Cass. civ., sez. V, ord., 27 settembre 2024 n. 25851
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. CANDIA Ugo – Consigliere
Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 3422-2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avvocato O.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato V.N. giusta procura speciale allegata al ricorso; – ricorrente –
contro
COMUNE DI S, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio A. P, rappresentato e difeso dagli Avvocati A.A.e C.G. giusta procura speciale estesa in calce al controricorso; – controricorrente –
avverso la sentenza n. 5151/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 4/7/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
Svolgimento del processo
A.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di S avverso la sentenza n. 345/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2016;
il Comune resiste con controricorso;
il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione “dell’art. 1 e dell’art. 36 del D.Lgs. 546/92 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c, dell’art. 118 disp att. c.p.c.” e lamenta “nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, … in quanto inidonea a far comprendere le ragioni della decisione, oltre ad essere affetta da manifesta illogicità e mancante di ogni riferimento al materiale probatorio posto a fondamento della soluzione della controversia, … omettendo ogni valutazione in riferimento alle prove documentali offerte dal contribuente”;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, nonché dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2011, e lamenta che avendo ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato un’area agricola di cui il contribuente è comproprietario, che doveva essere acquisita – gratuitamente – dal Comune di S, a fronte del riconoscimento di diritti edificatori su altre aree di terzi, non ancora individuate, la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente omesso di escludere “la natura reale del diritto correlato al bene oggetto di tassazione … (senza) … rileva(re) … la nullità dell’avviso di accertamento per difetto del presupposto impositivo”;
1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione “dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992” e lamenta che la Commissione tributaria regionale, “pur avendo riscontrato la presenza di vincoli preclusivi e/o limitativa dell’edificabilità, abbia … omesso di valutare l’incidenza di tali vincoli ai fini della determinazione del valore commerciale delle aree oggetto di contestazione, incorrendo nella violazione dei parametri di riferimento previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, per la determinazione del valore venale dell’area oggetto di accertamento, ai fini della determinazione dell’imposta”;
2.1. poste tali premesse, deve rilevarsi che le circostanze sopravvenute, allegate nella memoria del ricorrente, non assumono rilevanza nel presente giudizio;
2.2. in primo luogo, l’ordinanza di questa Corte n. 2097 del 2024 è stata adottata in un giudizio nei confronti di altro contribuente e dagli atti prodotti non è possibile individuare i terreni a cui si riferisce e verificarne l’eventuale coincidenza con quelli oggetto del presente giudizio, trattandosi, peraltro, di un provvedimento con cui è stata cassata una sentenza di appello, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, sicché occorre attendere la decisione di merito all’esito del giudizio di rinvio per verificare l’effettiva portata del giudicato;
2.3. con riguardo, poi, alle varianti urbanistiche intervenute, va ribadito che esse rilevano per le future annualità di imposta e non per quelle anteriori, oggetto del presente giudizio, essendo stato già precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Cass., Sez. U., n. 25506 del 2006);
3.1. il primo motivo va disatteso;
3.2. la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 16736/2007);
3.3. ciò non ricorre nel caso in esame, laddove ha ritenuto, con idonea motivazione, la legittimità dell’avviso di accertamento, ritenendolo congruamente motivato, rilevando inoltre “che l’appellato non. … (aveva) … riproposto … le domande e le questioni non esaminate dal giudice di primo grado perché assorbite al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante dal suo comportamento omissivo”, dovendo ritenersi un mero errore materiale l’indicazione, nel dispositivo, circa il rigetto (anziché l’accoglimento) dell’appello, essendo stato specificamente indicato in motivazione che “l’appello … (era) … accolto”;
3.4. si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, ed i profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione di cui all’art. 36 D.Lgs. 546/1992 (cfr. Cass. n. 5315 del 2015);
4.1. il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili;
4.2. come riportato nella sentenza impugnata, l’appello del Comune è stato accolto sulla scorta della seguente motivazione: “… Nella fattispecie posta all’attenzione di questo giudice, in definitiva, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto, avendo posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. Per quanto la decisione sul difetto di motivazione dell’atto impugnato non esaurisca l’intera decisione della controversia, la Commissione rileva che l’appellato non ha riproposto in questa sede le domande e le questioni non esaminate dal giudice di primo grado perché assorbite al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante dal suo comportamento omissivo. Come recentemente ribadito dalla Cassazione “L’art. 56 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all’appellato (e non all’appellante, principale o incidentale), onerando l’appellato di riproporre le domande assorbite” …”;
4.3. ciò posto, le censure in diritto, dianzi illustrate, non colgono, dunque, la ratio decidendi della Commissione tributaria regionale, che non è entrata nel merito del valore venale del bene e della sua natura edificatoria, perché in via preliminare ed assorbente, rispetto a tali profili, ha evidenziato che l’appellato, vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello le domande e le questioni non esaminate dai primi giudici in quanto assorbite;
4.4. le censure proposte con il secondo ed il terzo motivo, non cogliendo la ratio della decisione impugnata, sono di conseguenza inammissibili (cfr. Cass. n. 19989 del 2017);
- sulla scorta di quanto sin qui illustrato, assorbita ogni altra questione, il ricorso va integralmente respinto;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 1.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 18 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2024.
COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento ribadisce il principio secondo cui le varianti urbanistiche assumono rilievo a fini IMU unicamente per le annualità di imposta future, e non per quelle anteriori. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore, che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo di imposta, conformemente alla natura periodica dell’IMU, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera f), D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (in senso conforme Cass. civ., Sezioni Unite, 30 novembre 2006 n. 25506).
Sulla base del predetto principio, viene esclusa la rilevanza sul giudizio delle circostanze sopravvenute, rappresentate dall’approvazione di alcune varianti urbanistiche che avevano interessato l’area agricola di proprietà del ricorrente.
Viene così confermata la sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell’appello del Comune, aveva ritenuto l’avviso di accertamento impugnato legittimo sotto il profilo motivazionale.
Sono invece dichiarati inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione relativi al valore venale del bene. La relativa questione, rimasta assorbita dalla pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente sotto il profilo dell’asserita carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, non era stata infatti riproposta dal contribuente in appello, con conseguente rinuncia alla stessa ex art. 56 D.lgs. 546/1992.
Anche sotto tale aspetto, la pronuncia in commento ribadisce quindi il consolidato principio secondo cui l’art. 56 D.lgs. 546/1992, così come l’analogo art. 346 c.p.c., nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, fa riferimento all’appellato (e non all’appellante, principale o incidentale), onerandolo di riproporre le domande assorbite- e quindi, nel caso del contribuente, i motivi di ricorso spesi contro l’atto impugnato che non siano stati esaminati dal giudice di primo grado.