Cass. civ., sez. I, ord. 24 maggio 2024, n.14511


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. BILLI Stefania – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 16675 -2023 R.G. proposto da:

…, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato … giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata                                                                          -ricorrente –

contro

COMUNE DI PUTIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocato … giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata                               – controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2023 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 30/1/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/5/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Svolgimento del processo

…, ex I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia di Bari propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2734/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2014 emesso dal Comune di Putignano; il Comune resiste con controricorso; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

1.1. con il primo motivo di ricorso l’ente ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione del comma n. 2 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013” e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente “negato agli alloggi in proprietà dell’…Agenzia, il diritto a fruire dell’esenzione dal pagamento dell’I.M.U. dell’anno 2014, previsto, ex II comma dell’art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013, per gli “alloggi sociali” ex Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438″ senza valutare la sussistenza, in capo agli stessi , delle caratteristiche enucleate nel predetto decreto ministeriale;

1.2. con il secondo motivo l’ente ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Commissione tributaria regionale “omesso di verificare, la sussistenza, in capo agli alloggi in proprietà dell’… Agenzia, dei requisiti degli alloggi sociali ex D.M. n. 32438/2008”;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;

1.4. come recentemente precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6380 dell’8/3/2024), con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021);

1.5. in tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1 gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2014;

1.6. l’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie;

1.7. il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli “sociali”, che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.);

1.8. non è dunque invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass. n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013);

1.9. l’esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008;

1.10. in particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;

1.11. allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli “alloggi sociali”, così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica;

1.12. lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, citata dall’ente ricorrente, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200;

1.13. non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’esenzione in oggetto, sul rilievo che “la disposizione a carattere generale di cui al comma 2 dell’art. 13 innanzi richiamato, non può prevalere sulla disposizione di natura speciale contenuta al successivo comma 10 dello stesso articolo, con cui … il legislatore ha voluto prevedere una imposizione specifica per gli immobili ex IACP” e che “i suddetti immobili, già con la legge di stabilità del 2014 ( L. 27 dicembre 2013, n. 147) sono tornati ad essere assoggettati al pagamento dell’IMU in via ordinaria, secondo le regole del 2012, risultando altresì confermati nella legge di stabilità 2020 …”;

  1. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, perché applichi i principi di diritto dianzi illustrati ed accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione ” ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 “, secondo quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2024.


MASSIMA: In materia fiscale, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. 

L’esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture.