Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia- Lecce, sez. XXIII, 12 giugno 2024 n. 2167


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA

VENTITREESIMA SEZIONE

riunita in udienza il 10/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CAZZOLLA FERNANDO ANTONIO, – Presidente

PALMIERI ROBERTO MICHELE, – Relatore

PERRONE RAFFAELLA, – Giudice

in data 10/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 1467/2020 depositato il 28/05/2020

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce – …….. elettivamente domiciliato presso [email protected]

contro

E.E. – (…)  Difeso da M.V.  – (…) ed elettivamente domiciliato presso ……………………

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 1777/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 03/10/2019

Atti impositivi:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRES-ALIQUOTE

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA-ALIQUOTE

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRAP

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti: Omissis

Le parti si riportano.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente E.E. ha impugnato l’avviso di accertamento ivi indicato, emesso nei confronti della società E.P. s.r.l.

A sostegno dell’impugnativa, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: nullità dell’avviso di accertamento nei suoi confronti, stante l’insussistenza di legale rappresentanza nei confronti della società E.P. s.r.l; difetto di motivazione e di prova; insussistenza dei presupposti per l’esercizio della pretesa impositiva; illegittima applicazione delle sanzioni.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate di Lecce ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

La CTP adita, con sentenza n. 1777/2019, ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.

Avverso tale pronuncia l’odierna appellante ha proposto appello, deducendo l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure, per errore e contraddittorietà della motivazione.

Ha chiesto pertanto, in riforma dell’appellata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado.

Costituitosi in appello, l’appellato E.E. ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza del 10.6.2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di appello, l’appellante deduce l’errore della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha annullato l’impugnato avviso di accertamento, nonostante lo stesso fosse stato emesso nei confronti non già del ricorrente E.E., ma nei confronti della società E.P. s.r.l.

Il motivo è fondato.

Emerge dagli atti di causa che l’impugnato avviso di accertamento è stato emesso nei confronti della società E.P. s.r.l, ed è stato semplicemente notificato, oltre che alla società in persona del suo legale rappresentante, anche nei confronti dell’odierno appellato E.E., in qualità di asserito rappresentante di fatto della società medesima.

Fatta questa premessa, la sentenza del giudice di prime cure reca sul punto la seguente motivazione: “l’Ufficio, come dallo stesso precisato nelle controdeduzioni, si è limitato a notificare il medesimo avviso di accertamento alla società presso la sede legale, in persona del legale rappresentante ed in persona dell’amministratore di fatto, omettendo tuttavia di addurre specifici elementi dai quali inferire l’inserimento di E.E. nella gestione dell’impresa, mediante il compimento di atti che, per la loro natura e non occasionalità, siano sintomatici dell’assunzione di funzioni gestorie svolte in via di fatto. Non risultando comprovata la qualità di amministratore di fatto della Società in capo al ricorrente, il ricorso va dunque accolto”.

Orbene, il capo dell’impugnata sentenza è corretto nella parte in cui non ha reputato sussistente la qualità di amministratore di fatto del ricorrente/appellato E.E.. Invero, le risultanze delle intercettazioni telefoniche consacrate nel pvc 27.3.2018 (Allegati da 65 a 72) non consentono di delineare un quadro di sicura riferibilità all’E. delle vicende gestorie riguardanti la società E.P. s.r.l.

Nondimeno, da tale assunto – giuridicamente corretto, stante l’assenza di elementi certi da cui desumersi la qualità di amministratore di fatto dell’E. – la pronuncia di prime cure avrebbe dovuto trarre la conseguenza dell’annullamento dell’atto impugnato non già tout-court, ma soltanto limitatamente alla persona del ricorrente E.E., ferma restando la sua validità ed efficacia nei confronti della società E.P. s.r.l.

Senonché, in tal senso l’impugnata pronuncia non ha operato, avendo annullato in toto l’atto impugnato, sicché sotto tale profilo l’appello è fondato, e va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, limitatamente alla posizione del ricorrente/appellato E.E..

Viceversa, l’impugnato avviso di accertamento continuerà a dispiegare i propri effetti nei confronti della società E.P. s.r.l, l’unica legittimarla ad impugnarlo per vicende riguardanti il merito della pretesa impositiva.

L’accoglimento dell’appello limitatamente al capo riguardante la legittimazione passiva dell’odierno appellato esclude la possibilità di scrutinio del merito della pretesa tributaria, essendo quest’ultima rivolta nei confronti di diverso soggetto giuridico, id est la società E.P. s.r.l, rispetto alla quale l’appellato, per sua stessa ammissione, è privo di legittimazione passiva.

Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie in parte, e per l’effetto, a parziale riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’impugnato avviso di accertamento limitatamente alla persona di E.E., ferma restando la sua validità ed efficacia nei confronti della società E.P. s.r.l.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Lecce, il 10 giugno 2024.


COMMENTO REDAZIONALE – Su ricorso del presunto amministratore di fatto di una società, che contestava tale qualità, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annullava tout-court un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA intestato alla società e notificato a quest’ultima, presso la propria sede legale, in persona del predetto legale rappresentante.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone appello che, con la pronuncia in commento, trova almeno parziale accoglimento.

In particolare, la sentenza di primo grado viene confermata, laddove aveva escluso la qualità di amministratore di fatto del ricorrente, dal momento che le intercettazioni telefoniche operate dalla Guardia di Finanza non apparivano sufficienti a suffragare con certezza la riconducibilità al ricorrente medesimo di funzioni gestorie della società.

La sentenza di prime cure viene invece riformata relativamente al capo che, da tale corretta premessa, aveva fatto discendere l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento impugnato.

Il predetto avviso di accertamento deve essere infatti annullato solo limitatamente alla posizione del ricorrente, non qualificabile come amministratore di fatto della società, mentre mantiene la propria validità ed efficacia nei confronti di quest’ultima.

Pertanto, in conclusione, l’esclusione della qualità di amministratore di fatto in capo al ricorrente determina l’annullamento dell’avviso di accertamento solo nei confronti di quest’ultimo, e non già nei confronti della società.