L’analisi delle principali novità apportate ai giudizi tributari da parte della Legge 31 agosto 2022, n. 130 termina con l’esame dell’art. 5 della predetta Legge, dedicato alla “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione”.

Si tratta di una disposizione chiaramente finalizzata a realizzare esigenze deflative del contenzioso di legittimità in materia tributaria, e che viene specificamente dettata per i giudizi che vedano coinvolta l’Agenzia delle Entrate, con esclusione delle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

La predetta norma, benché specificamente rivolta ai giudizi che vedano quale parte l’Agenzia delle Entrate, può tuttavia avere incidenza anche sul contenzioso degli altri Enti impositori, stante la previsione dell’ultimo comma, secondo cui “ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.

Per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che la controversia tributaria risulti  prendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 15 luglio 2022.

La norma prevede due distinte fattispecie:

  • le controversie per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore sia non superiore a 100.000 euro possono essere definite con decreto, assunto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia; 
  • le controversie tributarie per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito ed il cui valore sia non superiore a 50.000 euro possono essere definite con decreto assunto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

Il calcolo del valore della controversia avviene ai sensi dell’art. 16, comma 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (“… si intende … c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati”).

La norma dell’art. 5, comma 4, Legge 130/2022 stabilisce altresì che “ Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.

La controversia tributaria può essere definita a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

L’adesione alla definizione agevolata comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89, nonché l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità estinto, le quali restano a carico della parte che le ha anticipate.

La definizione si perfeziona di regola con la presentazione della domanda (da proporsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 130/2022) e con il pagamento degli importi dovuti. La norma adotta pertanto, almeno di regola, un modello di perfezionamento “reale”, ossia per il quale la presentazione della domanda è condizione necessaria, ma non sufficiente, richiedendosi anche il pagamento degli importi dovuti (per il quale, tuttavia, non viene fissato un termine espresso). Solo eccezionalmente, ossia qualora non ci siano importi da versare, la definizione diviene “consensuale”, ossia si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda di definizione è esente dall’imposta di bollo e deve essere presentata per ciascuna controversia autonoma. Parimenti, per ciascuna controversia autonoma deve essere effettuato un distinto versamento. Per “controversia autonoma” si intende quella relativa a ciascun atto impugnato: pertanto, in caso di ricorso cumulativo (ossia relativo all’impugnazione di più atti di accertamento o di riscossione), occorreranno una distinta istanza di definizione agevolata e un distinto versamento per ciascuno degli atti impugnati. 

Quest’ultima disposizione è naturalmente destinata a generare notevoli difficoltà applicative, in caso di impugnazione di atti di riscossione cd. “cumulativi”, quali ad esempio un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo amministrativo o un’iscrizione ipotecaria che si riferiscano ad una pluralità di cartelle o di avvisi di accertamento esecutivi (o anche, per quanto riguarda gli Enti locali, ad una pluralità di ingiunzioni fiscali).  In tali casi, non diversamente da quanto già avviene in materia di calcolo del contributo unificato tributario, si porrà il problema di comprendere se sia sufficiente presentare l’istanza ed effettuare il versamento per l’atto cumulativo impugnato (ad esempio, intimazione di pagamento, preavviso di fermo, iscrizione ipotecaria, etc.) oppure se siano necessari un’autonoma istanza ed un autonomo versamento per ciascuna delle cartelle, degli avvisi di accertamento esecutivi o delle ingiunzioni fiscali ad esso sottesi.

Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali previste dalla norma. 

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. 

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 130/2022.

Le controversie definibili non sono di regola sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 Legge 130/2022. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 130/2022, onde consentire il perfezionamento della definizione agevolata.

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 130/2022, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatta salva la disposizione che definisce il concetto di “controversia autonoma”.

Le concrete modalità di attuazione dell’art. 5 Legge 130/2022 sono infine demandate ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma