In attuazione delle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) in materia di giustizia tributaria, la Legge 31 agosto 2022, n. 130 (“Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale del 1° settembre 2022, n. 204, ha sensibilmente riformato numerose disposizioni dei D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 e n. 546.

La predetta Legge, destinata ad entrare in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla sua pubblicazione, e dunque il 16 settembre 2022, riforma in modo organico la magistratura tributaria, per ciò che riguarda la composizione, il concorso per l’accesso, il tirocinio e la formazione continua dei giudici, nonché l’assegnazione degli incarichi ed il trattamento economico.

Significative risultano tuttavia anche numerose riforme sul processo tributario, che più direttamente interessano gli operatori del settore: alcune di esse sono destinate ad applicarsi immediatamente alla data di entrata in vigore della legge, mentre altre prevedono un’applicazione differita.

Vengono innanzitutto modificate le denominazioni degli Uffici giudiziari, nell’ambito dei D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 e n. 546.

La Commissione Tributaria Provinciale muta la propria denominazione in “Corte di giustizia tributaria di primo grado”; la Commissione Tributaria Regionale in “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”.

A livello di giurisdizione di legittimità, l’art. 3 Legge 130/2022 (“Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione”) prevede l’istituzione, presso la Corte di Cassazione, di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

Al Primo Presidente della Suprema Corte è affidato il compito di adottare i provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

Ad analoga esigenza di nomofilachia è ispirata anche l’istituzione, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di un Ufficio del massimario nazionale, con compiti di rilevazione, classificazione e riordino in massime di tutte le decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado e delle più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. Tali massime andranno ad alimentare la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, mediante convenzione tra quest’ultimo, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di Cassazione, dovranno essere stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Suprema Corte (art. 24-bis D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, così come aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera r), Legge 31 agosto 2022 n. 130).

Sempre in materia di giurisdizione, una delle principali novità della riforma – destinata a trovare applicazione ai ricorsi notificati decorrere dal 1° gennaio 2023- è costituita dall’introduzione dell’art. 4-bis D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 che, esclusivamente nel primo grado del giudizio, istituisce la figura del giudice tributario in composizione monocratica per le controversie di valore fino a tremila euro, con esclusione di quelle di valore indeterminabile.

Il limite di valore per la competenza del giudice monocratico viene dunque a coincidere con quello già fissato dall’art. 12, comma 2, D.lgs. 546/1992 per la facoltà della parte privata di stare in giudizio senza necessità di assistenza tecnica.

In entrambi i casi, per la determinazione del valore della causa valgono i criteri di cui all’art. 12, comma 2, D.lgs. 546/1992: di regola, si tiene dunque conto dell’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito invece dalla somma di queste ultime. Il valore tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

La norma dell’art. 4-bis D.lgs. 546/1992 dispone altresì che, nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, si osservino, in quanto applicabili e non specificamente derogate, le disposizioni relative ai giudizi tributari in composizione collegiale.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2023, le discussioni in pubblica udienza dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, così come quelle relative alla trattazione dell’istanza di sospensione degli atti o della sentenza impugnati, si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

In sede di redazione definitiva del testo di legge, è invece venuta meno la previsione che, con la sola eccezione delle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom)  2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, limitava l’appello avverso la sentenza del giudice tributario monocratico esclusivamente ai motivi concernenti la violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o del diritto dell’Unione europea o dei principi regolatori della materia.

La suddetta previsione, analoga a quella relativa alle sentenze del Giudice di Pace pronunciate in base alla cd. “equità necessaria” (art. 339, comma 3, c.p.c.), non è infatti stata riprodotta nel testo definitivo della riforma, con la conseguenza che l’appello avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica resta in tutti i casi un mezzo di gravame a critica completamente libera.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma