La Legge 31 agosto 2022, n. 130 interviene anche sull’istituto della sospensione cautelare, apportando alcune modifiche all’art. 47, commi 2, 4 e 5, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Allo scopo di accelerare la trattazione dell’istanza di sospensione, viene fissato un termine massimo di trenta giorni dalla sua presentazione, entro e non oltre il quale il presidente di sezione deve fissare la relativa udienza di trattazione in camera consiglio.

Viene anche abbreviato da dieci a cinque giorni liberi il termine minimo che deve intercorrere tra la comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione dell’istanza cautelare e la sua celebrazione.

Si introduce il divieto di far coincidere l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione con quella di trattazione del merito della controversia, ponendo così fine da una prassi diffusasi in questi ultimi anni presso varie Commissioni tributarie.

Alla previsione del comma 4 secondo cui “il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza non impugnabile” vengono aggiunte le parole “nella stessa udienza di trattazione dell’istanza”, aprendo così la possibilità di un’impugnazione successiva dell’ordinanza cautelare. Resta invece inalterata la previsione secondo cui il dispositivo dell’ordinanza cautelare deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

Alla disposizione del comma 5, che ammette la sospensione parziale o subordinata alla garanzia di cui all’art. 69, comma 2, D.lgs. 546/1992, viene aggiunta la previsione che esclude la necessità della prestazione della garanzia per i ricorrenti dotati del cd. “bollino di affidabilità fiscale”, intendendosi per tali quei contribuenti soggetti alla disciplina dei cd. “indici sintetici di affidabilità fiscale” ex art. 9-bis D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017 n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

Rilevante risulta infine la modifica dell’art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con l’aggiunta della previsione secondo cui la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera anche in caso di accoglimento dell’istanza cautelare di cui all’art. 47 D.lgs. 546/1992. Pertanto, nel caso di accoglimento della predetta istanza, è sospesa la riscossione degli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio, nella misura di un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

L’analisi delle principali novità della riforma operata con Legge 31 agosto 2022, n. 130 non può inoltre trascurare il significativo potenziamento del processo tributario telematico, operato mediante la modifica dell’art. 16, comma 4, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, destinata ad applicarsi ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

Secondo la nuova disposizione, la partecipazione alle udienze in camera di consiglio (art. 33) e alle pubbliche udienze (art. 34), da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. 

Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato a tutti gli effetti all’aula di udienza.

La partecipazione alle pubbliche udienze secondo le predette modalità può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. 

L’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria “in presenza”. 

La modalità di svolgimento dell’udienza a distanza è prevista come obbligatoria ed esclusiva per le trattazioni del merito in pubblica udienza tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica e per tutte le udienze di trattazione delle istanze cautelari di cui agli artt. 47, comma 2, e 52, comma 3, D.lgs. 546/1992.

E’ tuttavia fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti, di chiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. In tal caso, il giudice decide sulla predetta richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. 

In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. 

Per quanto riguarda le regole tecnico-operative che consentono la partecipazione all’udienza a distanza, la norma rinvia al Decreto del Direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d’intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell’evoluzione tecnologica.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma