L’art. 1, comma 380, lettera a), Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. “Legge di bilancio 2023”) anticipa al 28 febbraio 2023 l’efficacia delle norme di cui alla Legge 10 ottobre 2022 n. 149, per le quali non sia prevista una diversa data di efficacia. Pertanto, in mancanza di diversa previsione, la data di efficacia della riforma del Codice di procedura civile viene anticipata dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023.

Tra le norme interessate da tale anticipazione vi sono quelle in materia di notificazioni, ossia i “nuovi” artt. 137, 139, 147 e 149-bis c.p.c. Tali norme hanno effetto dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continuano invece ad applicarsi i testi normativi anteriori alla modifica.

Al fine di “decongestionare” gli U.N.E.P. (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti), viene potenziata la notificazione “in proprio” degli avvocati, che diviene non più una mera facoltà, ma (entro certi limiti) un vero e proprio onere, da compiersi nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

In particolare, viene aggiunta all’art. 137 c.p.c. la previsione secondo cui l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato o con altra modalità prescritta dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Di tale dichiarazione deve essere dato atto nella relazione di notificazione.

In materia di notificazione al portiere dello stabile o a vicino di casa che accetti di ricevere la copia, viene meno l’obbligo per tali soggetti di sottoscrivere una ricevuta, mentre l’ufficiale giudiziario dovrà darne atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ha accertato l’identità di tali soggetti. Inalterato resta invece l’obbligo per l’ufficiale giudiziario di dare notizia al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione a mani del portiere o del vicino di casa (art. 139 c.p.c.).

Per quanto riguarda il tempo delle notificazioni, il “nuovo” art. 147 c.p.c. codifica il principio (pacifico in giurisprudenza) secondo cui le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Viene altresì codificato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione telematica: pertanto, le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. 

Se la ricevuta di avvenuta consegna è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7, mentre il mittente può giovarsi dell’anticipazione degli effetti della notificazione nei propri confronti al giorno precedente, allorché è stata generata la ricevuta di avvenuta accettazione.

La norma recepisce l’insegnamento di Corte Costituzionale 09 aprile 2019 n. 175 (già commentata su questa Rivista), che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Costituzione – l’art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione fosse generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezionasse per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. 

La predetta pronuncia aveva infatti evidenziato come la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 fosse giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21 mirava a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe stato altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica, ma non nei confronti del mittente, poiché gli impediva di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, senza che ciò fosse funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consentisse. 

La Legge 10 ottobre 2022 n. 149 recepisce a livello normativo l’insegnamento della Corte Costituzionale, abrogando (art. 11) l’art. 16-septies D.L. 179/2012 (sempre con effetto dal 28 febbraio 2023 e con riferimento ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) e modificando la norma sul tempo delle notificazioni (art. 147 c.p.c.) nel senso anzidetto.

Infine, viene sostituito il primo comma dell’art. 149-bis c.p.c., mediante l’inserimento della previsione secondo cui l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante da pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs. 07 marzo 2005 n. 82.

 

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma