penultimo comma dell’art. 189 c.p.c.;
  2. b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  3. c) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie di replica.

Anche in questo caso, così come per le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c., la riforma sostituisce ai precedenti termini successivi all’udienza dei termini “a ritroso” rispetto alla stessa, allo scopo di arrivare alla celebrazione dell’udienza con gli scritti difensivi già depositati, in funzione acceleratoria del processo. 

Pertanto, secondo quanto specificato dall’ultimo comma dell’art. 189 c.p.c., all’udienza la causa è rimessa al collegio per la decisione, senza che appaia possibile alcuna ulteriore attività difensiva delle parti, le quali non potranno presumibilmente far altro che riportarsi agli scritti difensivi già depositati, senza nulla poter aggiungere, neppure sotto il profilo meramente argomentativo.

Le predette disposizioni si completano con la riforma dell’art. 275 c.p.c. (“decisione del collegio”) e l’introduzione dell’art. 275-bis c.p.c. (“decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio”).

La prima di esse dispone che, una volta rimessa la causa al collegio, la sentenza debba essere depositata entro sessanta giorni dall’udienza di rimessione (termine che, di certo, va inteso come avente natura ordinatoria).

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il solo termine indicato dall’art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, mentre viene meno il termine per il deposito delle successive memorie di replica.

Il presidente del tribunale provvede sulla richiesta revocando l’udienza di rimessione al collegio, già fissata davanti al giudice istruttore ai sensi dell’art. 189 c.p.c.,  e fissando con decreto la data dell’udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni (termine anch’esso non perentorio).

Nell’udienza di discussione il giudice istruttore fa la relazione orale della causa; dopodiché, il presidente del tribunale ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata entro i sessanta giorni successivi (termine ordinatorio).

La seconda delle norme sopra citate (art. 275-bis c.p.c.) prevede invece che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio ed assegna alle parti un termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali. All’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All’esito di essa, il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Se non provvede nel modo sopra descritto, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma